• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 28 marzo 2023

Disposizioni per l'erogazione delle risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 marzo 2023 

Disposizioni   per   l'erogazione   delle   risorse   da    destinare

all'agevolazione per nuove azioni  di  formazione  professionale  nel

settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi. (23A02575) 

(GU n.104 del 5-5-2023)

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'

di  ripartizione  e  di  erogazione  delle  risorse  destinate   agli

incentivi per la formazione professionale  di  cui  all'art.  83-bis,

comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in

base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli

incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le

indicazioni che le stesse dovranno contenere; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita'  operative

per l'erogazione dei contributi a  favore  delle  iniziative  per  la

formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 

  Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare,

l'art. 87; 

  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio

2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media

impresa; 

  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  europea  del

17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del

Trattato; 

  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione

5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione

professionale; 

  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale - Serie generale n. 310  del  31  dicembre  2021  -  Suppl.

ordinario n. 49,  e,  in  particolare,  la  tabella  10  relativa  al

Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ivi

allegata; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  15

marzo 2022, n. 56 che, in base alla legge 30 dicembre 2021,  n.  254,

recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha  destinato

al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a  240.000,000

euro per ciascuna annualita' del triennio sopra considerato; 

  Considerato che sul capitolo 7330/P.G. 6 del bilancio di previsione

del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   risultano

disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi

per interventi a favore della formazione professionale delle  imprese

di autotrasporto per l'annualita' 2022; 

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il

quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.

La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei

predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse

finanziarie dei fondi stessi; 

  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per

l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione

professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2022; 

  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 

 

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo  2022,  n.

56, le risorse da destinare  all'agevolazione  per  nuove  azioni  di

formazione professionale  nel  settore  dell'autotrasporto  ammontano

complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualita' 2022. 

  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,

quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese

di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui  titolari,  soci,

amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati   nel   Contratto

collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino

ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte

all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle

nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed

all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul

lavoro. Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi

possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per

far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale  dei

dirigenti loro dipendenti nelle  materie  disciplinate  dal  presente

decreto. Da tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione

finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e

all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente

per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non

sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per

conformarsi alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in  materia  di

formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n.

651/2014. 

  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani

formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o

strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione

della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le

imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'

esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per

filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di

cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009,

nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto.

Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono   essere

oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione

dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma

2. 

  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere

avviata a partire dal 15 giugno 2023 e deve avere termine entro il 30

novembre 2023. Potranno  essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed

elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,

purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale

del presente decreto. 

  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le

relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base

a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.

651/2014. 

                               Art. 2 

 

                          Soggetto gestore 

 

  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione

operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei

monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al  presente

decreto  sono  svolti   dal   soggetto   gestore   «Rete   Autostrade

Mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -

Societa'  per  azioni  «  ai  sensi  dell'art.  19,  comma   5,   del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini

previsti da apposito atto attuativo, da stipularsi tra  il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore  ai  sensi

dell'accordo di servizio prot. 261 del 26  giugno  2020  sottoscritto

fra le suddette parti. 

  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve

svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto atto attuativo,  sono

quelle di seguito elencate: 

    a) collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai

suddetti incentivi; 

    b) fornire  assistenza  professionale,  tecnica  e  operativa  al

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  ai   soggetti

beneficiari; 

    c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento  in

oggetto, ivi comprese  tutte  le  attivita'  di  digitalizzazione  ed

informatizzazione/archiviazione  dei  dati,   relativa   istruttoria,

verifica,  analisi  e  comunicazione  operativa  con  i  beneficiari,

seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione  generale  per  la

sicurezza stradale e l'autotrasporto; 

    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali

incentivi; 

    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le

relative  attivita'  di  verifica  e  controllo,  sulla  base   delle

specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale

e l'autotrasporto. 

  3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo  previsto  dal  comma  1

sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del

due per cento  delle  risorse  destinate  all'intervento  di  cui  al

presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico  preventivo

che tenga conto, ai sensi dell'Accordo di servizio sopra citato,  per

il  personale  impiegato,  delle  giornate/uomo  impegnate  e   delle

relative tariffe applicabili, per  i  costi  direttamente  imputabili

all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le

componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per

gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese

preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti

previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione

redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'Accordo  di  servizio

medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 

  4. Il Ministero, in quanto Amministrazione titolare  dell'interesse

primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di

controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto

gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima

collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento

delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero

delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e

istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile. 

