- Normativa
- Limiti di velocità, Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 8 giugno 2026
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 giugno 2026
Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di
omologazione, taratura e verifica di funzionalita' dei dispositivi e
dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada.
(26A03468)
(GU n.159 del 11-7-2026)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice»;
Visto l'art. 35 del codice, che definisce le competenze per
impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della
relativa segnaletica stradale e stabilisce i criteri per la
pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, nonche' per adeguare, con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le norme del regolamento alle
direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia;
Visto l'art. 45, comma 6 del codice, che disciplina l'approvazione
o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dei dispositivi, apparecchiature ed altri mezzi tecnici
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni
alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di eventuali
altri specifici requisiti;
Visto l'art. 142, comma 6, del codice;
Visto l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168;
Visto l'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n.
105;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», di seguito «Regolamento»;
Visto l'art. 192 del regolamento, che disciplina le procedure per
l'approvazione e l'omologazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 13 giugno 2017, n. 282, che disciplina, tra l'altro, le procedure
per le verifiche di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi,
delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita' e, in particolare, l'art.
1;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'interno 11 aprile 2024, n.
105, che disciplina le modalita' di collocazione ed uso dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento
a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui
all'art. 142 del codice;
Sentito Accredia, quale unico organismo nazionale autorizzato a
svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, adottato di
concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, della difesa;
Tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito dei lavori del
tavolo tecnico istituito con il Ministero dell'interno, il Ministero
delle imprese e del made in Italy ed ANCI, sull'omologazione e
approvazione di tutti i dispositivi strumentali per l'accertamento da
remoto di infrazioni al codice della strada, istituito con nota del
Capo di Gabinetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
prot. n. 33115 del 6 settembre 2024;
Considerata, anche alla luce delle risultanze del tavolo tecnico,
la necessita' di fissare requisiti univoci cui si devono uniformare
tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle misurazioni
per l'accertamento della violazione dei limiti di velocita', giusto
il combinato disposto degli articoli 45, comma 6, e art. 142, comma
6, del codice nonche' dell'art. 192 del regolamento;
Visto il parere espresso dal Ministero delle imprese e del made in
Italy con nota prot. n. 5855 del 18 marzo 2025;
Vista la nota prot. n. 7609 del 23 marzo 2025 con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al
Ministero delle imprese e del made in Italy di ritirare la notifica
avviata ai fini della procedura di informazione ai sensi del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, di attuazione della direttiva
(UE) 2015/1535, ritenendo necessari accertamenti tecnici finalizzati
ad un preventivo censimento dei dispositivi in uso, con l'obiettivo
di accertare sia il numero dei dispositivi effettivamente utilizzati
che il relativo regime di approvazione;
Vista la nota prot. n. 8836 del 27 marzo 2025 con cui il Ministero
delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta
archiviazione da parte della Commissione europea del dossier di
notifica relativo allo schema di decreto trasmesso in data 18 marzo
2025;
Viste le note del 27 marzo 2025 e del 30 marzo 2025 con le quali il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato all'ANCI
la necessita' di avviare un censimento in grado di fornire, su scala
nazionale, regionale e locale, un univoco quadro quantitativo e
qualitativo sui dispositivi in uso, posto che la disponibilita' di un
quadro statistico analitico rappresenta un presupposto irrinunciabile
nella prospettiva di un riordino delle regole di settore, sia
attraverso la definizione del decreto sugli standard e sulle
procedure di omologazione sia nell'ottica di prevenire situazioni di
incertezza sulla perdurante regolarita' nel tempo del regime
approvativo dei singoli dispositivi, in relazione anche alle
eventuali estensioni delle singole approvazioni e giusta nota di
riscontro del Presidente dell'ANCI del 29 aprile 2025 corredata dei
dati raccolti a seguito della ricognizione effettuata;
Visto il decreto 18 agosto 2025, n. 305, adottato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di quanto previsto
dal citato art. 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2025, relativo alle
modalita' di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica
per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle
violazioni dei limiti di velocita' e comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Vista la nota prot. n. 3141 del 30 gennaio 2026, con cui e' stato
ritrasmesso lo schema del decreto al Ministero delle imprese e del
made in Italy ai fini della procedura di informazione ai sensi della
direttiva (UE) 2015/1535;
Vista la nota prot. n. 4317 del 3 febbraio 2026, con la quale il
Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta
notifica alla Commissione europea in pari data n. 2026/0053/IT - T40T
del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per la disciplina dell'omologazione dei dispositivi e
delle apparecchiature e dei mezzi tecnici di controllo per
l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita';
Considerato che nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del
progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto
legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017, non sono pervenute
osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n.
