• Normativa
  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Omologazione di sistemi speciali di adattamento a gas

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 12816/23.36.14 del 9 febbraio 2009

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

 

        Roma, 9.2.2009


Prot.  n.: 12816/23.36.14   
 Alle Direzioni Generali Territoriali
        LORO SEDI

       Agli Uffici Motorizzazione Civile
        LORO SEDI

        Alla Regione Siciliana
        Assessorato Trasporti 
        Turismo e Comunicazioni
        Direzione Trasporti
        Via Notarbartolo, 9
        PALERMO

        All’ Assessorato Regionale
        Turismo Commercio e Trasporti
                                                  Direzione Compartimentale
                                                         M.C.T.C. per la Sicilia
                                                         Via Nicolò Garzilli, 34
                                                 PALERMO

       Alla Provincia Autonoma di Trento
                                                         Servizio Comunicazioni e
                                                         Trasporti Motorizzazione
                                                         Lungadige San Nicolò, 14
                                               TRENTO

       Alla Provincia Autonoma di Bolzano
                                                         Ripartizione Traffico e Trasporti
                                                         Palazzo Provinciale 3b
                                                      Via Crispi, 10
        BOLZANO

       Al      C.S.R.P.A.D.
        ROMA

       Ai Centri Prova Autoveicoli
        LORO SEDI

     e p.c.  All’ Assogas Liquidi
        ROMA

       All’ Assogasmetano
        Via della Zecca, 1
        40121 BOLOGNA

                    Al Consorzio Ecogas
        ROMA

       Al Consorzio NGV System Italia
        MILANO

       Alla Federmetano
        BOLOGNA

             All’ A.N.F.I.A.
        TORINO

            All’ U.N.R.A.E.
        ROMA

 

 

 

 

 Oggetto: Omologazione nazionale di sistemi speciali di adattamento a gas di petrolio liquefatto (LPG) ed a gas naturale compresso (CNG), per autoveicoli rispondenti ai regolamenti Ce n. 715/2007 e n. 692/2008 (euro 5 ed euro 6).


1. Premessa
 Allo stato attuale l’equipaggiamento di un autoveicolo con un sistema di alimentazione che utilizza quale carburante l’LPG o il CNG può essere effettuato adottando:  
 - un sistema speciale di adattamento omologato ai sensi del regolamento Un-Ece n. 115, in ottemperanza alle disposizioni della circolare n. 3092_MOT2/C del 26.9.2005;
 - un complessivo di trasformazione, approvato in base alla normativa nazionale, la cui installazione deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni recate dalle circolari n. 1671-4102 del 22.5.2001 e n. 4043_MOT2/U del 21.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni.
 Le presenti disposizioni riguardano esclusivamente l’omologazione nazionale dei suddetti complessivi di trasformazione, in seguito denominati sistemi speciali di adattamento in analogia alla definizione adottata dal Regolamento Un-Ece n. 115,  installati sugli autoveicoli già in circolazione ovvero ricadenti nella procedura di cui alla circolare n. 22286 del 28.7.2006, rispondenti ai nuovi regolamenti Ce n. 715/2007/Ce e n. 692/2008/Ce (euro 5 ed euro 6), emanati per la riduzione dell’inquinamento provocato dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri.

2. Definizione di sistema speciale di adattamento
 Si definisce sistema speciale di adattamento una catena funzionale di  dispositivi installati sull'autoveicolo in conformità alle prescrizioni:
- del regolamento Un-Ece n. 67-01 per il gas di petrolio liquefatto (LPG),  i cui elementi distintivi sono schematicamente riassunti  alla sezione C, paragrafo 1 della circolare n. 1671-4102 del 22.5.2001;
- del regolamento Un-Ece n. 110 e delle norme previgenti per il gas naturale (CNG), i cui elementi distintivi sono schematicamente riassunti  alla sezione 3, paragrafo 1 della circolare n. 4043-MOT2/C del 21.11.2002.
 Si rammenta al riguardo che per l’alimentazione degli autoveicoli:
- gli impianti LPG sono costituiti, fatta eccezion per le tubazioni rigide,  esclusivamente da dispositivi rispondenti alle prescrizioni del regolamento Un-Ece 67-01;
- gli impianti  CNG sono costituiti, fatta eccezione per i serbatoi e per le tubazioni rigide, da dispositivi rispondenti alle prescrizioni del  regolamento Un-Ece 110. E’, infatti, ammessa la conformità dei serbatoi, oltre al citato regolamento 110, alle norme nazionali previgenti.
 
