- Giurisprudenza
- Patente a punti, Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci
Obbligo di comunicare i dati del conducente: illecito autonomo
Tribunale di Bologna, II Sezione civile
Sentenza 13 dicembre 2022, n. 3285 - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano
L'obbligo di fornire i dati del conducente all'Organo di Polizia, ex art. 26 bis comma 2 del codice della strada, scatta nel caso in cui il conducente trasgressore non sia stato identificato.
La violazione del predetto obbligo, che si sostanzia in un comportamento omissivo, è distinta e autonoma rispetto alla violazione (presupposta) commessa dal conducente, ed è a sua volta sanzionata con una sanzione autonoma e pecuniaria. L’illecito amministrativo in questione è escluso qualora vi sia un giustificato e documentato motivo.
Il termine per fornire i dati è di sessanta giorni che decorrono dalla data di notifica del verbale di contestazione e non dalla definizione della contestazione effettuata.
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato in grado d’appello all’esito di udienza a trattazione scritta la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 1530/22 R.G. promossa
da
UNIONE RENO GALLIERA , con sede in San Giorgio di Piano (BO);
contro
- APPELLANTE
S. S.N. C. di M.B. e N.B, in persona del legale rappresentante […];
- APPELLATA CONTUMACE
* * *
Oggetto del processo: appello – sanzioni amministrative.
* * *
Per l’appellante:
CONCLUSIONI
<<Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni opportuna declaratoria/statuizione:
NEL MERITO:
1) Respingere tutte le domande già avanzate da S. S.N.C. DI M.B. E N.B. Nel giudizio in primo grado proposto contro l’UNIONE RENO GALLIERA dinanzi al Giudice di Pace di BOLOGNA e contraddistinto con R.G. 7451/2020, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto.
2) In conseguenza, confermare la validità del provvedimento opposto (processo verbale di accertata violazione verbale B7684 N. registro 2011884/2020 Data 25/09/2020), elevato dal Corpo di P.M. dell’UNIONE RENO GALLIERA, fissando espressamente l’importo della sanzione, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 150/2011, nella misura che parrà di giustizia, oltre interessi come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del grado di giudizio, con la maggiorazione del 30 ex art. 4 co. 1 bis D.M.55/2014.>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Si richiamano atti, verbali e documenti di causa (di primo e secondo grado), noti alle parti.
2.
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2022 l’Unione “Reno Galliera” (unione di Comuni in provincia di Bologna che espletano in forma associata, fra gli altri, il servizio di Polizia Municipale) ha proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, 17 novembre 2021, n. 3666 che, a definizione del procedimento n. 7451/20 R.G., ha accolto l’opposizione avverso il verbale 25 settembre 2020 di accertamento della violazione dell’art. 126 bis, comma 2, c.d.s., proposta dalla società S. s.n.c. di M.B.
e N.B. quale proprietaria dell’autoveicolo con targa ….
Alla società opponente era stata contestata, conn verbale 25 settembre 2020 notificato il 7 ottobre 2020 la violazione dell’art. 126 bis c.d.s. per non aver comunicato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale presupposto avvenuta il 3 marzo 2020, i dati identificativi del conducente dell’autoveicolo almomento della violazione dell’art. 193, comma 1 e 2 c.d.s. accertata il 2 marzo 2020.
3.
Ricorso in appello e decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati via PEC il 12 settembre 2022 al difensore domiciliatario della ricorrente in primo grado.
Nonostante la rituale notifica l’appellata non si è costituita.
4.
