- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Pagamento del premio nel giorno dell'avvenuto sinistro
Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza n. 23167 del 31 ottobre 2014
Assicurazione RCA – pagamento premio – pagamento eseguito alla scadenza del periodo di tolleranza – pagamento eseguito il giorno in cui si è verificato il sinistro
L’art. 1901 c.c. comma 1 e 2 disciplina le conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo, distinguendo a seconda della inadempienza relativa al premio o alla prima rata di premio oppure ai premi successivi. Nel caso di inadempimento iniziale ( ossia se l'assicurato non paga il premio pattuito in unica soluzione o la prima rata di esso) si produce la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non è opponibile al danneggiato, sicché l'assicuratore deve risarcire il danno e può soltanto esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato a norma dell'art. 18 L. 990/1969.
Nel caso di inadempimento nel corso del rapporto assicurativo (ossia nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901 c.c. 2° comma) è previsto un periodo di tolleranza (15 giorni) durante il quale, se si verifica il sinistro, l'assicuratore è comunque tenuto ad intervenire. Trascorso tale periodo, è sospeso l'obbligo di intervento dell'assicuratore e la sospensione del contratto assicurativo è opponibile al terzo, come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969.
Nel caso di pagamento del premio dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente, la sospensione dell'assicurazione cessa a partire dalle ore 24.00 della data in cui è stato effettuato il pagamento, quindi, per analogo principio, se il sinistro si verifica il giorno stesso del pagamento del premio, la garanzia assicurativa è sospesa e torna ad operare dalle ore 24.00.
Nel caso di specie la Corte di Appello aveva accertato che era scaduto il termine di tolleranza di 15 giorni, di cui all'art. 1901, 2° comma c.c., e che il premio di assicurazione era stato pagato il giorno stesso dell'incidente e dopo che questo si era verificato. Pertanto ha ritenuto, che la garanzia non fosse operante al momento del sinistro, in quanto si sarebbe riattivata dopo le ore 24 di quello stesso giorno.