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Opposizione a cartella esattoriale

Corte di Cassazione II sez. civile
28 settembre 2006 n. 21085

Corte di cassazione II sez. civile – 28 settembre 2006 n. 21085 Art. 22 legge 689/1981 – opposizione a cartella esattoriale – violazioni codice della strada – legittimazione passiva – difetto di legittimazione – inammissibilità dell’opposizione. In materia di opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di somme dovute per l’applicazione di sanzione amministrativa relativa ad infrazioni al codice della strada, legittimato passivo è il Comune di appartenenza dell’organo accertatore e quale rappresentante legale il sindaco. Il difetto di legittimazione non rilevato comporta l’inammissibilità dell’opposizione per mancata costituzione del contraddittorio.

 

 

 

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