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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Obbligo assicurativo

Cort di Cassazione II sez. civile
18 gennaio 2008, n. 994

Circolazione stradale - RC auto – Art. 193 cod. strada - Sosta in parcheggio condominiale - Obbligo assicurativo – Escluso.

 

Non viola l’obbligo assicurativo di cui all’art. 193 cod. strada (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile) il proprietario di un veicolo lasciato in sosta, senza la prescritta copertura assicurativa, su di un’area privata destinata al parcheggio dei condomini di un fabbricato circostante. Sono, infatti, assoggettati all’obbligo assicurativo de quo solo i veicoli a motore senza guida di rotaie che circolino su strade o aree ad uso pubblico ovvero su strade o aree private soggette al pubblico transito, attraversate da un numero indeterminato di veicoli sui quali non è possibile esercitare alcun controllo o limitazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - In data 23 febbraio 2002 la Polizia Municipale del Comune di Botticino redigeva verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) nei confronti di Z.G. per aver violato l'art. 193 C.d.S., D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (proprietario del veicolo Autocarro Ford (OMISSIS), lasciava lo stesso in sosta su area pubblica in Via (OMISSIS) senza la prescritta copertura assicurativa) irrogando la sanzione di Euro 655,00. Con contestuale verbale n. (OMISSIS) si procedeva al sequestro amministrativo del veicolo che veniva affidato in custodia a depositeria convenzionata. Il Prefetto di Brescia, con provvedimento 1031/02/seq in data 3/7/2002, respinto il ricorso di parte, ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1311,99 ordinando la confisca del veicolo in caso di mancato pagamento, nel termine di gg. 30, della sanzione in uno con il premio assicurativo per almeno un semestre. Avverso detta sanzione Z.G. proponeva opposizione in data 11/9/2002, chiedendo la sospensione del provvedimento. Il giudice di pace non concedeva la richiesta sospensione e fissava la comparizione delle parti, ordinando il deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento. A tanto il Prefetto provvedeva il 10/12/2002, con contestuale comparsa di costituzione e risposta. Il ricorrente sosteneva che il veicolo di sua proprietà sostava al momento della contestazione dell'infrazione amministrativa non su area pubblica o di uso pubblico, ma sua area privata non soggetta al pubblico traffico. Il Giudice di pace di Brescia rigettava il ricorso e confermava l'atto impugnato e le sanzioni con lo stesso inflitte, con sentenza in data 19.3.2005. Avverso detta sentenza Z.G. proponeva ricorso per Cassazione con due motivi. La Prefettura di Brescia non svolgeva difese in questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 1, e art. 115 c.p.c., per non avere il suo veicolo sostato su strade o aree ad uso pubblico. Deduce il ricorrente che dalla documentazione inviata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Botticino l'area, su cui sostava il veicolo del ricorrente, era di esclusiva proprietà dei condomini circostanti detta area; che i testimoni escussi avevano confermato l'impossibilità per il pubblico di accedere indiscriminatamente al parcheggio dei condomini. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice di pace omesso di motivare in ordine alla documentazione acquisita presso il Comune di Botticino, che attesta che l'area, su cui sostava il veicolo, era di esclusiva proprietà dei condomini ivi posti. I due motivi, che per la loro stretta connessione logico - giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che il veicolo del ricorrente sostasse su "area equiparata a quella di uso pubblico", - richiamata dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, - alla quale hanno libero accesso un numero indeterminato di persone, sulle quali non è possibile esercitare un qualsiasi controllo o limitazione, ovvero qualora sussista la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulla stessa area e sui quali non è possibile esercitare un qualsiasi controllo o limitazione (cfr., in senso conforme, Cass. civ., Sez. 3^, n 9496/2000, n 4603/2000, n 11.276/2005, n 20911/2005, n 28.303/2005). Dalla documentazione acquisita presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Botticino e dalla deposizione dei testi Za.Ge. e G.E.L. è emerso che l'area, ove sostava il veicolo del ricorrente, era privata e destinata al parcheggio dei condomini del fabbricato di Via (OMISSIS). Pertanto doveva essere la Prefettura di Brescia a provare il contrario delle prove acquisite agli atti, cioè aveva l'onere probatorio (cui non ha adempiuto) di dimostrare eventualmente che l'area in questione era attraversata da un numero incontrollato di veicoli senza alcuna limitazione né numerica né soggettiva. La sentenza impugnata ha omesso, invece, ogni motivazione ed ha parlato di luogo aperto al pubblico in assenza di elementi che comportassero tale giudizio ed addirittura in contrasto con le prove documentali e testimoniali acquisite in giudizio. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata; e questa Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendovi da compiere ulteriori accertamenti in fatto accoglie l'opposizione, annullando l'ordinanza del Prefetto di Brescia prot. 1031/02/SEQ del 3.7.2002, compensando le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione; compensa le spese.

 

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