• Giurisprudenza
  • Sanzioni pecuniarie
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Pagamento in misura ridotta e contravvenzioni illegittime

Corte di Cassazione sez. II civ.
26 maggio 2010, n. 12899

Infrazioni al Codice della Strada – Sanzioni pecuniarie – Pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore – Illegittimità dell’accertamento – Azione risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione – Improponibilità.

 

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per le infrazioni al Codice della Strada, implica, da parte del trasgressore, l’accettazione della sanzione nonché il riconoscimento della propria responsabilità e, quindi, la rinuncia ad impugnare il provvedimento sanzionatorio irrogatogli.
Peraltro, il pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata, preclude al trasgressore l’esercizio di azioni risarcitorie nei confronti dell’amministrazione per l’assunta illegittimità dell’accertamento e del relativo verbale di contestazione.

FATTO E DIRITTO
1.- Il Comune di Torre Annunziata impugna la sentenza n. 150 del 2006 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, pubblicata il 20 gennaio 2006 e mai notificata, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dall’odierno intimato, (omissis), nei suoi confronti in relazione ad una contravvenzione al Codice della Strada ritenuta illegittima, ma regolarmente pagata.
Al riguardo l’odierno intimato osservava che solo successivamente al pagamento dell’oblazione aveva avuto notizie della irregolarità dell’apparecchiatura utilizzata dal Comune per accertare la violazione (FhotoRed FI 7A senza omologazione utilizzato per presidiare un impianto semaforico non assistito da personale).
2.- Il Giudice dì Pace accoglieva la domanda, ritenendo, da un lato che il pagamento della somma portata dall’ordinanza ingiunzione non comportava di per sé l’acquiescenza allo stesso (citando all’uopo Cass. 2004 n. 3735) e, dall’altro, che il provvedimento sanzionatorio risultava illegittimo, poiché l’apparecchiatura in questione non poteva essere utilizzata senza operatore prima della sua omologazione avvenuta soltanto il 18 marzo 2004.
Esaminato l’atto sanzionatorio, il Giudice di Pace riteneva che sussistevano tutti i requisiti richiesti per configurare la responsabilità dell’amministrazione per aver utilizzato in modo anomalo l’apparecchiatura.
Riconosceva così il danno richiesto nell’importo versato per la sanzione, oltre interessi e spese.
2. - L’amministrazione ricorrente formula. due motivi di ricorso.
3. - Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.
4. - Attivata procedura ex art. 375 cpc, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
5. I motivi del ricorso.
5.1 - Con il primo motivo di ricorso si deduce: “violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 1981 n. 689 e agli articoli 203, 204 e 204 bis del Codice della Strada. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Lamenta l’Amministrazione che il Giudice di Pace non ha tenuto conto che la scelta dell’odierno intimato di non impugnare il provvedimento sanzionatorio, pagando la relativa sanzione, escludeva ogni altra possibilità d’impugnazione del provvedimento in questione, stante la specificità della disciplina d’impugnazione dei provvedimenti in questione dettata dagli articoli 22 e 23 della legge 689 del 1981. Il verbale era quindi ormai divenuto inoppugnabile.
5.2 - Col secondo motivo di ricorso viene dedotta: “pretesa disapplicazione dell’atto amministrativo con l’effetto concreto della disapplicazione della legge processuale e sostanziale. Falsa applicazione di norme di diritto (articoli 4 e 5 della legge 1865 n. 2248, allegato E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
5.3 - Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto: “effetto preclusivo del pagamento della sanzione. Insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.
5.4 - Col quarto motivo infine si deduce: “insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Travisamento del thema decidendi”,
5.5 - Col quinto motivo di ricorso si lamenta la disposta condanna alle spese in un procedimento che ha avuto inizio in conseguenza delle infrazioni commesse dall’intimato.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
6.1 - Occorre osservare in primo luogo che la sentenza impugnata è stata resa dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., e, come tale, è impugnabile con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dai numeri 1 e 2 dell’art. 360 cod. proc. civ., solo - con riferimento al n. 3 dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge; tale pronuncia inoltre è soggetta a ricorso per cassazione - in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 cod. proc. civ. - per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la “ratio decidendi”.
Nel caso in questione, come del resto già affermato in un caso identico (Cass. 2007 n. 6382), vengono dedotte violazione delle norme processuali e dei principi informatori della materia.
Si tratta, infatti, di controversia originata da una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. proposta da un privato nei confronti di un Comune per l’assunta illegittimità di un verbale di accertamento elevato a suo carico per un’infrazione stradale, rispetto al quale aveva già provveduto al pagamento in misura ridotta.
6.2 - 11 ricorso è fondato e va accolto.
I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente.
Questa Corte, sempre al riguardo di identica fattispecie, ha già avuto occasione di affermare che: “In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che é indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento.
L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la “condictio indebiti” e “actio damni” riconducibili all’avvenuta contestatone delle violazioni al CdS. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa” (Cass. 2007 n. 6382)
Il Giudice di Pace non sì è attenuto agli indicati principi.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.
Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 250,00 euro per onorari e 50,00 euro per spese per il giudizio di merito, nonché in 400,00 euro per onorari e 200,00 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

 

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