• Normativa
  • Economia dei trasporti e della mobilità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Nuovo codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su

Circolare
18 febbraio 2008

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

 

 

CIRCOLARE 18 febbraio 2008 -

 

 

Nuovo  codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su

 

strada.  Circolare  relativa al programma delle gare da svolgersi nel

 

corso dell'anno 2008.

 

 

                              Al     Ministero     dell'interno     -

 

                              Dipartimento della pubblica sicurezza

 

                              A  tutti  gli  Uffici  territoriali del

 

                              Governo - Prefetture

 

                              Alle Amministrazioni regionali

 

                              Alla  Amministrazione  della  provincia

 

                              autonoma di Bolzano

 

                              Alla  Amministrazione  della  provincia

 

                              autonoma di Trento

 

                              Alle Amministrazioni provinciali

 

                              Alle Amministrazioni comunali

 

                              All'ANAS - Direzione generale tecnica -

 

                              Ispett. 2° Uff. 4°

 

                              Ai Compartimenti viabilita' - ANAS

 

                              Ai    S.I.I.T.    (Servizi    integrati

 

                              infrastrutture  e  trasporti) - Settore

 

                              trasporti

 

                              Alla   C.S.A.I.  (Commissione  sportiva

 

                              automobilistica)

 

                              Alla F.M.I. (Federazione motociclistica

 

                              italiana)

 

 

1. Premesse.

 

  1.1.  L'art.  9  del nuovo codice della strada (decreto legislativo

 

30 aprile  1992,  n.  285),  e  successive modificazioni, al comma 1,

 

precisa  che  sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive

 

con  veicoli  o  animali  e quelle atletiche possono essere disputate

 

solo se regolarmente autorizzate.

 

  In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e'

 

rilasciata,  sentite  le  federazioni nazionali sportive competenti e

 

dandone  tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:

 

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le

 

strade  che  costituiscono  la  rete  di  interesse  nazionale; dalle

 

regioni  per  le  strade  regionali;  dalle  province  per  le strade

 

provinciali;  dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni

 

sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

 

  A  tale  proposito,  gia'  con  gli  articoli 162 e 163 del decreto

 

legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   era  stato  disposto  il

 

trasferimento   alle  regioni,  alle  province  ed  ai  comuni  della

 

competenza  al  rilascio  della  autorizzazione per l'espletamento di

 

gare  con  autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie

 

rispettivamente   di   interesse   di  piu'  province,  di  interesse

 

sovracomunale   ed   esclusivamente   provinciale,   e  di  interesse

 

esclusivamente comunale.

 

  Pertanto  la  presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle

 

regioni,  province  e  comuni  in qualita' di enti che autorizzano lo

 

svolgimento  delle  gare,  ferma  restando,  ai sensi dell'art. 7 del

 

decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000,

 

l'attivita'  di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da

 

parte  delle  prefetture,  in  precedenza competenti alla trattazione

 

della materia trasferita.

 

  Allo  scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere

 

dello  scrivente,  la  procedura per il rilascio delle autorizzazioni

 

nel   caso   di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade

 

appartenenti  ad  enti  diversi  deve  rimanere  quella delineata dai

 

richiamati  articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

 

n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

 

    delle  regioni  e  province  autonome  di Trento e di Bolzano per

 

l'espletamento  di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su

 

strade   ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di  interesse

 

nazionale;

 

    delle   regioni   per  le  competizioni  motoristiche  su  strade

 

regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni;

 

    delle   province  per  le  competizioni  motoristiche  su  strade

 

provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;

 

    dei   comuni   per   le   competizioni   motoristiche  su  strade

 

esclusivamente comunali.

 

  Per  competizioni  che  interessano  piu' regioni o piu' province e

 

comuni  di  regioni  diverse  l'autorizzazione puo' essere rilasciata

 

dalla regione da cui ha inizio la competizione.

 

  In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo

 

codice  della  strada,  l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta

 

degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

 

  1.2.  Dalla  disciplina  restano  escluse le manifestazioni che non

 

comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra

 

due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi

 

vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.

 

  Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non

 

hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete

 

procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto

 

6 maggio  1940,  n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico

 

18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

 

  Il  comma 3  dell'art.  9 del nuovo codice della strada prevede che

 

per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si

 

svolgono  su  strade  ed aree pubbliche di competenza delle regioni o

 

enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori

 

(promotori)   devono  preliminarmente  richiedere  il  nulla-osta  al

 

Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento per i trasporti terrestri,

 

personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti

 

- Direzione generale per la motorizzazione.

