- Normativa
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Nuovo codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su
Circolare
18 febbraio 2008
MINISTERO DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 18 febbraio 2008 -
Nuovo codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su
strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel
corso dell'anno 2008.
Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza
A tutti gli Uffici territoriali del
Governo - Prefetture
Alle Amministrazioni regionali
Alla Amministrazione della provincia
autonoma di Bolzano
Alla Amministrazione della provincia
autonoma di Trento
Alle Amministrazioni provinciali
Alle Amministrazioni comunali
All'ANAS - Direzione generale tecnica -
Ispett. 2° Uff. 4°
Ai Compartimenti viabilita' - ANAS
Ai S.I.I.T. (Servizi integrati
infrastrutture e trasporti) - Settore
trasporti
Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva
automobilistica)
Alla F.M.I. (Federazione motociclistica
italiana)
1. Premesse.
1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1,
precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate
solo se regolarmente autorizzate.
In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e'
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e
dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle
regioni per le strade regionali; dalle province per le strade
provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni
sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
A tale proposito, gia' con gli articoli 162 e 163 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il
trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della
competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di
gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie
rispettivamente di interesse di piu' province, di interesse
sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse
esclusivamente comunale.
Pertanto la presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle
regioni, province e comuni in qualita' di enti che autorizzano lo
svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000,
l'attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da
parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione
della materia trasferita.
Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere
dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni
nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade
appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai
richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse
nazionale;
delle regioni per le competizioni motoristiche su strade
regionali e per competizioni che interessano piu' province e comuni;
delle province per le competizioni motoristiche su strade
provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;
dei comuni per le competizioni motoristiche su strade
esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano piu' regioni o piu' province e
comuni di regioni diverse l'autorizzazione puo' essere rilasciata
dalla regione da cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo
codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non
comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che
per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si
svolgono su strade ed aree pubbliche di competenza delle regioni o
enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori
(promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al
Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
- Direzione generale per la motorizzazione.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel
corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli
organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Come detto, il nulla-osta del Ministero dei trasporti e' richiesto
quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche
come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.
Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si
svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse
strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo
codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti
provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di
formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e
similari.
Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del
Ministero dei trasporti puo' non essere richiesto per le
manifestazioni di regolarita' amatoriali, per i raduni e per le
manifestazioni di abilita' di guida (slalom) svolte su speciali
percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente
attrezzati per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con velocita'
di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di
trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo
svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre
rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6.
Non sono invece consentite le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di
intralcio o impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei
pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei
trasporti urbani.
E' necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del
C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali e
cio', anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni
stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le
caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia
della gara, ma anche della professionalita' degli organizzatori, i
presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme
ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i
veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformita' alle norme
tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-Procedure.
2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2007 e
degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per
offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
2.2 Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le
competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il
carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la
motorizzazione, che ha formulato il programma allegato alla presente
circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste
dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la
motorizzazione almeno sessanta giorni prima della gara motivando il
mancato inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara, le modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di
percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e la loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto
di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali,
ovvero attestazione che la manifestazione e' organizzata in
conformita' alle norme tecnico-sportive della federazione di
competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del
precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n. 66782004, intestato al Ministero dei trasporti, via Caraci, 36 -
00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche
amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, come
previsto dall'art. 405 (tab. VII. 1, punti C e D) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato
con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007;
f) dichiarazione che le gare di velocita' e le prove speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarita' non interessano centri
abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri
abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della
stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla
mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
La Direzione generale per la motorizzazione non garantira' l'esame
delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove
non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa
risulti incompleta.
Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la
motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'ente
competente.
2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada,
l'ente competente puo' autorizzare, per comprovate necessita', lo
spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel
programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta
giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso ente.
Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la
responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita'
media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve
svolgersi la gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito
direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al
rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice
della strada, qualora, per particolari esigenze connesse
all'andamento piano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita'
della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6,
comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1,
del nuovo codice della strada.
Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente puo'
rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione,
subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di
sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4,
dell'art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso
di gara e obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di
gare di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocita' medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
In tal modo e' risolto il problema riguardante la corretta
interpretazione del termine «velocita' media» nel caso delle gare di
regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte
di regolarita' e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente competente,
e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente
proprietario della strada se la strada interessata non e' di
proprieta'.
Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della
strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del Ministero dei trasporti e dell'interno, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada
comunica la data del collaudo e richiede al piu' vicino ufficio
periferico di tali amministrazioni di designare il proprio
rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente
comunicare al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la
motorizzazione - le risultanze della competizione, precisando le
eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del
programma per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero dei trasporti.
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte
avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I.
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I.
(Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma
delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno
2008. Le proposte sono state distinte in:
programma 2008 di gare che si sono gia' svolte nell'anno
precedente, e per le quali la Direzione generale per la
motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni
al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario per
effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa
Direzione ha gia' concesso il nulla-osta (allegato A);
programma 2008 di gare di nuova formulazione interessanti
percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni gia'
effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione
dovra' procedere a specifica istruttoria per il rilascio del
nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
Allegati omissis