                               Art. 3 

 

          Termine di proposizione delle domande e requisiti 

 

  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 

    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi

sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al

Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.

1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009

e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che

esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa

complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'albo

nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 

    b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte

nella sezione speciale del predetto albo ai  sensi  del  comma  5-bis

dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1987,  n.  132,   risultanti

dall'aggregazione delle  imprese  di  cui  al  precedente  punto  a),

costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o  del  libro  V,

titolo  X,  capo  II,  sezioni  II  e  II-bis,  del  codice   civile,

limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di

terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 

  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a

una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al

contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in

misura doppia.  Pertanto,  e'  onere  delle  imprese  richiedenti  il

contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di  ammissione  al

contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con

richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo

decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci,

con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come

impresa singola  che  in  qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un

consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione  di  piu'  domande

(domanda presentata come singola  impresa  e  domanda  presentata  da

impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara'  ammessa,  in

applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata  per

prima. 

  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,

tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la

sicurezza    stradale    e    l'autotrasporto    all'indirizzo    PEC

dg.ssa@pec.mit.gov.it ed alla societa' Rete  Autostrade  Mediterranee

per  la  logistica,  le  infrastrutture   ed   i   trasporti   S.p.a.

all'indirizzo PEC ram.formazione2023@pec.it a partire dalla data  del

17 aprile 2023 ed entro il successivo termine perentorio  della  data

del  16  maggio   2023,   sottoscritte   con   firma   digitale   dal

rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa

richiedente,  specificando  nell'oggetto:  «Domanda   di   ammissione

incentivo  formazione  professionale  edizione  13».  Le   specifiche

modalita'  di  presentazione  e  il  modello   dell'istanza   saranno

pubblicati sul sito della societa' Rete Autostrade  Mediterranee  per

la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero

delle infrastrutture e dei  trasporti,  nella  sezione  Autotrasporto

merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. 

  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'

fissato secondo le seguenti soglie: 

    - euro 15.000 per  le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10

unita'). 

    - euro 50.000 per le piccole imprese (che  occupano  meno  di  50

unita'). 

    - euro 100.000 per le medie imprese (che  occupano  meno  di  250

unita'). 

    - euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari

o superiore a 250 unita'). 

  Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari

alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese,

associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con

un tetto massimo di euro 300.000. 

  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei

seguenti massimali: 

    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 

    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 

    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 

    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per

cento del totale dei costi ammissibili. 

  5. Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive

inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor,

spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,

ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte

da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e

costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al

50 per cento di tutti i costi ammissibili. 

  6. Qualora si opti per  la  formazione  a  distanza,  i  corsi  che

verranno svolti con strumenti informatici  devono  avere  i  seguenti

requisiti: 

    I.  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli

strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di

tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la

condivisione dei documenti; 

    II. l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo

l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; 

    III. i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente  essere

identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e

per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo

contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere

alla piattaforma della video conferenza; 

    IV. le registrazioni dell'attivita' formativa e  delle  verifiche

periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato

elettronico e  conservate  per tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a

disposizione su richiesta dell'amministrazione; 

    V. al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di

accesso alla videoconferenza. 

  7. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere

obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati

identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste

dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29

maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 

    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente

all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere

modificato successivamente alla presentazione della domanda; 

    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di

inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle

ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari

dell'iniziativa); 

    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della

Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto

attuatore designato  dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo

presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla

precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal

presente decreto; 

    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 

      i. costi della docenza in aula; 

      ii. costi dei tutor; 

      iii. altri costi per l'erogazione della formazione; 

      iv. spese di viaggio relative a formatori e  partecipanti  alla

formazione; 

      v. materiali e forniture con attinenza al progetto; 

      vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la

quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di

formazione; 

      vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa

formativa programmata; 

      viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di

formazione; 

      ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate

dall'art. 31 del regolamento generale in materia di  esenzione  dagli

aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  17  giugno

2014,  imputate  con  un   metodo   equo   e   corretto   debitamente

giustificato; 

    e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed

eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso

se svolto in videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o  piu'  dei

predetti elementi del calendario del corso dovra'  essere  comunicata

online - accedendo ad apposita  applicazione  informatica  che  sara'

pubblicata sul sito www.ramspa.it - almeno tre giorni prima  rispetto

alla prima data che  si  intende  modificare,  fatti  salvi  casi  di

comprovata forza maggiore. La  documentazione  inviata  in  qualsiasi

altra modalita' non sara' oggetto di lavorazione. Per tali  casi,  la

modifica potra' infatti essere effettuata online  in  un  termine  di

tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione  dovra'  essere

documentata e motivata oggettivamente  a  pena  di  esclusione  della

giornata formativa modificata. L'ammissibilita' della  documentazione

inviata a comprova della causa di forza  maggiore  sara'  oggetto  di

apposita verifica in fase di valutazione  della  rendicontazione  dei

costi  sostenuti.  Le  specifiche  modalita'  di   presentazione   ed

eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi  quelli

modificati per cause di forza maggiore, nonche'  il  modello  per  la

predisposizione dei  calendari  saranno  pubblicati  sul  sito  della

societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee   per   la   logistica,   le

infrastrutture  ed  i  trasporti  S.p.a.  e   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto  merci  -

Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. 

                               Art. 4 

 

         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 

 

  1. Qualora, in esito all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano

vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai

sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'

formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase

procedimentale prevista dal combinato disposto  dagli  articoli  2  e

10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Qualora  l'attivita'

formativa venga avviata prima  della  chiusura  della  suddetta  fase

procedimentale, le  giornate  formative  svolte  anticipatamente  non

saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che,

anche in caso  di  ammissibilita',  non  e'  riconosciuto  in  favore

dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che  verra'

considerato quale massimale,  ma,  ai  fini  del  riconoscimento  del

contributo, si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e  del

mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti. 

  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'

al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'

essere completato entro e non oltre la data  del  30  novembre  2023.

Entro la data del 15 gennaio 2024 dovra' essere inviata tramite posta

elettronica  certificata   all'indirizzo   ram.formazione2023@pec.it,

nonche'  alla  Direzione  generale  per  la  sicurezza   stradale   e

l'autotrasporto all'indirizzo PEC  dg.ssa.@pec.mit.gov.it,  specifica

rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo  presentato

all'atto  della  domanda,  risultanti  da  fatture  quietanziate   in

originale    o    copia    conforme,    specificando    nell'oggetto:

«Rendicontazione corsi incentivo  formazione  professionale  edizione

13». La documentazione dovra' essere sottoscritta con firma  digitale

dal  rappresentante  legale  dell'impresa,  del  consorzio  o   della

cooperativa richiedente. 

  A tale documentazione deve essere allegata una  relazione  di  fine

attivita'  debitamente   sottoscritta   dal   rappresentante   legale

dell'impresa, o della forma  associata,  dalla  quale  si  evinca  la

corrispondenza con il  piano  formativo  presentato  e  con  i  costi

preventivati  ovvero  i  motivi  della  mancata  corrispondenza.   La

documentazione contabile dovra', a pena di  inammissibilita',  essere

certificata  da  un   revisore   legale   indipendente   e   iscritto

nell'apposito  registro  dei  revisori  legali  di  cui  al   decreto

legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  e   successive   modifiche,

integrazioni e norme  attuative.  Il  relativo  costo  potra'  essere

rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art.

3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a  determinare  le

soglie previste dall'art. 3, comma 4, del presente decreto. 

  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i

seguenti documenti: 

  a) elenco dei partecipanti e, in  caso  di  dipendenti  o  addetti,

nonche' dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel

caso delle strutture societarie, anche in  forma  associata,  di  cui

all'art. 3, comma 1, lettera b), andra'  allegato  l'elenco  completo

delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice

partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico  nazionale

delle imprese che esercitano la professione di  autotrasportatore  su

strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto  di

terzi   per   le   imprese   che   esercitano   la   professione   di

autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa  complessiva  a

pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e,  per  ciascuna  di  esse,  il

numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti  o  addetti,

nonche' dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato; 

  b)  dettaglio  dei   costi   per   singole   voci;   in   caso   di

consorzi/cooperative riportando  anche  il  dettaglio  dell'eventuale

costo sostenuto dalle singole imprese associate; 

  c) documentazione comprovante l'eventuale  presenza  di  lavoratori

svantaggiati o disabili; 

  d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di  micro,

piccola o media impresa; 

  e) se la formazione e' svolta  a  distanza,  la  registrazione  dei

corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza  dei

partecipanti  e  da  cui  sia  possibile  evincere,  a  pena  di  non

riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione,  nome,

cognome,  codice  fiscale,  codice   INPS   e   qualifica   (autista,

funzionario amministrativo,  socio,  amministratore,  etc.)  di  ogni

discente che ha preso parte alla lezione; 

  f)  registri  di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati

dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei

costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice

fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario

amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha

preso parte alla lezione; 

  g) dichiarazione del tutor o responsabile del corso, resa ai  sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre

2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76

del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsita'  in   atti   e

dichiarazioni mendaci, attestante la veridicita'  delle  informazioni

riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione

svolta in modalita' e-learning di cui al punto e); 

  h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai  sensi  dell'art.