 

  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la

 

predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel

 

corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli

 

organizzatori,  tramite le competenti Federazioni sportive nazionali,

 

entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

 

  Come  detto, il nulla-osta del Ministero dei trasporti e' richiesto

 

quando  le  gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche

 

come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

 

  Pertanto  non  rientrano  nella  presente disciplina le gare che si

 

svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano percorse

 

strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo

 

codice  della  strada  e  quelle  che  si  svolgono su brevi circuiti

 

provvisori,  le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di

 

formula  challenge,  le  gimkane,  le gare di minimoto, supermotard e

 

similari.

 

  Sempre  ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del

 

Ministero   dei   trasporti   puo'   non   essere  richiesto  per  le

 

manifestazioni  di  regolarita'  amatoriali,  per  i  raduni e per le

 

manifestazioni  di  abilita'  di  guida  (slalom)  svolte su speciali

 

percorsi  di  lunghezza  limitata  (inferiore  a 3 Km), appositamente

 

attrezzati  per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con velocita'

 

di  percorrenza  ridotta  e che non creino limitazioni al servizio di

 

trasporto pubblico e al traffico ordinario.

 

  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,

 

comma  3,  del  nuovo  codice della strada in quanto il nulla-osta di

 

competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei

 

condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

 

  Ovviamente,   ai   fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  allo

 

svolgimento   delle   competizioni,  devono  essere  comunque  sempre

 

rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6.

 

  Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su

 

circuiti  cittadini  i cui effetti possono creare disagio o essere di

 

intralcio  o  impedimento  alla  mobilita'  urbana  dei veicoli e dei

 

pedoni  e  alla  sicurezza  della  circolazione ed in particolare dei

 

trasporti urbani.

 

  E'  necessario  che  l'ente  competente,  quale  che sia il tipo di

 

manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del

 

C.O.N.I.  espresso  dalle competenti Federazioni sportive nazionali e

 

cio', anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni

 

stesse,   al   cui   ambito   appare   logico   ricondurre  tutte  le

 

caratteristiche  che  garantiscano,  sotto il profilo della tipologia

 

della  gara,  ma  anche della professionalita' degli organizzatori, i

 

presupposti  per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme

 

ai  canoni  di  sicurezza.  Il  preventivo parere del C.O.N.I. non e'

 

richiesto  per  le  manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i

 

veicoli  di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purche' la

 

velocita'  imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la

 

manifestazione    sia   organizzata   in   conformita'   alle   norme

 

tecnico-sportive della federazione di competenza.

 

2. Programma-Procedure.

 

  2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2007 e

 

degli  anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per

 

offrire   un   utile   ed  uniforme  indirizzo  alle  amministrazioni

 

interessate per gli atti di propria competenza.

 

  2.2   Le  proposte  degli  organizzatori,  espresse  attraverso  le

 

competenti  Federazioni  sportive  nazionali,  che ne garantiscono il

 

carattere  sportivo,  sono  pervenute  alla Direzione generale per la

 

motorizzazione,  che ha formulato il programma allegato alla presente

 

circolare  dopo  aver  verificato  il rispetto delle condizioni poste

 

dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

 

  2.3  Nel  caso  di  svolgimento di una competizione motoristica non

 

prevista  nel  programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori

 

devono   chiedere  il  nulla-osta  alla  Direzione  generale  per  la

 

motorizzazione  almeno  sessanta giorni prima della gara motivando il

 

mancato inserimento nel programma.

 

  In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla

 

seguente documentazione:

 

    a) relazione  che  elenchi e descriva le strade interessate dalla

 

gara,   le   modalita'  di  svolgimento  della  stessa,  i  tempi  di

 

percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media

 

prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,

 

se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada

 

e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per

 

meglio  individuare  il  tipo  di  manifestazione e l'ente o gli enti

 

competenti al rilascio dell'autorizzazione;

 

    b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste

 

tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i

 

percorsi alternativi per il traffico ordinario;

 

    c) regolamento di gara;

 

    d) parere  favorevole  del C.O.N.I., espresso attraverso il visto

 

di  approvazione  delle  competenti  Federazioni  sportive nazionali,

 

ovvero   attestazione   che   la  manifestazione  e'  organizzata  in

 

conformita'   alle   norme   tecnico-sportive  della  federazione  di

 

competenza  per  le  manifestazioni  di  cui  all'ultimo  periodo del

 

precedente punto 1.2;

 

    e) ricevuta  del  versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale

 

n.  66782004,  intestato al Ministero dei trasporti, via Caraci, 36 -

 

00157  Roma,  per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche

 

amministrative  di  competenza  del  Ministero  dei  trasporti,  come

 

previsto  dall'art.  405  (tab.  VII. 1, punti C e D) del decreto del

 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato

 

con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007;

 

    f) dichiarazione  che  le  gare  di velocita' e le prove speciali

 

comprese  nelle  manifestazioni di regolarita' non interessano centri

 

abitati  ovvero  attestazione del comune nel quale rientrano i centri

 

abitati  interessati  da  tali  manifestazioni che lo svolgersi della

 

stessa  non  crea  disagio  o risulti di intralcio o impedimento alla

 

mobilita'  urbana  dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della

 

circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

 

  La  Direzione generale per la motorizzazione non garantira' l'esame

 

delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove

 

non  siano  rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa

 

risulti incompleta.