3. Adempimenti dei Centri Prova Autoveicoli. Procedura di omologazione nazionale
 
Il costruttore di un sistema speciale di adattamento LPG o CNG presenta la domanda di omologazione ad un Centro Prova Autoveicoli, allegando la scheda informativa, redatta in conformità ai modelli riportati negli allegati 3 e 4 ed i relativi disegni.
 Alla domanda devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1 dicembre 1986 n. 870 e successivi aggiornamenti, nonché di quelli effettuati per l’assolvimento delle imposte di bollo.
 Esaminata la documentazione presentata dal costruttore del sistema speciale di adattamento, il Centro Prova Autoveicoli provvede all’effettuazione delle verifiche e prove indicate al successivo paragrafo c), su un autoveicolo rappresentativo della famiglia, come in seguito individuata,  alla quale è diretto il sistema speciale di adattamento.
 Il Centro Prova Autoveicoli, a conclusione del procedimento, trasmette alla competente Divisione della Direzione Generale per la Motorizzazione:
- il fascicolo di omologazione del sistema speciale di adattamento, compresivo di scheda informativa  e disegni, in duplice copia;
- verbale   delle verifiche e prove;
- manuale di installazione contenente i seguenti requisiti minimi:
o  descrizione del sistema;
o  principi di funzionamento del sistema;
o  descrizione dei componenti del sistema;
o  regole generali per la corretta installazione del sistema;
o chiare frasi di avvertimento circa i rischi derivanti da scorrette modalità di installazione;
o procedure di verifica per una corretta installazione;
o procedure di start up;
o programma manutenzione dei componenti del sistema;
o al manuale potranno essere aggiunte delle schede, qualora venga ritenuto necessario dal costruttore del sistema, con specifiche istruzioni per l’installazione del sistema su particolari veicoli o tipologie di veicoli;
- manuale per l’utente;
- ulteriori informazioni  relative al funzionamento del sistema speciale di adattamento;
- copia conforme dei certificati di omologazione dei dispositivi costituenti il sistema speciale di adattamento;
- certificato di omologazione del sistema speciale di adattamento, predisposto per il rilascio.
Nel certificato di omologazione, redatto in conformità ai modelli di cui agli allegati 1 e 2, sono riportati i dati essenziali del costruttore, quelli relativi al sistema speciale di adattamento ed i dati concernenti i tipi di autoveicoli che compongono la famiglia cui il sistema speciale di adattamento è diretto.
In sede di emissione del certificato di omologazione, la Divisione competente restituisce al costruttore od al suo rappresentante legale una copia dei disegni e della scheda informativa con l’indicazione degli estremi del provvedimento emesso. 

a) Individuazione della famiglia di autoveicoli alla quale è destinato il sistema speciale di adattamento
 Ai fini della presente circolare appartengono ad una medesima famiglia gli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche:
 1) medesimi valori limiti per le emissioni inquinanti in atmosfera con riferimento alla prova di tipo 1, di cui all’allegato III del regolamento Ce n. 692/2008;
 2)  se il sistema di alimentazione del gas è dotato di un dosatore unico per l’intero motore: la potenza di omologazione erogata deve essere compresa tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite; se il sistema di alimentazione del gas è dotato di un dosatore per ciascun cilindro la potenza di omologazione erogata da ciascun cilindro (potenza massima diviso il numero dei cilindri) deve essere compresa tra 0,7 e 1,15 volte quella erogata da  ciascun cilindro (potenza massima diviso il numero dei cilindri) del motore del veicolo capostipite;
 3) stesso sistema di controllo delle emissioni inquinanti:
•  stesso tipo di catalizzatore, se montato (a tre vie, ossidazione, deNOX ...);
•  iniezione ad aria (con o senza);
•  ricircolo dei gas di scarico (EGR) (con o senza).
Se il veicolo sottoposto a prova non è dotato di iniezione ad aria o ricircolo dei 
gas di scarico, sono comunque ammessi motori con tali dispositivi
 
b) Caratteristiche essenziali del sistema speciale di adattamento
I dispositivi del sistema speciale di adattamento che influenzano direttamente il regime di funzionamento del motore, sono riportati nell’elenco sotto indicato.
Nello stesso elenco sono anche riportati, tra parentesi tonde, i parametri di equivalenza, indicati per ciascun dispositivo:
 1) regolatore di pressione e/o vaporizzatore (medesima portata d’esercizio e pressione massima regolata del gas in uscita);
 2) pompa, installata  nel serbatoio, con funzione di dosaggio di gas verso i dispositivi di alimentazione;
  3) miscelatore e/o dispositivi di iniezione (nel caso di presenza dei soli iniettori, medesime  caratteristiche degli iniettori);
4) unità di controllo, che agisce nella gestione del sistema speciale di adattamento.
 
