• Normativa
  • Ambiente ed energia, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico

Regolamento UNECE
n. 101

 

Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore
del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente
indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) —
Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture con solo motore a combustione
interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell’emissione di
biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia
elettrica e dell’autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore
elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia
elettrica
Supplemento n. 7 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 18 giugno 2007
Modifica al regolamento 101 pubblicato sulla GU L 158 del 19.6.2007
Il paragrafo 1 è modificato come segue [nota (1) non è modificata]:
«1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e di N1 (1) per quanto riguarda:
a) la misurazione dell’emissione di biossido di carbonio (CO2) e il consumo di carburante e/o la
misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica dei veicoli muniti del
solo motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico,
b) e la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica dei veicoli muniti
del solo motopropulsore elettrico.
Non si applica a un veicolo della categoria N1 se ricorrono le 2 condizioni che seguono:
a) il tipo di motore installato su tale tipo di veicolo è omologato ai sensi del regolamento n. 49, e
b) il costruttore produce complessivamente meno di 2 000 veicoli l’anno della categoria N1.»
Vengono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.7 e 2.8:
«2.7. “Autocarro” un veicolo a motore della categoria N1 progettato e costruito esclusivamente o principalmente
per il trasporto di merci.
2.8. “Furgone” un autocarro con la cabina integrata nella carrozzeria».
Ai precedenti punti da 2.7 a 2.16 va assegnata la numerazione da 2.9 a 2.18
Il punto 3.3 è modificato come segue:
«3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo
del tipo di veicolo da omologare. Per i veicoli delle categorie M1 e N1, omologati ai sensi del
regolamento n. 83 per quanto riguarda le emissioni, il servizio tecnico controllerà durante la prova
che tali veicoli, se muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore elettrico, si
conformino ai valori limite applicabili al tipo descritto nel regolamento n. 83.»
Il punto 5.2.1 è modificato come segue:
«5.2.1. Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono essere misurati secondo il procedimento di
prova descritto all’allegato 6 I veicoli che non raggiungono l’accelerazione e i valori massimi di
velocità richiesti nel ciclo di prova vanno fatti funzionare con il comando dell’acceleratore premuto
a fondo finché non raggiungano ancora una volta la curva di funzionamento richiesta. Le deviazioni
dal ciclo di prova vanno debitamente registrate nel verbale di prova.»
I punti da 7.1 a 7.1.3 sono modificati come segue (con un riferimento alla nuova nota (4):
«7.1. Veicoli con solo motore a combustione interna, ad eccezione dei veicoli dotati di sistema di controllo delle
emissioni a rigenerazione periodica
L’omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso
rispetto alle seguenti caratteristiche dell’allegato 4, se le emissioni di CO2 misurate dal servizio
tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i veicoli della categoria M1 e di
oltre il 6 % per i veicoli della categoria N1:
7.1.1. Massa di riferimento
7.1.2. Massa massima autorizzata
7.1.3. Tipo di carrozzeria:
a) per veicoli della categoria M1: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo
multiuso (4)
b) per veicoli della categoria N1: autocarro, furgone.»
Inserire la nuova nota (4) che segue:
«(4) Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)
(TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).»
Il punto 7.2 è modificato come segue:
«7.2. Veicoli con solo motore a combustione interna dotati di sistema di controllo delle emissioni a rigenerazione
periodica
L’omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso
rispetto alle caratteristiche dell’allegato 4 di cui ai precedenti punti da 7.1.1 a 7.1.5 ma che
rientrano nelle caratteristiche che definiscono una famiglia di cui all’allegato 10, se le emissioni
di CO2 misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i
veicoli della categoria M1 e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N1 e se è applicabile lo stesso
fattore Ki.
L’omologazione può essere estesa anche ai veicoli dallo stesso tipo, ma con un diverso fattore Ki,
se il valore corretto di CO2 misurato dal servizio tecnico non supera il valore omologato di più di
4 % per i veicoli della categoria M1 e di più del 6 % per i veicoli della categoria N1.»
I punti da 7.4 a 7.4.3 sono modificati come segue:
«7.4. Veicoli con motopropulsore ibrido elettrico
L’omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso
rispetto alle seguenti caratteristiche dell’allegato 4, se le emissioni di CO2 e il consumo di energia
elettrica misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i
veicoli della categoria M1 e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N1:
7.4.1. Massa di riferimento
7.4.2. Massa massima autorizzata.