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.

445, con richiamo alle sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del

medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti  e  dichiarazioni

mendaci, attestante il possesso di competenze da  parte  dei  docenti

rispetto alle materie oggetto del corso; 

  i) dichiarazione, resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con  richiamo

alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo  decreto  per

le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con la  quale

l'impresa di autotrasporto conferma che i  dipendenti  o  i  titolari

dell'impresa  di  autotrasporto  hanno  regolarmente  partecipato  al

progetto formativo; 

  j) coordinate bancarie dell'impresa. 

  3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo

complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di

cui all'art. 3, comma 4, del  presente  decreto  venga  superato,  il

piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei  limiti

massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di

uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi

sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno

invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il

termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,

l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione

valida disponibile. 

  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,

procede,   alla   verifica   dei   requisiti    di    ammissibilita'.

L'Amministrazione, tramite posta  elettronica  certificata,  comunica

alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e

il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per  la  logistica,

le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni»  procederanno

alla   pubblicazione   sul   sito   www.ramspa.it,   nella    sezione

Incentivi>Formazione professionale e sul  sito  del  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei   trasporti,   nella   sezione   Autotrasporto

merci>Documentazione>Autotrasporto    Contributi    ed     Incentivi,

dell'elenco delle domande presentate ai sensi del  presente  decreto,

completo   dell'indicazione   delle   rispettive   somme   di   spesa

preventivate,   con   l'indicazione   dell'avanzamento   delle   fasi

procedimentali; tale elenco verra' aggiornato periodicamente  secondo

l'evoluzione delle singole  fasi  procedimentali  previste  dall'art.

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine  per  la

presentazione di tutte le rendicontazioni, la  Commissione,  valutati

gli   esiti   dell'attivita'   istruttoria   sulle    rendicontazioni

presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese

ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione  generale

per la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto,  per  i  conseguenti

adempimenti. 

  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per

la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse

richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle

attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse

sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili

per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,

il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'

proporzionalmente ridotto. 

                               Art. 5 

 

            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 

 

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione

generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - si riserva  la

facolta'  di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei   corsi   di

formazione, sia durante la loro effettuazione che al  termine,  anche

attraverso   l'eventuale   verifica   delle    registrazioni    delle

apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,

nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi

con i costi sostenuti per l'iniziativa. 

  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009

provvede ad escludere la domanda o parte  di  essa  presentata  dalla

singola  impresa  o  dalla  singola  forma  associata  (consorzio   o

cooperativa) in caso di: 

    a) accertamento di gravi irregolarita' o violazioni procedurali o

sostanziali della vigente normativa o di quanto previsto dal presente

decreto e tali da inficiare le  condizioni  di  ammissibilita'  della

domanda, rilevate  anche  a  seguito  dei  controlli  effettuati  dal

Soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica e  le

infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni»; 

    b) mancata effettuazione di uno o piu'  corsi,  presentati  nella

domanda nella data e/o  nella  sede  indicata  nel  calendario,  come

eventualmente modificato ai sensi dell'art. 3, comma 7,  lettera  e).

In tal senso si rappresenta che  tali  corsi  saranno  esclusi  dalla

domanda e quindi non riconosciuti come finanziabili; 

    c) mancata effettuazione dell'eventuale  corso  di  formazione  a

distanza secondo le modalita' indicate in sede  di  domanda.  In  tal

senso si rappresenta che, nel caso  di  corsi  realizzati  in  favore

delle  forme  associate,  saranno  escluse  solamente   le   imprese,

appartenenti al consorzio o alla cooperativa, che non hanno adempiuto

ai relativi obblighi formativi cosi' come previsti dal decreto. 

    d)  dichiarazione  di  presenza  o   frequenza   ai   corsi   non

corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione  degli  iscritti

ai medesimi corsi. Per le imprese  in  forma  associata  vale  quanto

stabilito alla lettera c). 

  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa

sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei

relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'

giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 

  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 28 marzo 2023 

 

                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione

ecologica, reg. n. 1474