• Normativa
  • Limiti di velocità, Sanzioni pecuniarie
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 8 giugno 2026

Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 giugno 2026 

Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure  di

omologazione, taratura e verifica di funzionalita' dei dispositivi  e

dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di

velocita'  ai  sensi  dell'articolo  142  del  codice  della  strada.

(26A03468) 

(GU n.159 del 11-7-2026)

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                           E DEI TRASPORTI 

 

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo

codice della strada», di seguito «Codice»; 

  Visto l'art.  35  del  codice,  che  definisce  le  competenze  per

impartire direttive per l'organizzazione della circolazione  e  della

relativa  segnaletica  stradale  e  stabilisce  i  criteri   per   la

pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari

delle strade, nonche' per adeguare, con decreti  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  norme  del  regolamento  alle

direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia; 

  Visto l'art. 45, comma 6 del codice, che disciplina  l'approvazione

o l'omologazione da parte del Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti dei dispositivi, apparecchiature  ed  altri  mezzi  tecnici

atti all'accertamento e al rilevamento  automatico  delle  violazioni

alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche

geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita'  e  di  eventuali

altri specifici requisiti; 

  Visto l'art. 142, comma 6, del codice; 

  Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.

121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2002,  n.

168; 

  Visto l'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio  2025,  n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  luglio  2025,  n.

105; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo

codice della strada», di seguito «Regolamento»; 

  Visto l'art. 192 del regolamento, che disciplina le  procedure  per

l'approvazione e l'omologazione; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

del 13 giugno 2017, n. 282, che disciplina, tra l'altro, le procedure

per le verifiche di taratura iniziali e periodiche  dei  dispositivi,

delle apparecchiature e dei mezzi tecnici  per  l'accertamento  delle

violazioni dei limiti massimi di velocita' e, in particolare,  l'art.

1; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato di concerto con il Ministro dell'interno 11 aprile 2024,  n.

105,  che  disciplina  le  modalita'  di  collocazione  ed  uso   dei

dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al  rilevamento

a distanza delle violazioni  delle  norme  di  comportamento  di  cui

all'art. 142 del codice; 

  Sentito Accredia, quale unico  organismo  nazionale  autorizzato  a

svolgere  attivita'  di  accreditamento  ai  sensi  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo  economico  22  dicembre  2009,  adottato  di

concerto con i Ministri  dell'interno,  delle  politiche  agricole  e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,

delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche

sociali, della  salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca, della difesa; 

  Tenuto conto delle risultanze emerse  nell'ambito  dei  lavori  del

tavolo tecnico istituito con il Ministero dell'interno, il  Ministero

delle imprese e del  made  in  Italy  ed  ANCI,  sull'omologazione  e

approvazione di tutti i dispositivi strumentali per l'accertamento da

remoto di infrazioni al codice della strada, istituito con  nota  del

Capo di Gabinetto Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

prot. n. 33115 del 6 settembre 2024; 

  Considerata, anche alla luce delle risultanze del  tavolo  tecnico,

la necessita' di fissare requisiti univoci cui si  devono  uniformare

tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle  misurazioni

per l'accertamento della violazione dei limiti di  velocita',  giusto

il combinato disposto degli articoli 45, comma 6, e art.  142,  comma

6, del codice nonche' dell'art. 192 del regolamento; 

  Visto il parere espresso dal Ministero delle imprese e del made  in

Italy con nota prot. n. 5855 del 18 marzo 2025; 

  Vista la nota prot. n. 7609 del 23  marzo  2025  con  la  quale  il

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   al

Ministero delle imprese e del made in Italy di ritirare  la  notifica

avviata ai fini della procedura di informazione ai sensi del  decreto

legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di attuazione  della  direttiva

(UE) 2015/1535, ritenendo necessari accertamenti tecnici  finalizzati

ad un preventivo censimento dei dispositivi in uso,  con  l'obiettivo

di accertare sia il numero dei dispositivi effettivamente  utilizzati

che il relativo regime di approvazione; 

