- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 28 marzo 2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 marzo 2023
Disposizioni per l'erogazione delle risorse da destinare
all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi. (23A02575)
(GU n.104 del 5-5-2023)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'
di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli
incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis,
comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita' operative
per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare,
l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione
professionale;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl.
ordinario n. 49, e, in particolare, la tabella 10 relativa al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ivi
allegata;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15
marzo 2022, n. 56 che, in base alla legge 30 dicembre 2021, n. 254,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha destinato
al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 240.000,000
euro per ciascuna annualita' del triennio sopra considerato;
Considerato che sul capitolo 7330/P.G. 6 del bilancio di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano
disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi
per interventi a favore della formazione professionale delle imprese
di autotrasporto per l'annualita' 2022;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi;
Ritenuto necessario definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2022;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2022, n.
56, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualita' 2022.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le imprese
di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per
far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei
dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente
decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non
sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n.
651/2014.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009,
nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto.
Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere
oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione
dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma
2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere
avviata a partire dal 15 giugno 2023 e deve avere termine entro il 30
novembre 2023. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n.
651/2014.
Art. 2
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al presente
decreto sono svolti dal soggetto gestore «Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti -
Societa' per azioni « ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini
previsti da apposito atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore ai sensi
dell'accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto
fra le suddette parti.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto atto attuativo, sono
quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai
suddetti incentivi;
b) fornire assistenza professionale, tecnica e operativa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti
beneficiari;
c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento in
oggetto, ivi comprese tutte le attivita' di digitalizzazione ed
informatizzazione/archiviazione dei dati, relativa istruttoria,
verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari,
seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali
incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le
relative attivita' di verifica e controllo, sulla base delle
specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale
e l'autotrasporto.
3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo previsto dal comma 1
sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del
due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'Accordo di servizio sopra citato, per
il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle
relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione
redatta secondo le specifiche contenute nell'Accordo di servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto Amministrazione titolare dell'interesse
primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
Art. 3
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al
Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che
esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa
complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte
nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti
dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a),
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile,
limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al
contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo in
misura doppia. Pertanto, e' onere delle imprese richiedenti il
contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al
contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci,
con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come
impresa singola che in qualita' di impresa appartenente ad un
consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu' domande
(domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da
impresa appartenente ad una forma associata) sara' ammessa, in
applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per
prima.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate,
tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC
dg.ssa@pec.mit.gov.it ed alla societa' Rete Autostrade Mediterranee
per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.
all'indirizzo PEC ram.formazione2023@pec.it a partire dalla data del
17 aprile 2023 ed entro il successivo termine perentorio della data
del 16 maggio 2023, sottoscritte con firma digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione
incentivo formazione professionale edizione 13». Le specifiche
modalita' di presentazione e il modello dell'istanza saranno
pubblicati sul sito della societa' Rete Autostrade Mediterranee per
la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto
merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.
4. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e'
fissato secondo le seguenti soglie:
- euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10
unita').
- euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50
unita').
- euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250
unita').
- euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari
o superiore a 250 unita').
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari
alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con
un tetto massimo di euro 300.000.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
5. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive
inerenti all'attivita' didattica di cui: personale docente, tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al
50 per cento di tutti i costi ammissibili.
6. Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi che
verranno svolti con strumenti informatici devono avere i seguenti
requisiti:
I. l'attivita' formativa deve essere svolta attraverso gli
strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di
tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresi', la
condivisione dei documenti;
II. l'intero corso deve essere video registrato consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
III. i docenti ed i partecipanti devono previamente essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita', e
per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo
contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere
alla piattaforma della video conferenza;
IV. le registrazioni dell'attivita' formativa e delle verifiche
periodiche devono essere archiviate, registrate in formato
elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a
disposizione su richiesta dell'amministrazione;
V. al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di
accesso alla videoconferenza.
7. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi del richiedente ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari
dell'iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo
presentato sara' realizzato nel rispetto del programma di cui alla
precedente lettera b) ed in ottemperanza a quanto previsto dal
presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla
formazione;
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di
formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate
dall'art. 31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno
2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente
giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso
se svolto in videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o piu' dei
predetti elementi del calendario del corso dovra' essere comunicata
online - accedendo ad apposita applicazione informatica che sara'
pubblicata sul sito www.ramspa.it - almeno tre giorni prima rispetto
alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di
comprovata forza maggiore. La documentazione inviata in qualsiasi
altra modalita' non sara' oggetto di lavorazione. Per tali casi, la
modifica potra' infatti essere effettuata online in un termine di
tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovra' essere
documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della
giornata formativa modificata. L'ammissibilita' della documentazione
inviata a comprova della causa di forza maggiore sara' oggetto di
apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei
costi sostenuti. Le specifiche modalita' di presentazione ed
eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli
modificati per cause di forza maggiore, nonche' il modello per la
predisposizione dei calendari saranno pubblicati sul sito della
societa' Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le
infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci -
Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.
Art. 4
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai
sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dal combinato disposto dagli articoli 2 e
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attivita'
formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase
procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non
saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che,
anche in caso di ammissibilita', non e' riconosciuto in favore
dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verra'
considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del
contributo, si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e del
mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro e non oltre la data del 30 novembre 2023.
Entro la data del 15 gennaio 2024 dovra' essere inviata tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2023@pec.it,
nonche' alla Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto all'indirizzo PEC dg.ssa.@pec.mit.gov.it, specifica
rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato
all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in
originale o copia conforme, specificando nell'oggetto:
«Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione
13». La documentazione dovra' essere sottoscritta con firma digitale
dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della
cooperativa richiedente.
A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine
attivita' debitamente sottoscritta dal rappresentante legale
dell'impresa, o della forma associata, dalla quale si evinca la
corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi
preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La
documentazione contabile dovra', a pena di inammissibilita', essere
certificata da un revisore legale indipendente e iscritto
nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche,
integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potra' essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art.
3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a determinare le
soglie previste dall'art. 3, comma 4, del presente decreto.
All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti,
nonche' dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel
caso delle strutture societarie, anche in forma associata, di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), andra' allegato l'elenco completo
delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice
partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale
delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su
strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi per le imprese che esercitano la professione di
autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a
pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il
numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti,
nonche' dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci; in caso di
consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale
costo sostenuto dalle singole imprese associate;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro,
piccola o media impresa;
e) se la formazione e' svolta a distanza, la registrazione dei
corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei
partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non
riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome,
cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista,
funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni
discente che ha preso parte alla lezione;
f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei
costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice
fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha
preso parte alla lezione;
g) dichiarazione del tutor o responsabile del corso, resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76
del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci, attestante la veridicita' delle informazioni
riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione
svolta in modalita' e-learning di cui al punto e);
h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti
rispetto alle materie oggetto del corso;
i) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo
alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con la quale
l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari
dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al
progetto formativo;
j) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto venga superato, il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione
valida disponibile.
4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede, alla verifica dei requisiti di ammissibilita'.
L'Amministrazione, tramite posta elettronica certificata, comunica
alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e
il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica,
le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni» procederanno
alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it, nella sezione
Incentivi>Formazione professionale e sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto
merci>Documentazione>Autotrasporto Contributi ed Incentivi,
dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto,
completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa
preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi
procedimentali; tale elenco verra' aggiornato periodicamente secondo
l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la
presentazione di tutte le rendicontazioni, la Commissione, valutati
gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni
presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese
ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti
adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.
Art. 5
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - si riserva la
facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di
formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche
attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009
provvede ad escludere la domanda o parte di essa presentata dalla
singola impresa o dalla singola forma associata (consorzio o
cooperativa) in caso di:
a) accertamento di gravi irregolarita' o violazioni procedurali o
sostanziali della vigente normativa o di quanto previsto dal presente
decreto e tali da inficiare le condizioni di ammissibilita' della
domanda, rilevate anche a seguito dei controlli effettuati dal
Soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica e le
infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni»;
b) mancata effettuazione di uno o piu' corsi, presentati nella
domanda nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera e).
In tal senso si rappresenta che tali corsi saranno esclusi dalla
domanda e quindi non riconosciuti come finanziabili;
c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda. In tal
senso si rappresenta che, nel caso di corsi realizzati in favore
delle forme associate, saranno escluse solamente le imprese,
appartenenti al consorzio o alla cooperativa, che non hanno adempiuto
ai relativi obblighi formativi cosi' come previsti dal decreto.
d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti
ai medesimi corsi. Per le imprese in forma associata vale quanto
stabilito alla lettera c).
3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei
relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 marzo 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 1474