08/2026 espresso nella seduta della Terza sezione del 20 maggio 2026
che «riguarda l'individuazione dei requisiti univoci cui si devono
uniformare tutti i dispositivi e i sistemi nell'effettuazione delle
misurazioni per l'accertamento della violazione dei limiti di
velocita', giusto il combinato disposto degli articoli 45, comma 6 e
142, del codice della strada nonche' dell'art. 192 del regolamento ed
il relativo regime applicativo, con esclusione delle valutazioni sul
contenuto dell'allegato B»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti e
le procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle
verifiche di funzionalita' dei dispositivi, delle apparecchiature e
dei mezzi tecnici di cui all'art. 45, comma 6 del codice, definiti
nell'allegato A come dispositivi e sistemi per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita' ai sensi dell'art. 142 del
medesimo codice.
2. L'omologazione del prototipo e' eseguita per accertare che i
dispositivi o i sistemi prodotti in conformita' al predetto prototipo
siano idonei come misuratori di velocita' e soddisfino i requisiti
richiesti nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 2
Omologazione
1. All'esito positivo della verifica delle condizioni di cui
all'art. 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
rilascia il decreto di omologazione del prototipo che e' comunicato
al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale dello
stesso Ministero.
2. Il decreto di omologazione consente al produttore cui e' stato
rilasciato di produrre, in conformita' al suddetto prototipo, gli
esemplari dei dispositivi e sistemi ai fini del loro impiego per le
finalita' di cui all'art. 1.
Art. 3
Caratteristiche e requisiti
1. I dispositivi ed i sistemi di controllo impiegati
nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita'
sono soggetti ad omologazione del prototipo ai sensi dell'art. 192,
comma 2, del regolamento. Le caratteristiche del prototipo sono
riportate nella tabella identificativa del dispositivo o sistema ed i
requisiti per l'omologazione dei prototipi sono contenuti nel Capo 1
dell'allegato A.
Art. 4
Taratura e verifiche di funzionalita'
in fase iniziale e periodica
1. La taratura e le verifiche di funzionalita' in fase iniziale e
periodica sono eseguite per accertare che ogni esemplare del
dispositivo o sistema con funzione di misura soddisfi, durante tutta
la sua vita utile, i requisiti per la misura della velocita' e
mantenga le prestazioni richieste nel Capo 2 dell'allegato A.
2. In caso di esito negativo delle tarature, il dispositivo o il
sistema non possono essere utilizzati fino a nuova taratura iniziale
o periodica con esito positivo.
3. In caso di esito negativo delle verifiche di funzionalita', il
dispositivo o il sistema non possono essere utilizzati fino ad esito
positivo delle stesse.
Art. 5
Controlli di conformita'
1. I controlli di conformita' sulla produzione dei dispositivi o
dei sistemi, ai sensi dell'art. 192, comma 8, del regolamento, sono
effettuati da organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto adottato
dalla competente Direzione generale del medesimo Ministero.
2. Ai fini del presente articolo, gli organismi eseguono:
a) la verifica del sistema di controllo di conformita' del
processo produttivo del produttore presso gli impianti di produzione
nel caso non sia disponibile la certificazione ISO 9001;
b) la verifica della conformita' del prodotto al tipo omologato
presso gli impianti produttivi del produttore o presso la rete di
distribuzione o presso la rete commerciale, compresi i dispositivi e
i sistemi gia' in uso.
