- Giurisprudenza
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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Opposizione a sanzione amministrativa
Corte di Cassazione II sez. civile
25 novembre 2008, n. 29787
L’introduzione della possibilità di ricorrere in appello avverso le sentenze del giudice di pace, non esclude la possibilità del ricorso diretto per Cassazione, posto che la disciplina di cui al decreto n. 40 del 2006 non ha modificato la disposizione di cui all’art. 23 comma 1 della legge 689/1981.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del ricorso, attraverso l’allegazione dell’atto a lui notificato.
Per vero, però, la mancata produzione della relata di notifica (in quanto smarrita) non implica ex sé prova del ritardo dell’opposizione .
Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è, invece, necessaria la prova positiva che il ricorso sia stato presentato oltre il limite stabilito dalla legge.
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