• Atti preparatori
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Omicidio stradale

Camera dei deputati
Disegno di legge n. C 959

 

    PROPOSTA DI LEGGE  N. 959 

d'iniziativa dei deputati

VEZZALI, BONACCORSI, CAPUA, CARRA, CARUSO, COCCIA, GIGLI, MATTIELLO, PORTA

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 15 maggio 2013

     

 

Onorevoli Colleghi! La legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», ha introdotto importanti e apprezzabili modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tali interventi hanno modificato settanta articoli, ne hanno abrogati due e ne hanno aggiunti sei; tuttavia, a nostro avviso, hanno lasciato irrisolto ciò che si ritiene essere un inaccettabile vuoto normativo o, perlomeno, una diffusa percezione di esso da parte di una parte della giurisprudenza (sentenza n. 10411 del 15 marzo 2011 della Suprema corte di cassazione – sezione I penale) e di numerosi cittadini, comitati e associazioni.
      Non è una circostanza casuale che, sulla materia, negli ultimi anni siano stati presentati molti progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione come ad esempio il progetto di legge nato da un lavoro comune a opera dell'associazione Lorenzo Guarnieri, dell'associazione Gabriele Borgogni, dell'associazione amici e sostenitori della polizia stradale, del comune di Firenze e della polizia di Firenze, i quali hanno raccolto a tutto oggi quasi 70.000 firme.
      Ciò accade perché per l'omicidio riconducibile all'infortunistica stradale non è stata trovata una configurazione giuridica diversa da quella del semplice omicidio colposo e non è stato tenuto in considerazione, quindi, il diverso e più grave atteggiamento psicologico dell'autore, il quale, in presenza di particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò accettando il rischio di provocare potenzialmente la morte di altri, in evidente disprezzo del bene giuridico della vita umana e dell'integrità fisica.
      Di qui la necessità di introdurre nel nostro ordinamento, oltre che una nuova fattispecie di reato, l'omicidio stradale, anche un incremento delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie per le ipotesi di omicidio colposo, diverse dall'omicidio stradale, nonché per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime commesse a causa della violazione degli articoli 186 (guida sotto l'effetto di alcool), 186-bis (guida sotto l'effetto di alcool per conducenti minori di ventuno anni, per neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose) e 187 del codice della strada (guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti), di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Pur lontani da qualsiasi forma di «giustizialismo», riteniamo opportuno e urgente accogliere le motivazioni della predetta sentenza n. 10411 del 2011, introducendo nella normativa vigente, una distinzione più severa tra «dolo eventuale» e «colpa cosciente», contribuendo a creare una fattispecie autonoma sotto il profilo della psicologia criminale del reo. Infatti, una persona che si pone alla guida di un veicolo, pur cosciente e consapevole di essere sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope (spesso causa di incidenti mortali o gravissimi) è portatrice di un particolare disvalore sociale e di un atteggiamento criminale ben più gravi di una condotta meramente colposa e deve, pertanto, essere punito tenendo conto di ciò.
      Per spiegare l'intento della presente iniziativa legislativa vanno ancora sottolineati due aspetti.
      Il primo riguarda il fenomeno crescente dell'infortunistica stradale (che produce, in termini di costi sociali, somme stimate in circa il 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano), che ha assunto dimensioni e forme tali da necessitare, a livello di interesse istituzionale e di impatto normativo, un decisivo cambio di impostazione.
      Il secondo riguarda, l'oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa e la conseguente riflessione (nel caso di morte o di lesioni gravissime collegate a incidenti stradali causati da individui sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope) che tale individuazione non può essere rimessa all'iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi.
      È diventato pertanto determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscono l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Ecco perché si intende prevedere un quadro sanzionatorio autonomo, basato su fattispecie legislative che in circostanze oggettive ben precise e sintomatiche della volontarietà indiretta dell'operato del soggetto consentano, per la prima volta, in Italia, di poterlo condannare per il reato di omicidio e di lesioni personali stradali.
      La proposta di legge si compone di sei articoli che intervengono sul codice penale, introducendo la fattispecie dell'omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero a seguito dell'altrettanto grave condotta di omissione di soccorso (omicidio stradale) ed estendendo l'applicazione della fattispecie alle lesioni personali  gravi o gravissime causate dalla guida svolta nelle medesime condizioni (lesioni personali stradali).
      Si interviene, altresì, sul codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso di omicidio stradale e si interviene, infine, sul codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 (che pure è stato recentemente modificato), aggravando le sanzioni amministrative connesse a tali condotte. 

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale, in materia di omicidio stradale).
      1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 577-bis. – (Omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso). – Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.
      Nel caso di morte di più persone, la pena è della reclusione da dieci a ventuno anni.
      Le pene previste dai commi primo e secondo si applicano altresì qualora la morte derivi dalla condotta del conducente del veicolo che, dopo il fatto, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite».


Art. 2.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale, in materia di lesioni personali stradali).
      1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, secondo periodo:

              1) le parole: «ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;
              2) dopo le parole: «di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «la pena per le lesioni è della reclusione da due a sei mesi,»;

          b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
      «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio nei casi previsti nei commi primo e secondo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Si procede altresì d'ufficio per i fatti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora la malattia abbia una durata superiore a venti giorni ovvero concorra taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del presente codice».


Art. 3.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale).
      1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-bis) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 4.
(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).
      1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
      «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».

      2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1».

 
Art. 5.
(Modifica all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).
      1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori».


Art. 6.
(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).
      1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dall'articolo 577-bis del codice penale».
  

 

 

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