Nell’elenco prescritto rientra comunque ogni eventuale ulteriore dispositivo che possa modificare le condizioni di immissione del carburante LPG o CNG al motore.
Qualora risulti possibile stabilire l’equivalenza tecnica, ai fini della regolazione del motore di trazione, di tipi differenti di dispositivi appartenenti al medesimo punto dell’elenco sopra riportato, questi possono essere posti in alternativa.
Ciò posto, nell’ambito di ciascuna famiglia di autoveicoli i parametri sopra riportati rappresentano le caratteristiche essenziali del sistema speciale di adattamento LPG o CNG.
La variazione di una o più delle predette caratteristiche essenziali comporta l’emanazione di un provvedimento di estensione dell’omologazione.
Nel caso in cui invece la modifica del sistema speciale di adattamento LPG o CNG comporti la variazione di una o più caratteristiche diverse da quelle precedentemente illustrate (ad esempio, la sostituzione del serbatoio) si procede al semplice aggiornamento dell’omologazione.

c)  Prove per la rispondenza ai limiti previsti per le emissioni inquinanti in atmosfera dai regolamenti Ce n. 715/2007 e n. 692/2008
 E' prevista l’effettuazione della:
- prova di tipo 1 di cui all’allegato III del regolamento Ce n. 692/2008 “Verifica delle emissioni medie allo scarico in condizioni ambiente”;
- prova di tipo 2 di cui all’allegato IV appendice 1 del medesimo regolamento Ce “Misura delle emissioni di monossido di carbonio ai regimi di minimo (normale ed elevato)” (rif. regolamento Un-Ece n. 83).
 La prove predette sono effettuate utilizzando i carburanti di riferimento indicati nell’allegato IX della norma , nel rispetto delle modalità di esecuzione previste nel pertinente regolamento a riferimento.
Per la determinazione dei valori delle emissioni di inquinanti, da comparare ai limiti prescritti, sono utilizzate le medie aritmetiche dei valori misurati nelle prove eseguite con i carburanti estremi di riferimento.

Si rammenta che anche per i dispositivi elettrici/elettronici del sistema speciale di adattamento LPG o CNG ricorre l’obbligo di rispondenza alla direttiva 95/54/Ce ovvero alle successive direttive di aggiornamento in materia di soppressione delle perturbazioni radioelettriche degli autoveicoli (compatibilità elettromagnetica).

4. Adempimenti degli Uffici della Motorizzazione Civile. Visita e prova dell'autoveicolo a seguito di installazione di un sistema speciale di adattamento per l'alimentazione alternativa con LPG, ovvero con CNG

 Il responsabile tecnico dell'officina installatrice, a conclusione dei lavori di allestimento dell'autoveicolo,  dichiara che l'installazione del sistema speciale di adattamento è stata eseguita a perfetta regola d'arte ed in conformità con le prescrizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alle:
 - prescrizioni sul fissaggio dei serbatoi (e della camera stagna di ventilazione e dei contenitori a tenuta, se presenti);
 - prescrizioni concernenti la resistenza dei supporti e dei punti di ancoraggio del serbatoio al veicolo;
 - caratteristiche  delle tubazioni;
 - manuale di installazione.
 La dichiarazione ha valore tecnico legale, poiché certifica la qualità dei lavori nell'allestimento dell'autoveicolo eseguiti dall'impresa. Essa deve riportare l’espressa indicazione dell'esito favorevole della verifica concernente l'assenza di fuoriuscite di gas eseguita sull'impianto installato in conformità alle prescrizioni dell’allegato 4 del regolamento Un-Ece n. 115.
 L'allegato 5 riporta il modello della dichiarazione dell'allestitore.
 In sede di visita e prova, oltre alla documentazione concernente le caratteristiche tecniche e di circolazione del veicolo (carta di circolazione, certificato di origine, ecc.), deve essere disponibile il manuale di installazione e di manutenzione del sistema speciale di adattamento fornito dal costruttore.
 La richiesta di aggiornamento, a seguito dell’installazione di un sistema speciale di adattamento a LPG o a CNG, deve essere corredata della documentazione concernente l'impianto, di seguito elencata:
 - dichiarazione dell'officina installatrice (in conformità all’allegato 5);
 - copia del certificato di omologazione e la scheda informativa del sistema speciale di adattamento LPG o CNG;

In sede di visita e prova dell'autoveicolo, l'Ufficio della Motorizzazione Civile procede alla verifica:
 - della documentazione presentata;
 - della rispondenza del sistema speciale di adattamento alle prescrizioni   
            riportate nel manuale d'installazione;
 - della conformità dei dati distintivi concernenti i dispositivi installati rispetto a quelli dichiarati e riportati nella documentazione (denominazione del costruttore, individuazione dei tipi di dispositivi e relativi numeri di omologazione, ecc.);
 - della rispondenza del veicolo così adattato alle prescrizioni rubricate:
- ai numeri 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11 e 17.12 del regolamento Un-Ece n. 67-01 revisione 02 per i sistemi a LPG, nonché eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- alle prescrizioni dal paragrafo 17.1 al paragrafo 17.10 del regolamento Un-Ece n. 110 revisione 01 per i sistemi a CNG,  nonché eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

5.    Note finali
 Si evidenzia, che la presente circolare si applica obbligatoriamente  ai veicoli rispondenti ai regolamenti Ce n. 715/2007 e n. 692/2008 (euro 5 ed euro 6).
Per i veicoli non conformi ai predetti regolamenti sulle emissioni continueranno ad applicarsi le disposizioni già  emanate in precedenza. 

          IL DIRETTORE GENERALE
                                                                    Dott. Arch. Maurizio VITELLI

 

RMG SN PB


All.: vedi file pdf.