In punto di fatto, come si legge nell’atto di appello:
<<2. Il servizio viene espletato in forma associata nell’ambito dell’intero territorio dell’Unione, secondo un calendario concordato, e, nell’esercizio delle relative funzioni, Operatori del Comando unico di P.M. hanno accertato, con verbale V48369 n. registro 2002871/2020 del 02.03.2020, che, nelle circostanze di tempo e luogo ivi indicate, il conducente del veicolo di proprietà dell’appellato tg. … aveva commesso la violazione dicui all’art. 193 co.1 E 2 Cod. Strada, con la seguente motivazione: “IL CONDUCENTE DEL VEICOLO SOPRA INDICATO, CHE CIRCOLAVA SULLA S. P. … CON DIREZIONE DI MARCIA DA … VERSO … PROSEGUIVA LA MARCIA NONOSTANTE L'ALT INTIMATO CON SEGNALE DISTINTIVO (PALETTA) E RISULTAVA, DA VISURA PRESSO LA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE, PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA (COMPAGNIA …, SCADUTA IL 28/01/2020). DOPO INSEGUIMENTO IL VEICOLO VENIVA RINVENUTO IN SOSTA SU AREA PUBBLICA IN VIA … NEL COMUNE DI …” (doc. 4). La violazione è stata contestata al trasgressore a mezzo posta elettronica certificata in data 03.03.2020.
3. Contenendo il primo verbale notificato l’invito a provvedere a comunicare i dati del trasgressore ai sensi dell’art. 126 bis Cod. Strada, l’odierno appellato non vi provvedeva nel termine di legge, così che a suo carico veniva elevato anche il verbale B7684 N. registro 2011884/2020 Data 25/09/2020, notificato il 07.10.2020, con la seguente motivazione "QUALE PROPRIETARIO DEL VEICOLO OD OBBLIGATO IN SOLIDO, Al SENSI DELL'ART. 196 CODICE DELLA STRADA, OMETTEVA DI FORNIRE ALL'ORGANO DI POLIZIA I DATI DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE,ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ORIGINE V - 48369 DEL 02/03/2020 PROT. 2002871 NOTIFICATO IL 03/03/2020" (doc. 05).
4. Successivamente, con ricorso al Giudice di pace depositato in Cancelleria in data 09.11.2020, il contravvenzionato insorgeva contro il verbale da ultimo notificato, sostanzialmente dolendosi del fatto che non fosse ancora decorso il termine per la comunicazione dei dati dell’autore della trasgressione e che, comunque, il verbale fosse stato notificato in violazione dei termini di cui all’art. 201 Cod. Strada (doc. 2). La prima udienza veniva fissata per il giorno 17.11.2021 dinanzi al G.d.P. di Bologna […]>>.
5.
Col ricorso al Giudice di Pace, la società proprietaria dell’autovettura, premesso di aver proposto opposizione avverso il verbale presupposto con ricorso al Giudice di Pace, aveva dedotto i seguenti motivi:
1) la proroga del termine ex art. 126 bis c.d.s. quale effetto della intervenuta impugnazione del verbale presupposto;
2) la tardività della notifica del verbale, intervenuta dopo il decorso del termine di novanta giorni previsto dall’art. 202 c.d.s..
6.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso in opposizione, e ha così annullato il verbale 25 settembre 2020 notificato il 7 ottobre 2020, sul rilievo che l’opposizione avverso il <<verbale prodromico>>, ossia quello concernente la violazione accertata il 2 marzo 2020 e notificato via PEC il 3 marzo 2020, aveva sospeso il decorso del termine di sessanta.
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha infatti affermato che:
<<Il ricorso è fondato deve essere accolto essendo provata e non contestata la circostanza della opposizione nei termini avverso il verbale prodromico, che determina la sospensione dei termini per la comunicazione posta a carico del proprietario quale obbligato solidale, ai sensi dell’articolo 126 bis c.d.s. sino a quando non siano conclusi procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
5. Conseguentemente non sussiste la seconda violazione di carattere omissivo, per l’inottemperanza del suddetto obbligo, a nulla rilevando che la P.A. non fosse a conoscenza dell'avvenuta impugnazione per avere ricevuto solo in un momento successivo dall'Ufficio del Giudice di Pace la notifica del decreto con il quale il giudice ha fissato l’udienza per la trattazione dell’opposizione.
