• Atti preparatori
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Omicidio stradale

Camera dei deputati
Atto n. C 2192

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRIVELLARI

Modifiche al codice penale, in materia di omicidio, di lesioni personali e di danneggiamenti commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esame tossicologico obbligatorio per il rilascio e il rinnovo della patente di guida

Presentata il 14 marzo 2014

Onorevoli Colleghi! Le notizie di gravi incidenti causati da soggetti che si pongono alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza da alcool o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano, da anni, a occupare un posto di rilievo nelle cronache locali e nazionali. Le cosiddette «stragi del sabato sera», ma non solo, rimangono purtroppo un fenomeno significativo e non semplicemente per l'eco dei media e per le loro implicazioni sociologiche, ma per le cifre assolute che tuttora rappresentano e per il loro pesante impatto sociale.
      Molti sono gli esempi, che potremo mutuare dalla stampa, in cui le indagini condotte sulle cause e sulle responsabilità di un incidente stradale scoprono, amaramente, come il soggetto individuato quale responsabile fosse «in evidente stato di alterazione psico-fisica per abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti».
      Occorre ricordare come già il Parlamento europeo, da tempo ormai consapevole delle ampie dimensioni del problema, abbia individuato a tale proposito cinque aeree prioritarie d'intervento: proteggere i giovani e i bambini; ridurre gli incidenti stradali alcoolcorrelati; prevenire il danno negli adulti e l'impatto sull'economia; incrementare la consapevolezza dell'impatto sulla salute. Parallelamente,  vale inoltre la pena ricordare come quest'agenda sia collegata alla strategia dell'Unione europea in materia di droga 2013-2020 (raccomandazione 2012/C 402/01), una strategia fondata sul diritto internazionale e sulle convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) pertinenti, che forniscono il quadro giuridico entro cui affrontare il grave fenomeno della diffusione delle droghe.
      Sempre rimanendo in Europa e pur tenendo conto delle difficoltà di reperire e di produrre un dato unitario, le ultime statistiche ufficiali discusse a Vienna, in occasione della conferenza annuale della Federazione europea delle associazioni delle vittime della strada, registrano un costante aumento dei decessi e la fascia più colpita risulta essere proprio quella dei giovani di età compresa tra i diciotto e i trenta anni.
      Passando l'oceano, la maglia nera per incidenti da alcool e da stupefacenti, ad una prima analisi sommaria, spetterebbe invece agli Stati Uniti d'America (USA). Negli USA muoiono 115 persone al giorno per incidenti stradali, una ogni 13 minuti. Secondo le statistiche aggiornate del Centro nazionale di controllo sulla sicurezza stradale, il 40 per cento degli incidenti stradali gravi e mortali è causato dalla guida sotto l'effetto di alcool ovvero di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      I dati citati rendono certamente evidenti le dimensioni del fenomeno e contribuiscono a generare allarme.
      Se consideriamo più da vicino le possibili strategie di opportuna prevenzione degli incidenti stradali, un dato particolare, con riferimento al nostro Paese, è che l'Italia rimane ad oggi uno dei pochi Paesi in cui non vige il divieto di vendita delle bevande alcoliche ai minori, ma solo il divieto di somministrazione ai minori di sedici anni. Ed è innegabile che, sul piano delle misure e degli interventi, ogni Stato si presenti con atteggiamenti e con normative spesso differenti verso questa realtà.
      All'interno di una cornice generale di questo tipo, con una società in rapida evoluzione, in cui coesistono stili di vita, codici di comportamento e paradigmi culturali diversificati, come si può cercare di intervenire sul piano legislativo e di dare un segnale che tuteli in primis la sicurezza dei cittadini?
      È stata questa la domanda fondamentale da cui sono partito, convinto che una previsione del reato «dolosamente» provocato (morte o lesioni alle persone) potrebbe, quanto meno, colpire equamente i fautori di simili incidenti, con la speranza che tali fattispecie normative di reato possano soprattutto agire sul piano della prevenzione.
      Che cosa recita attualmente il codice penale? Esso distingue, sostanzialmente, due forme di responsabilità: soggettiva e oggettiva. La prima si caratterizza per l'elemento psichico del dolo o della colpa; la responsabilità oggettiva, invece, si concretizza quando si risponde di un reato commesso senza nesso psichico tra il fatto e l'autore (in altri termini, si prescinde dall'elemento soggettivo e si imputa la responsabilità al soggetto agente semplicemente per il mero nesso causale tra condotta ed evento).
      Sembra comunque opportuno precisare che la responsabilità oggettiva in diritto penale è molto discussa per la violazione principio di colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione e si tende a diminuirne l'applicazione.
      L'articolo 43 del codice penale tratta dell'elemento psicologico (soggettivo) del reato e al primo comma, primo capoverso, stabilisce: «Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione».
      Pertanto il dolo è composto di due elementi: la volontà dell'azione e la previsione dell'evento (c’è dolo quando il fatto è commesso con coscienza e volontà).
      Il terzo capoverso, invece, detta: «è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero  per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
      Vi è pertanto colpa quando l'evento non voluto era prevedibile e quindi anche evitabile.
      Come già accennato, il dolo è il legame psichico tra il soggetto e il fatto e si propone come conoscenza – intesa come rappresentazione del fatto – che non significa automaticamente conoscenza degli elementi del fatto medesimo. Il dolo può essere eventuale o intenzionale. Il dolo eventuale richiede che il soggetto che compie l'azione delittuosa accetti la realizzazione dell'evento, anche se non necessariamente lo vuole (ne accetta cioè il rischio), al contrario del dolo intenzionale che invece cerca quel determinato evento. Nella colpa il soggetto è certo che l'evento non si verificherà.
      Ritengo che questa breve premessa sia essenziale per provare a definire più efficacemente le motivazioni reali di una proposta di legge con la quale si vuole modificare il codice penale, accogliendo così parte della giurisprudenza e introducendo la componente del dolo nei delitti per guida sotto l'azione di abuso di alcool ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Parte della giurisprudenza, infatti, applica già, in determinati casi, il reato di omicidio volontario in caso di incidente stradale. Si noti che la giurisprudenza riferita agli articoli 575 (omicidio) e 589 (omicidio colposo) del codice penale è più rigorosa e, in particolare con riferimento all'articolo 575, attesta come dolo eventuale e pertanto quale omicidio volontario l'incidente causato dal soggetto che guida in stato di ubriachezza. Un'altra parte della giurisprudenza, invece, individuando in tali fattispecie la colpa cosciente, ritiene integrata la fattispecie di omicidio colposo per guida in stato di ubriachezza sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      Con questa proposta di legge si intende dunque accogliere l'opinione della prima citata giurisprudenza. Quando il soggetto, infatti, ancor prima di assumere sostanze alcooliche o dopanti, è a conoscenza del fatto che si porrà alla guida in probabile stato d'ebbrezza e sa che, proprio a causa della sua situazione psico-fisica debilitata, potrebbe far accadere un determinato evento e ciò malgrado, comunque, ne accetta il rischio, solo per questo si raffigura il dolo.
      La modifica al codice penale procede appunto in questa direzione.
      La disposizione proposta con l'articolo 452-bis prevede invece una tipizzazione della forma colposa di delitti dolosi già previsti dal codice sul danneggiamento (articolo 635); la norma in tal modo mira a tutelare il bene giuridico della pubblica incolumità quando questa sia in pericolo o lesa a seguito di condotte compiute in stato di ubriachezza ovvero sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      Si tratta di una tipizzazione colposa di un evento di reale ed effettivo pericolo alla pubblica incolumità (elemento materiale), che tende a salvaguardare la sicurezza pubblica e collettiva. Si mira, cioè, a tutelare le cose di pubblico interesse. Si tratta di un reato comune e, pertanto, chiunque potrebbe compierlo. Per vedere realizzata tale fattispecie è sufficiente che un soggetto si ponga alla guida di un veicolo, sia a motore che trainato da animali, o di una bicicletta, dopo avere superato i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione di bevande alcoliche, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e cagioni effettivamente dei danni alla pubblica incolumità. 

