- Normativa
- Ambiente ed energia, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Omologazione dei motori ad accensione spontanea
Regolamento UNECE
n. 24
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore
del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente
indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 24 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)
— Disposizioni uniformi relative:
I. all’omologazione dei motori ad accensione spontanea (A.S.) per quanto riguarda l’emissione di
inquinanti visibili
II. all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l’installazione di motori ad accensione
spontanea omologati
III. all’omologazione di veicoli a motore muniti di motori ad accensione spontanea per quanto
riguarda l’emissione di inquinanti visibili da parte del motore
IV. la misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea
Supplemento 3 alla serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 2 febbraio 2007
Modifica al regolamento n. 24, pubblicato sulla GU L 326 del 24.11.2006
I punti da 1.1.1. a 1.1.3. vanno modificati some segue [con un riferimento a una nuova nota (1) e con una
nuova nota (1)]:
«1.1.1. Parte I: Emissione di sostanze di scarico inquinanti visibili da parte di motori ad accensione spontanea
destinati a essere montati su veicoli delle categorie L, M e N (1).
1.1.2. Parte II: Installazione su veicoli delle categorie L, M e N di motori ad accensione spontanea omologati
ai sensi della Parte I del presente regolamento (1).
1.1.3. Parte III: Emissione di sostanze inquinanti di scarico visibili da parte di un veicolo della categorie L,
M e N(1) munito di un motore non omologato separatamente ai sensi della Parte I del
presente regolamento.
___________
(1) Definite nella Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/
WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).»
Il punto 5.4.1., il riferimento alla nota (1) e la nota (1), sono rinumerate come nota (2) con il testo che segue:
«(2) 1 per la Germania, … 10 per la Serbia, … 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per
l’Azerbaigian, … 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta , 51 per la Repubblica di
Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Tailandia, 54 e 55 (non assegnati) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi
verranno assegnati …»
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