3. Le verifiche, di cui al comma 2, lettera b), sono effettuate
ogni tre anni, in presenza di certificazione ISO 9001; in caso
contrario sono effettuate annualmente. Tali verifiche sono condotte
su almeno due campioni, e comunque in numero non inferiore al 5%,
scelti in modalita' casuale tra quelli prodotti nell'ultimo anno
solare con spese a carico dei medesimi produttori.
4. Le verifiche, di cui al comma 2, possono essere effettuate anche
dalla competente Direzione generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con spese a carico del produttore.
5. In caso di nuove richieste di omologazione, ai fini
dell'idoneita' alla produzione in serie e' obbligatorio il possesso
della certificazione ISO 9001.
6. Per i dispositivi e sistemi gia' in uso, l'idoneita' alla
produzione in serie e' sostituita dalla conformita' al prototipo di
cui all'art. 192, commi 7 e 8 del regolamento, dal certificato di
taratura periodica o iniziale e dalle verifiche di funzionalita', in
corso di validita'.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. L'allegato B reca l'elenco dei decreti di approvazione dei
prototipi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, conformi alle disposizioni di
cui al Capo 1 dell'allegato A del presente decreto. I dispositivi o
sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui
all'allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al
presente decreto. Per quelli non ancora posti in uso le disposizioni
relative alla taratura iniziale e alle verifiche di funzionalita' in
fase iniziale, di cui al Capo 2 dell'allegato A, si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi di cui
all'allegato B riportano sulla targhetta identificativa, entro la
prima taratura utile, gli estremi del presente decreto in aggiunta a
quelli gia' presenti.
3. Il titolare dell'approvazione di un prototipo, approvato prima
dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, gia' in possesso di
idonea documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti di
taratura ed i test di laboratorio previsti dal Capo 1 dell'allegato
A, puo' richiedere l'omologazione ai sensi del presente decreto al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si esprime nei
successivi sessanta giorni adottando, in caso di verifica positiva,
il relativo decreto di omologazione.
4. Il titolare dell'approvazione di un prototipo, approvato prima
dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 13 giugno 2017, n. 282, puo' richiedere
l'omologazione ai sensi del presente decreto, integrando la
documentazione presentata in occasione dell'approvazione, secondo
quanto previsto dai Capi 1 e 3 dell'allegato A, ad eccezione della
sperimentazione prevista in caso di sistemi di misurazione della
velocita' media.
5. Le disposizioni relative alla taratura periodica e alle
verifiche di funzionalita' periodiche di cui al Capo 2 dell'allegato
A e quelle relative al comma 2, si applicano in occasione della
scadenza del certificato di taratura posseduto, rilasciato ad ogni
singolo dispositivo o sistema contenuto nell'allegato B, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le richieste di approvazione di prototipi, presentate ai sensi
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13
giugno 2017, n. 282, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto e non ancora definite, sono convertite d'ufficio in istanze
di omologazione ai sensi del presente decreto.
7. Le richieste di estensione di approvazione di prototipi, tra
quelli contenuti nell'allegato B, presentate precedentemente alla
data di pubblicazione del presente decreto e non ancora definite,
sono considerate istanze di estensione di omologazione. Le richieste
di estensione di approvazione di prototipi di cui ai commi 3 e 4,
gia' presentate alla data di pubblicazione del presente decreto,
possono essere valutate solo successivamente all'ottenimento
dell'omologazione.
8. Dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere
avanzate richieste di approvazione di prototipi.
Art. 7
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
13 giugno 2017, prot. n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
177 del 31 luglio 2017, e' abrogato ad eccezione del Capo 7
dell'allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche.
La validita' di queste ultime cessera' decorso un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 8 giugno 2026
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, reg. n. 2090
Allegato A
Caratteristiche, requisiti e procedure di omologazione, taratura e
verifica di funzionalita' dei dispositivi e sistemi per
l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' ai
sensi dell'art. 142 del Codice della Strada
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Elenco dei decreti di approvazione dei prototipi dei dispositivi e
sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' emanati ai sensi del Decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282
Parte di provvedimento in formato grafico
Documenti allegati
- allegato_A.pdf 2 MB
- allegato_B.pdf 2 MB
- omologazione_autovelox.pdf 71 KB