- Normativa
- Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Omologazione dei veicoli a motore
Regolamento (CE) della Commissione
N. 1060/2008 del 7 ottobre 2008
REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2008 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2008
che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per
l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché
dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali
veicoli (1) in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi (2), è stata sostituita dalla direttiva 2007/46/
CE, in conformità dell’accordo interistituzionale del
28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3).
(2) Da quando è stato avviato il processo di adozione della
direttiva 2007/46/CE, sono entrate in vigore nuove direttive
e nuovi regolamenti che hanno modificato gli allegati della
direttiva 70/156/CEE. Tali emendamenti non hanno potuto
essere recepiti dalla direttiva 2007/46/CE. Questo è il caso
della direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, recante modifica delle
direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per
quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido
di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (4),
della direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che modifica la direttiva
92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione
della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli
a motore (5), della direttiva 2005/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di
inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e
contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori
ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con
gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di
veicoli (6), della direttiva 2005/78/CE della Commissione,
del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di
inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e
contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori
ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con
gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (7), della direttiva
2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del
Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità
elettromagnetica) dei veicoli a motore e che
modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative
all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(8), della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei
veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità,
riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/
156/CEE del Consiglio (9), della direttiva 2005/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui
veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/
CEE del Consiglio (10), della direttiva 2006/28/CE della
Commissione, del 6 marzo 2006, che modifica, per
adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE
del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni
radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e
la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(11), della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni
degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a
motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
(12) e il suo atto di attuazione; della direttiva 2007/37/
CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si
modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi (13), del regolamento (CE)
n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative
per l’omologazione CE di veicoli e una prova
armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di
condizionamento d’aria (14), della direttiva 2007/34/CE
della Commissione, del 14 giugno 2007, che modifica, ai
fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/
157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile
e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (15), del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione
dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e
all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la
manutenzione del veicolo (16).
(3) Fin dall’inizio del processo di adozione della direttiva 2007/
46/CE, la Comunità europea ha aderito ai regolamenti della
Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite,
a Ginevra (Economic Commission for Europe of the United
Nations — UNECE): regolamento n. 112 (fari), regolamento
n. 123 (sistemi di fari direzionali anteriori), regolamento
n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente),
regolamento n. 121 (comandi manuali, spie e indicatori),
regolamento n. 122 (sistemi di riscaldamento), regolamento
n. 102 (dispositivi di traino chiusi), regolamento n. 107
(autobus di linea e granturismo), regolamento n. 105
(veicoli per il trasporto di merci pericolose). Inoltre, sono
entrate in vigore nuove serie di modifiche a regolamenti cui
la Comunità aveva già aderito: regolamento n. 83 (emissioni),
regolamento n. 34 (serbatoi di carburante), regolamento
n. 11 (serrature e cardini delle porte), regolamento
n. 13 (frenatura), regolamento n. 18 (antifurto), regolamento
n. 97 (sistemi di allarme), regolamento n. 17
(resistenza dei sedili e poggiatesta), regolamento n. 26
(sporgenze esterne), regolamento n. 14 (ancoraggi delle
cinture di sicurezza), regolamento n. 48 (installazione di
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa),
regolamenti nn. 1, 8 e 20 (fari), regolamento n. 44 (sistema
di ritenuta per bambini), regolamento n. 49 (emissioni dei
veicoli pesanti), regolamento n. 64 (ruote o pneumatici di
scorta per uso temporaneo). In conformità dell’articolo 4,
paragrafo 4, della decisione 97/836/CE del Consiglio, del
27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità
europea all’accordo della Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di
prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a
motore, agli accessori ed alle parti che possono essere
installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni
del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate
sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto
») (17), la Comunità ha deciso che i suddetti regolamenti
UNECE fanno parte di diritto comunitario. Al fine di
includerli nell’elenco delle equivalenze di cui all’articolo 35,
paragrafo 2, è perciò necessario modificare la parte II
dell’allegato IV.
(4) Inoltre, lo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche
permette di applicare le direttive 2005/55/CE, 2005/64/CE,
2005/66/CE, 2006/40/CE e il regolamento (CE) n. 715/
2007 ai veicoli appartenenti alla categoria M1 prodotti in
piccola serie e a quelli per uso speciale. Analogamente, è
possibile applicare la direttiva 2003/97/CE a veicoli per uso
speciale. È perciò necessario modificare l’appendice della
parte I dell’allegato IV e le appendici 1, 2, 3, 4 e 5
dell’allegato XI.
(5) Per garantire il buon funzionamento del processo comunitario
di omologazione, è perciò opportuno aggiornare gli
allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche.
(6) Gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/
CE vanno sostituiti di conseguenza,
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al
parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2007/46/CE viene modificata come segue:
1) l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato III è sostituito dall’allegato II del presente
regolamento;
3) l’allegato IV è sostituito dall’allegato III del presente
regolamento;
4) l’allegato VI è sostituito dall’allegato IV del presente
regolamento;
5) l’allegato VII è sostituito dall’allegato V del presente
regolamento;
6) l’allegato XI è sostituito dall’allegato VI del presente
regolamento;
7) l’allegato XV è sostituito dall’allegato VII del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(4) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36.
(5) GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19.
(6) GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.
(7) GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.
(8) GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13.
(9) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.
(10) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37.
(11) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27.
(12) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.
(13) GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60.
(14) GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33.
(15) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49.
(16) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(17) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
All.: vedi file pdf.