6. Per consolidata giurisprudenza di questo Ufficio (richiamata la sentenza G.d.P. Bologna 18.07.2012 n. 5624), in ossequio all’interpretazione dell'art. 126 bis del CdS data dal Ministero dell'interno n. 300\A\3971\11\109\16 del 29.4.2011, generalmente recepita dagli organi amministrativi periferici, la presentazione del gravame avverso l'atto di accertamento, che comporta la perdita di punteggio della patente e costituisce giustificato e documentato motivo di omissione della comunicazione dei dati richiesti e non consente di applicare le sanzioni dell’art. 126 bis CdS.
7. Pertanto, il destinatario dell’invito non è obbligato a fornire all’Amministrazione i dati personali e del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi in corso.8. A seguito della impugnazione del verbale prodromico la comunicazione dei dati richiesti ai fini dell’applicazione dell’articolo 126 bis c.d.s. deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della definizione del procedimento giurisdizionale in caso di esito sfavorevole, previo nuovo invito formulato dall’organo accertatore.
9. Ritenuto il motivo dirimente, ne consegue l’annullamento del verbale impugnato.
10. Il contrasto in giurisprudenza sulle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.>>.
6.
L’appellante deduce l’erroneità della motivazione contenuta nei paragrafi dal 4 al 9 della sentenza impugnata e, per scrupolo difensivo, ha contestato la fondatezza dell’originario motivo di ricorso in opposizione che faceva leva sull’asserita tardività della notifica del verbale di accertamento.
Con riguardo al primo motivo, l’appellante ha fra l’altro osservato che <<proprio per evitare equivoci, nel primo verbale notificato V48369/2020 era espressamente indicato che la comunicazione ex art. 126 bis Cod. Strada non poteva essere omessa neppure in caso di presentazione di ricorso (cfr. doc. 4, parte evidenziata a pag. 2)>>
(cfr. Cass., sez. VI-2, ord. 31 ottobre 2022, n. 32091).
Per una più ampia illustrazione dei motivi di impugnazione si rimanda al ricorso inappello.
7.
Come già rilevato, l’appellata non si è costituita nel giudizio di secondo grado e dunque non ha fatto valere i due autonomi motivi di ricorso.
8.
L’appello è fondato.
8.1.
Vi sono violazioni del codice della strada che comportano la perdita del punteggio attribuito al rilascio della patente.
La perdita di punti della patente colpisce il conducente trasgressore.
La prima parte dell’art. 126 bis, comma 2, c.d.s., riguarda appunto il meccanismo che porta alla decurtazione del punteggio una volta che la contestazione sia stata definita, ossia <<quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi>>.
Qualora il conducente trasgressore non sia stato identificato, la seconda parte dell’art. 126 bis, comma 2, c.d.s. pone a carico del proprietario del veicolo o di altro responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 c.p.c. l’obbligo di <<fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede>>. La violazione del predetto obbligo, distinta dalla violazione (presupposta) commessa dal conducente, è a sua volta sanzionata con una sanzione pecuniaria (cfr. Corte cost., 24 gennaio 2005, n. 27).L’illecito amministrativo in questione consiste in un comportamento omissivo ed è escluso qualora vi sia un <<giustificato e documentato motivo>> (sul giustificato motivo, v. ora Cass., sez. VI-2, ord. 17 marzo 2022, n. 8771). Il termine di sessanta giorni per fornire i dati che consentano l’identificazione del conducente decorre <<dalla data di notifica del verbale di contestazione>> al proprietario, o altro obbligato in solido, e non <<dalla definizione della contestazione effettuata>>, necessaria invece
per la decurtazione del punteggio dalla patente del conducente. La pendenza del ricorso avverso il verbale presupposto non incide sulla decorrenza del termine per la comunicazione dovuta dal proprietario del veicolo. D'altronde, se il conducente non è stato identificato non sarà possibile notificargli il verbale (presupposto) di accertamento della violazione da lui commessa né, successivamente, decurtare il punteggio: in una simile evenienza, l’unica notifica possibile del verbale presupposto è quella al proprietario del veicolo che eventualmente potrà, come avvenuto nel caso di specie, proporre ricorso in opposizione.
In questi termini, si richiama Trib. Bologna, 15-16 gennaio 2013, n. 73, secondo cui, da un lato, la violazione dell’obbligo di comunicazione da parte del proprietario ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. (soggetta unicamente a sanzione pecuniaria) non va confusa con quella a carico del conducente cui consegue la decurtazione dei punti della patente, e, dall’altro, la violazione dell’obbligo di comunicazione entro sessanta giorni a carico del proprietario, obbligo operante solo nel caso di mancata identificazione del conducente, non ha natura accessoria rispetto a quella accertata col verbale presupposto (a diversa conclusione si giunge invece a proposito della decurtazione dei punti, che non può essere irrogata né dagli agenti verbalizzanti né dal prefetto).
La decorrenza del termine di sessanta giorni non è condizionata dalla <<definizione della contestazione>>: dies a quo è la data della notifica, al proprietario del veicolo, del verbale di contestazione della violazione non immediatamente contestata al trasgressore.
La contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. va poi notificata entro i termini di legge (Cass., sez. II, ord. 20 maggio 2011, n. 11185).
Né la lettera della legge né argomenti di carattere logico subordinano l’attualità dell’obbligo di comunicazione a carico del proprietario alla previa definizione della contestazione relativa alla violazione, per così dire, a monte (ben diversa, infatti, è la questione riguardante l’applicazione al conducente-trasgressore della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente).
Al contrario, la contestazione della (autonoma) violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. va notificata al proprietario entro il termine di legge, il cui decorso (nel silenzio del legislatore) non è sospeso (né interrotto) dall’opposizione contro la contestazione della violazione originaria.
Senza considerare che la tutela giurisdizionale (o un ricorso in sede amministrativa) contro la contestazione della violazione originaria e quella contro la contestazione ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s. ben possono essere attivate anche sulla base di argomenti e con riferimento a presupposti diversi.
Nel caso di specie, il verbale presupposto, notificato alla società odierna appellata quale proprietaria dell’autovettura, riportava la chiara informazione secondo cui:
<<L’eventuale presentazione di ricorso non costituisce giustificato motivo per l’omessa comunicazione dei dati del conducente>>. Dunque, nessun incolpevole affidamento poteva essere ingenerato nel proprietario del veicolo.
8.2.
Queste conclusioni trovano conferma nel prevalente, e più condivisibile, orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il termine entro il quale
il proprietario del veicolo è tenuto, ex art. 126-bis, comma 2, c.d.s., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta ma dalla richiesta rivolta dall’autorità amministrativa al proprietario, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
Si vedano in proposito, fra le altre, Cass., sez. VI-2, ord. 28 dicembre 2021, n. 41765 e Cass., ord. sez. III, 5 maggio 2020, n. 8479, con richiamo a Cass., sez. II, ord. 9 luglio 2018, n. 18027, che a sua volta accoglie la soluzione proposta da Cass., sez. II, 23 luglio 2015, n. 15542 e Cass. sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881. Si veda inoltre, a contrario, Cass., sez. VI-2, ord. 31 ottobre 2022, n. 32091.