  Vista la nota prot. n. 8836 del 27 marzo 2025 con cui il  Ministero

delle  imprese  e  del  made  in  Italy  ha   comunicato   l'avvenuta

archiviazione da parte  della  Commissione  europea  del  dossier  di

notifica relativo allo schema di decreto trasmesso in data  18  marzo

2025; 

  Viste le note del 27 marzo 2025 e del 30 marzo 2025 con le quali il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato all'ANCI

la necessita' di avviare un censimento in grado di fornire, su  scala

nazionale, regionale e  locale,  un  univoco  quadro  quantitativo  e

qualitativo sui dispositivi in uso, posto che la disponibilita' di un

quadro statistico analitico rappresenta un presupposto irrinunciabile

nella prospettiva  di  un  riordino  delle  regole  di  settore,  sia

attraverso  la  definizione  del  decreto  sugli  standard  e   sulle

procedure di omologazione sia nell'ottica di prevenire situazioni  di

incertezza  sulla  perdurante  regolarita'  nel  tempo   del   regime

approvativo  dei  singoli  dispositivi,  in  relazione   anche   alle

eventuali estensioni delle singole  approvazioni  e  giusta  nota  di

riscontro del Presidente dell'ANCI del 29 aprile 2025  corredata  dei

dati raccolti a seguito della ricognizione effettuata; 

  Visto il decreto 18 agosto 2025, n.  305,  adottato  dal  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto previsto

dal citato art. 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2025, relativo alle

modalita' di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica

per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle

violazioni dei limiti di velocita' e comunicazione al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti; 

  Vista la nota prot. n. 3141 del 30 gennaio 2026, con cui  e'  stato

ritrasmesso lo schema del decreto al Ministero delle  imprese  e  del

made in Italy ai fini della procedura di informazione ai sensi  della

direttiva (UE) 2015/1535; 

  Vista la nota prot. n. 4317 del 3 febbraio 2026, con  la  quale  il

Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato  l'avvenuta

notifica alla Commissione europea in pari data n. 2026/0053/IT - T40T

del progetto di norma predisposto dal Ministero delle  infrastrutture

e dei trasporti per la disciplina dell'omologazione dei dispositivi e

delle  apparecchiature  e  dei  mezzi  tecnici   di   controllo   per

l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita'; 

  Considerato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica  del

progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del  decreto

legislativo  n.  223  del  15  dicembre  2017,  non  sono   pervenute

osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea; 

  Visto il parere del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  n.

08/2026 espresso nella seduta della Terza sezione del 20 maggio  2026

che «riguarda l'individuazione dei requisiti univoci  cui  si  devono

uniformare tutti i dispositivi e i sistemi  nell'effettuazione  delle

misurazioni  per  l'accertamento  della  violazione  dei  limiti   di

velocita', giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6  e

142, del codice della strada nonche' dell'art. 192 del regolamento ed

il relativo regime applicativo, con esclusione delle valutazioni  sul

contenuto dell'allegato B»; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti  e

le procedure di omologazione del prototipo, della  taratura  e  delle

verifiche di funzionalita' dei dispositivi, delle  apparecchiature  e

dei mezzi tecnici di cui all'art. 45, comma 6  del  codice,  definiti

nell'allegato A come dispositivi e sistemi per  l'accertamento  delle

violazioni dei limiti massimi di velocita' ai sensi dell'art. 142 del

medesimo codice. 

  2. L'omologazione del prototipo e' eseguita  per  accertare  che  i

dispositivi o i sistemi prodotti in conformita' al predetto prototipo

siano idonei come misuratori di velocita' e  soddisfino  i  requisiti

richiesti  nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del

presente decreto. 

                               Art. 2 

 

                            Omologazione 

 

  1. All'esito  positivo  della  verifica  delle  condizioni  di  cui

all'art.  1,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

rilascia il decreto di omologazione del prototipo che  e'  comunicato

al produttore e pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  dello

stesso Ministero. 