 

  Completata    l'istruttoria,   la   Direzione   generale   per   la

 

motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente

 

competente.

 

  2.4  Ai  sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada,

 

l'ente  competente  puo'  autorizzare,  per comprovate necessita', lo

 

spostamento  della  data  di  effettuazione  di una gara prevista nel

 

programma,  su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando

 

comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

 

  Ai  fini  della  autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta

 

giorni  prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori

 

devono avanzare richiesta allo stesso ente.

 

  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori

 

devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per

 

la  responsabilita'  civile,  ai  sensi  dell'art.  124  del  decreto

 

legislativo   7 settembre   2005,   n.   209,   che  copra  anche  la

 

responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i

 

danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

 

  Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita'

 

media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade

 

aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

 

  Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta

 

dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve

 

svolgersi  la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere acquisito

 

direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al

 

rilascio dell'autorizzazione.

 

  Si  precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice

 

della    strada,   qualora,   per   particolari   esigenze   connesse

 

all'andamento  piano-altimetrico  del  percorso, ovvero al numero dei

 

partecipanti,  sia  necessaria la chiusura della strada, la validita'

 

della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di

 

un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in

 

occasione  del  transito  dei  partecipanti  ai  sensi  dell'art.  6,

 

comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1,

 

del nuovo codice della strada.

 

  Sentite   le   competenti   Federazioni,   l'ente  competente  puo'

 

rilasciare  l'autorizzazione  alla  effettuazione della competizione,

 

subordinandola   al   rispetto  delle  norme  tecnico-sportive  e  di

 

sicurezza   vigenti   (ad  esempio,  quelle  emanate  dalle  suddette

 

Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito

 

favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature

 

relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

 

  A  tale  proposito  giova  precisare  che,  a  norma  del  comma 4,

 

dell'art.  9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso

 

di  gara  e  obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di

 

gare di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse

 

velocita'  medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,

 

aperte o chiuse al traffico.

 

  In  tal  modo  e'  risolto  il  problema  riguardante  la  corretta

 

interpretazione  del termine «velocita' media» nel caso delle gare di

 

regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte

 

di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse

 

al traffico.

 

  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.

 

  Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che

 

nei  casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente competente,

 

e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente

 

proprietario  della  strada  se  la  strada  interessata  non  e'  di

 

proprieta'.

 

  Ai  sensi  del  citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della

 

strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti

 

del   Ministero   dei   trasporti   e   dell'interno,  unitamente  ai

 

rappresentanti    degli    organi   sportivi   competenti   e   degli

 

organizzatori.

 

  Per  quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni

 

citate,   l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della  strada

 

comunica  la  data  del  collaudo  e  richiede al piu' vicino ufficio

 

periferico   di   tali   amministrazioni   di  designare  il  proprio

 

rappresentante.

 

  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze

 

e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al

 

conseguimento delle autorizzazioni.

 

  Al  termine  di  ogni  gara  l'ente competente deve tempestivamente

 

comunicare  al  Ministero  dei  trasporti - Direzione generale per la

 

motorizzazione  -  le  risultanze  della  competizione, precisando le

 

eventuali  inadempienze  rispetto  alla  autorizzazione e l'eventuale

 

verificarsi di inconvenienti o incidenti.

 

  Tali  comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del

 

programma per l'anno successivo.

 

3. Nulla-osta del Ministero dei trasporti.

 

  Tanto  premesso,  sono  state prese in esame e definite le proposte

 

avanzate   dagli   organizzatori   per   il  tramite  della  C.S.A.I.

 

(Commissione   Sportiva  Automobilistica  Italiana)  e  della  F.M.I.

 

(Federazione  Motociclistica Italiana) per la redazione del programma

 

delle  gare  automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno

 

2008. Le proposte sono state distinte in:

 

    programma  2008  di  gare  che  si  sono  gia'  svolte  nell'anno

 

precedente,   e   per   le   quali   la  Direzione  generale  per  la

 

motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni

 

al  servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario per

 

effetto  dello  svolgersi  delle gare stesse e per le quali la stessa

 

Direzione ha gia' concesso il nulla-osta (allegato A);

 

    programma   2008  di  gare  di  nuova  formulazione  interessanti

 

percorsi   che   non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia'

 

effettuate  nell'anno  precedente  per le quali la predetta Direzione

 

dovra'   procedere  a  specifica  istruttoria  per  il  rilascio  del

 

nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

 

   

 

Allegati omissis

 

 

Documenti allegati