- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Omologazione CE dei veicoli ed impianti di condizionamento di aria
Regolamento CE
21 giugno 2007, n. 706
Articolo 1:Oggetto
Il presente regolamento reca talune misure di esecuzione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/40/CE.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni dei sistemi di condizionamento d’aria», un gruppo di veicoli che non presenta differenze per quanto riguarda il refrigerante utilizzato o altre caratteristiche importanti del sistema di condizionamento d’aria, né per quanto riguarda il sistema di evaporatore, unico o doppio;
2) «tipo di sistema di condizionamento d’aria», un gruppo di sistemi di condizionamento d’aria che non differiscono tra di loro per quanto riguarda la marca o la ragione sociale del fabbricante o i componenti a tenuta stagna che essi contengono;
3) «componenti a tenuta stagna», uno dei seguenti elementi di un sistema di condizionamento d’aria o l’assemblaggio di tali elementi: a) tubi flessibili compresi i giunti; b) collegamenti individuali (maschio o femmina); c) valvole, interruttori e sensori; d) valvole di espansione termica con collegamenti; e) evaporatore con collegamenti esterni; f) compressore con collegamenti; g) condensatore con disidratatore integrato pronto per l’uso; h) recettore-disidratatore con collegamenti; i) accumulatore con collegamenti;
4) «tipo di componenti a tenuta stagna», un gruppo di componenti a tenuta stagna che non differiscono sia per quanto riguarda la marca o la ragione sociale del fabbricante, sia per quanto riguarda la loro funzione principale. I componenti a tenuta stagna fabbricati con materiali diversi o composti da combinazioni di vari componenti a tenuta stagna, secondo la definizione del paragrafo 1, punto 4), nella misura in cui non aumentano il tasso di perdita.
Articolo 3 Omologazione CE di tipo di componente
Gli Stati membri non possono, per motivi legati alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria, rifiutare il rilascio dell’omologazione CE a un tipo di componente a tenuta o a un tipo di sistema di condizionamento d’aria se questo è conforme alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 4 Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di tipo di componente
1. Il fabbricante o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un tipo di componente a tenuta o per un sistema di condizionamento d’aria. La domanda deve essere redatta conformemente al modello di documento d’informazione presentato nella parte 1 dell’allegato I.
2. Il fabbricante o un suo rappresentante presenta al servizio tecnico responsabile per l’esecuzione delle prove di omologazione un componente a tenuta o un sistema di condizionamento d’aria da approvare. A tal fine, viene utilizzato un campione che presenta il tasso di perdita più elevato (di seguito «peggior campione»).
3. Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, l’omologazione CE viene concessa e viene rilasciato un numero d’omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non deve attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di componente o di sistema di condizionamento d’aria.
4. Ai fini del paragrafo 3, l’autorità responsabile rilascia un certificato di omologazione CE di tipo di componente stabilito in conformità con il modello che figura nella parte 2 dell’allegato I.
Articolo 5 Marchio di omologazione CE di tipo di componente
Un marchio di omologazione CE di tipo di componente, così come descritto nella parte 3 dell’allegato I, viene apposto su tutti i componenti a tenuta o i sistemi di condizionamento d’aria conformi al tipo per il quale l’omologazione CE è stata concessa, conformemente al presente regolamento.
Articolo 6 Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un tipo di veicolo rispetto alle emissioni provenienti da un sistema di condizionamento d’aria
1. Il fabbricante o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di un sistema di condizionamento d’aria. La domanda deve essere redatta conformemente al modello di documento d’informazione presentato nella parte 4 dell’allegato I.
2. Il fabbricante o un suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, il peggior campione del tipo completo di veicolo da approvare, in caso di prova relativa ad un intero veicolo, o i certificati di omologazione corrispondenti ai relativi componenti a tenuta o al sistema di condizionamento d’aria, in caso di prova relativa a componenti.
3. Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, l’omologazione CE viene concessa e viene rilasciato un numero d’omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno stesso Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l’autorità responsabile rilascia un certificato di omologazione CE stabilito in conformità con il modello che figura nella parte 5 dell’allegato I.
Articolo 7 Prova armonizzata di individuazione di fuga La prova armonizzata di individuazione di fuga per determinare se i limiti massimi autorizzati di fuga indicati all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/40/CE non sono stati superati, è definita nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 5 gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegati: omissis
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