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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Omissione di soccorso

Corte di Cassazione sez. IV pen.
26 ottobre 2011, n. 38807

Incidenti stradali – Danni alla persona - Lesioni di lieve entità - Art. 189 c.s. – Obbligo di prestare assistenza – Violazione - Omissione di soccorso - Sussiste

 

L’automobilista che dopo un piccolo incidente stradale non si ferma ad aiutare la persona offesa risponde del reato di omissione di soccorso anche se le lesioni da questa riportate sono di lieve entità.
Infatti, ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 189 c.s. non è la situazione accertata ex post ma quella percepibile ex ante.
La consapevolezza che la persona coinvolta nel sinistro ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che può essere ravvisato anche quando il soggetto consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza.

 

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