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
      1. Al capo III del titolo VI del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
      «Art. 452-bis. – (Pericolo per la pubblica incolumità). – Chiunque, alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 186 e 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, compie atti contro beni o cose di pubblica utilità tali da porre in pericolo la pubblica incolumità medesima, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000. Sono altresì applicate le pene accessorie relative al ritiro immediato della patente di guida per un periodo da due a otto anni e la confisca dal veicolo».


Art. 2.
      1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 575-bis. – (Morte e lesioni personali gravi o gravissime). – Chiunque cagiona la morte di una persona, dopo essersi messo alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni e con la multa da euro 20.000 a euro 60.000.
      Chiunque, alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona ad alcuno lesioni gravissime, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.000 a euro 5.000.
      Chiunque dopo essersi messo alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza dovuto ad abuso di sostanze alcoliche ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona ad alcuno una lesione grave, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
      In tutti i casi previsti dal presente articolo sono altresì applicate le pene accessorie relative al ritiro immediato della patente di guida per un periodo da due a otto anni e la confisca del veicolo in caso di morte».

Art. 3.
      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
      «1-bis. È altresì stabilito l'obbligo dell'esame tossicologico nei casi di rilascio e di rinnovo di tutte le categorie delle patenti di guida. In caso di positività dell'esame il rilascio o rinnovo della patente di guida sono negati».

 

 

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