  2. Il decreto di omologazione consente al produttore cui  e'  stato

rilasciato di produrre, in conformita'  al  suddetto  prototipo,  gli

esemplari dei dispositivi e sistemi ai fini del loro impiego  per  le

finalita' di cui all'art. 1. 

                               Art. 3 

 

                     Caratteristiche e requisiti 

 

  1.  I   dispositivi   ed   i   sistemi   di   controllo   impiegati

nell'accertamento delle violazioni dei limiti  massimi  di  velocita'

sono soggetti ad omologazione del prototipo ai sensi  dell'art.  192,

comma 2, del  regolamento.  Le  caratteristiche  del  prototipo  sono

riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema ed i

requisiti per l'omologazione dei prototipi sono contenuti nel Capo  1

dell'allegato A. 

                               Art. 4 

 

                Taratura e verifiche di funzionalita' 

                    in fase iniziale e periodica 

 

  1. La taratura e le verifiche di funzionalita' in fase  iniziale  e

periodica  sono  eseguite  per  accertare  che  ogni  esemplare   del

dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante  tutta

la sua vita utile, i  requisiti  per  la  misura  della  velocita'  e

mantenga le prestazioni richieste nel Capo 2 dell'allegato A. 

  2. In caso di esito negativo delle tarature, il  dispositivo  o  il

sistema non possono essere utilizzati fino a nuova taratura  iniziale

o periodica con esito positivo. 

  3. In caso di esito negativo delle verifiche di  funzionalita',  il

dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino ad  esito

positivo delle stesse. 

                               Art. 5 

 

                      Controlli di conformita' 

 

  1. I controlli di conformita' sulla produzione  dei  dispositivi  o

dei sistemi, ai sensi dell'art. 192, comma 8, del  regolamento,  sono

effettuati da organismi  accreditati  ed  autorizzati  dal  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto  adottato

dalla competente Direzione generale del medesimo Ministero. 

  2. Ai fini del presente articolo, gli organismi eseguono: 

    a) la verifica  del  sistema  di  controllo  di  conformita'  del

processo produttivo del produttore presso gli impianti di  produzione

nel caso non sia disponibile la certificazione ISO 9001; 

    b) la verifica della conformita' del prodotto al  tipo  omologato

presso gli impianti produttivi del produttore o  presso  la  rete  di

distribuzione o presso la rete commerciale, compresi i dispositivi  e

i sistemi gia' in uso. 

  3. Le verifiche, di cui al comma 2,  lettera  b),  sono  effettuate

ogni tre anni, in  presenza  di  certificazione  ISO  9001;  in  caso

contrario sono effettuate annualmente. Tali verifiche  sono  condotte

su almeno due campioni, e comunque in numero  non  inferiore  al  5%,

scelti in modalita' casuale  tra  quelli  prodotti  nell'ultimo  anno

solare con spese a carico dei medesimi produttori. 

  4. Le verifiche, di cui al comma 2, possono essere effettuate anche

dalla   competente   Direzione   generale   del    Ministero    delle

infrastrutture e dei trasporti con spese a carico del produttore. 

  5.  In  caso  di  nuove  richieste   di   omologazione,   ai   fini

dell'idoneita' alla produzione in serie e' obbligatorio  il  possesso

della certificazione ISO 9001. 

  6. Per i dispositivi  e  sistemi  gia'  in  uso,  l'idoneita'  alla

produzione in serie e' sostituita dalla conformita' al  prototipo  di

cui all'art. 192, commi 7 e 8 del  regolamento,  dal  certificato  di

taratura periodica o iniziale e dalle verifiche di funzionalita',  in

corso di validita'. 