7.4.3. Tipo di carrozzeria:
a) per veicoli della categoria M1: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo
multiuso (4)
b) per veicoli della categoria N1: autocarro, furgone.»
Vengono inseriti i seguenti nuovi punti da 7.5 a 7.6.3:
«7.5. Estensione dell’omologazione di veicoli della categoria N1 appartenenti alla stessa famiglia, se muniti del solo
motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico
7.5.1. Per veicoli della categoria N1 omologati ai sensi della procedura di cui al punto 7.6.2 perché
appartenenti a una famiglia di veicoli, l’omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa
famiglia solo se il servizio tecnico ritiene che il consumo di carburante del nuovo veicolo non
superi il consumo di carburante del veicolo su cui si è calcolato il consumo di carburante della
famiglia.
Le omologazioni possono essere estese anche ai veicoli che:
a) pesino fino a 110 kg più del veicolo provato della famiglia, ma pesino al massimo 220 kg più
del veicolo più leggero della famiglia,
b) abbiano un rapporto di trasmissione complessivamente inferiore a quello del veicolo provato
della famiglia dovuto solo alle diverse dimensioni dei pneumatici, e
c) Siano conformi alla famiglia in tutti gli altri aspetti.
7.5.2. Per veicoli della categoria N1 omologati ai sensi della procedura di cui al punto 7.6.3 perché
appartenenti a una famiglia di veicoli, l’omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa
famiglia senza ulteriori prove solo se il servizio tecnico ritiene che il consumo di carburante
del nuovo veicolo rientri nei limiti accertati per i due veicoli della famiglia che registrano rispettivamente
il consumo di carburante minore e maggiore.
7.6. Omologazione di veicoli della categoria N1 appartenenti alla stessa famiglia, se muniti del solo motore a
combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico
I veicoli della categoria N1 possono essere omologati come appartenenti a una famiglia di cui al
punto 7.6.1 usando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 7.6.2 e 7.6.3.
7.6.1. I veicoli della categoria N1 possono essere raggruppati in una famiglia ai fini del presente regolamento
se i seguenti parametri sono identici o rientrano entro i limiti specificati:
7.6.1.1. Parametri identici:
a) costruttore e tipo, ai sensi dell’allegato 4, paragrafo 2,
b) cilindrata,
c) tipo del sistema di controllo delle emissioni,
d) tipo del sistema di alimentazione, ai sensi dell’allegato 4, punto 6.7.2.
7.6.1.2. I seguenti parametri devono rientrare entro i limiti che seguono:
a) rapporti di trasmissione complessivi (non più alti dell’8 % rispetto a quelli più bassi) ai sensi
dell’allegato 4, punto 6.10.3,
b) massa di riferimento (al massimo 220 kg più leggeri del veicolo più pesante),
c) area frontale (al massimo 15 % più piccola dell’area di maggior superficie),
d) potenza del motore (al massimo 10% inferiore del valore più elevato).
7.6.2. Una famiglia di veicoli, come definita al punto 7.6.1, può essere omologata con i dati relativi alle
emissioni di CO2 e al consumo di carburante comuni a tutti i veicoli della famiglia. Il servizio
tecnico sceglierà per la prova il veicolo della famiglia che ritiene abbia l’emissione più elevata di
CO2. Le misurazioni avvengono come descritto nel paragrafo 5. e nell’allegato 6 e i risultati,
ottenuti con il metodo di cui al paragrafo 5.5. sono usati come valori di omologazione comuni a
tutti i veicoli della famiglia.
7.6.3. I veicoli raggruppati in una famiglia, come definita nel punto 7.6.1, possono essere omologati con
i singoli dati delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di ciascun veicolo della famiglia.
Il servizio tecnico sceglie per la prova i 2 veicoli che esso ritiene abbiano le emissioni più elevate
e, rispettivamente, più basse di CO2. Le misurazioni avvengono come descritto nel paragrafo 5 e
nell’allegato 6. Se i dati del costruttore relativi ai 2 veicoli rientrano nei limiti di tolleranza di cui
al punto 5.5, le emissioni di CO2 dichiarate dal costruttore per tutti gli appartenenti alla famiglia
di veicoli, possono essere usati come valori di omologazione. Se i dati del costruttore produttore
non rientrano nei limiti di tolleranza, si usano come valori di omologazione i risultati ottenuti con
il metodo di cui al punto 5.5 e il servizio tecnico sceglierà un adeguato numero di altri veicoli
della famiglia per delle prove supplementari.»
Allegato 4
Il TITOLO viene modificato come segue [con un riferimento alla nuova nota (6)]:
«COMUNICAZIONE (6)»
Inserire la nuova nota (6) che segue:
«(6) Per i veicoli omologati all’interno di una famiglia ai sensi del punto 7.6, per ogni singolo veicolo della famiglia di
veicoli va fornita la presente notifica.»
Il punto 6.3 viene modificato come segue [con un riferimento alla nuova nota (7)]:
«6.3. Tipo di carrozzeria:
6.3.1. per veicoli della categoria M1: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo multiuso
(2) (7)
6.3.2. per veicoli della categoria N1: autocarro, furgone (2)»
Inserire la nuova nota (7) che segue:
«(7) Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)
(TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).»
Il punto 7 è modificato come segue:
«7. Valori di omologazione.»

 

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