In consapevole dissenso rispetto all’orientamento maggioritario si pone, isolata, a quanto consta, fra le più recenti decisioni, Cass., sez. II, ord. 3 agosto 2022, n. 24012 (con richiamo a Cass., sez. VI-2, 6 ottobre 2014, n. 20974, che nel paragrafo 2.2. parla di obbligo di comunicazione sospeso e condizionato all’esito del ricorso in primo grado, con decorrenza di un nuovo termine dal deposito della sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. che aveva respinto il ricorso). Cass., sez. II, ord. 3 agosto 2022, n. 24012, che ravvisa piuttosto una interruzione e non una sospensione dell’obbligo a carico del proprietario, riguarda però un caso (ben diverso da quello ora in esame) nel quale il verbale di accertamento presupposto notificato al proprietario conteneva l’avvertimento che l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, c.d.s., sarebbe decorso, in caso di ricorso avverso il predetto verbale, dalla data di notifica del provvedimento con cui
sarebbero stati definiti i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge (v. il par. 7 dell’ordinanza; diversi l’approccio e la motivazione di Cass., sez. VI-2, ord. 31
ottobre 2022, n. 32091).
8.3.
Pertanto, nel caso di specie, attesa altresì la chiara indicazione contenuta nel verbale presupposto (tale da non poter far sorgere un incolpevole affidamento circa la decorrenza del termine di sessanta giorni ex art. 126 bis, comma 2, c.d.s., in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo, solo dalla notifica del provvedimento emesso a definizione del procedimento di opposizione allo stesso verbale presupposto), è irrilevante che il verbale 2 marzo 2020 sia stato opposto. Ciò significa che, decorsi i sessanta giorni dalla notifica del verbale presupposto senza che la società proprietaria abbia comunicato i dati richiesti, è integrata la violazione prevista dalla seconda parte dell’articolo in esame.
A ciò si aggiunga che l’appellata, rimasta contumace nel presente grado di
giudizio, nulla ha dedotto in ordine all’esito del ricorso in opposizione da essa stessa proposto davanti al Giudice di Pace (secondo Cass., sez. II, ord. 3 agosto 2022, n. 24012, par. 7, la proposizione di un ricorso avverso il verbale presupposto configura un evento interruttivo dell’obbligo di comunicare i dati relativi al conducente e il rigettodel ricorso in primo grado fa nuovamente decorrere il termine entro il quale comunicare i dati relativi al conducente).
9.
Quanto all’asserita tardiva notifica del verbale impugnato, avvenuta il 7 ottobre 2020, pur in assenza dell’iniziativa dell’originaria ricorrente in primo grado, è sufficiente rilevare che, per effetto della disciplina emergenziale introdotta dopo il manifestarsi della pandemia da Covid-19 (art. 103, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 110, come modificato dall’art. 37, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito in l. 5 giugno 2020, n. 40), il termine sessanta giorni per la comunicazione da parte del proprietario dei dati relativi al conducente sono stati sospesi sino al 15 maggio 2020 e solo una volta venuta meno la sospensione ex lege hanno ripreso a decorrere, mentre l’accertamento, avvenuto il 25 settembre 2020, non poteva che avvenire una volta spirato quel termine, e la consegna all’agente postale per la notifica, come pacifico in atti, è avvenuta il 2 ottobre 2020.
10.
In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata, con le conseguenti
statuizioni sulle spese processuali relative al grado di appello (in primo grado l’autorità amministrativa, che aveva trasmesso una difesa scritta all’ufficio del Giudice di Pace, è stata in giudizio personalmente e non si è costituita avvalendosi del patrocinio di un avvocato), come da domanda, considerato il modesto valore della causa e lo sviluppo del processo (decisione alla prima udienza a trattazione scritta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella contumacia dell’appellata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- in accoglimento dell’appello proposto da UNIONE RENO GALLIERA ed in riforma della sentenza Giudice di Pace di Bologna, 17 novembre 2021, n. 3666, rigetta il ricorso presentato in primo grado da S. S.N.C. di M.B. e N.B.;
- condanna l’appellata S. S.N.C. di M.B. e N.B. a pagare all’appellante UNIONE RENO GALLIERA le spese processuali del grado d’appello, liquidate in euro 64,50 per spese ed euro 470,60 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 13 dicembre 2022 Il giudice
Antonio Costanzo