                               Art. 6 

 

                      Disposizioni transitorie 

 

  1. L'allegato B reca  l'elenco  dei  decreti  di  approvazione  dei

prototipi per l'accertamento delle violazioni dei limiti  massimi  di

velocita' ai sensi del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e

dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, conformi alle  disposizioni  di

cui al Capo 1 dell'allegato A del presente decreto. I  dispositivi  o

sistemi  conformi  ai  prototipi  approvati  con  i  decreti  di  cui

all'allegato B si intendono omologati per tutti  i  fini  di  cui  al

presente decreto. Per quelli non ancora posti in uso le  disposizioni

relative alla taratura iniziale e alle verifiche di funzionalita'  in

fase iniziale, di cui al Capo  2  dell'allegato  A,  si  applicano  a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  2.  I  dispositivi  o  sistemi  conformi  ai   prototipi   di   cui

all'allegato B riportano sulla  targhetta  identificativa,  entro  la

prima taratura utile, gli estremi del presente decreto in aggiunta  a

quelli gia' presenti. 

  3. Il titolare dell'approvazione di un prototipo,  approvato  prima

dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle  infrastrutture

e dei trasporti del 13 giugno 2017,  n.  282,  gia'  in  possesso  di

idonea documentazione, che dimostri  il  rispetto  dei  requisiti  di

taratura ed i test di laboratorio previsti dal Capo  1  dell'allegato

A, puo' richiedere l'omologazione ai sensi del  presente  decreto  al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  si  esprime  nei

successivi sessanta giorni adottando, in caso di  verifica  positiva,

il relativo decreto di omologazione. 

  4. Il titolare dell'approvazione di un prototipo,  approvato  prima

dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle  infrastrutture

e  dei  trasporti  del  13  giugno  2017,  n.  282,  puo'  richiedere

l'omologazione  ai  sensi  del  presente   decreto,   integrando   la

documentazione presentata  in  occasione  dell'approvazione,  secondo

quanto previsto dai Capi 1 e 3 dell'allegato A,  ad  eccezione  della

sperimentazione prevista in caso  di  sistemi  di  misurazione  della

velocita' media. 

  5.  Le  disposizioni  relative  alla  taratura  periodica  e   alle

verifiche di funzionalita' periodiche di cui al Capo 2  dell'allegato

A e quelle relative al comma  2,  si  applicano  in  occasione  della

scadenza del certificato di taratura posseduto,  rilasciato  ad  ogni

singolo dispositivo o sistema contenuto nell'allegato B, a  decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  6. Le richieste di approvazione di prototipi, presentate  ai  sensi

del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  13

giugno 2017, n.  282,  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente

decreto e non ancora definite, sono convertite d'ufficio  in  istanze

di omologazione ai sensi del presente decreto. 

  7. Le richieste di estensione di  approvazione  di  prototipi,  tra

quelli contenuti nell'allegato  B,  presentate  precedentemente  alla

data di pubblicazione del presente decreto  e  non  ancora  definite,

sono considerate istanze di estensione di omologazione. Le  richieste

di estensione di approvazione di prototipi di cui ai  commi  3  e  4,

gia' presentate alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,

possono  essere   valutate   solo   successivamente   all'ottenimento

dell'omologazione. 

  8. Dall'entrata in vigore del presente decreto non  possono  essere

avanzate richieste di approvazione di prototipi. 

                               Art. 7 

 

                             Abrogazioni 

 

  1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del

13 giugno 2017, prot. n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

177 del  31  luglio  2017,  e'  abrogato  ad  eccezione  del  Capo  7

dell'allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche.

La validita' di queste ultime cessera' decorso un  anno  dall'entrata

in vigore del presente decreto. 

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua

pubblicazione. 

 

    Roma, 8 giugno 2026 

 

                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2026 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, reg. n. 2090 

                                                           Allegato A 

 

Caratteristiche, requisiti e procedure di  omologazione,  taratura  e

verifica   di   funzionalita'   dei   dispositivi   e   sistemi   per

l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi  di  velocita'  ai

sensi dell'art. 142 del Codice della Strada 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato B 

 

Elenco dei decreti di approvazione dei prototipi  dei  dispositivi  e

sistemi per l'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  di

velocita'  emanati  ai  sensi  del   Decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico