• Giurisprudenza
  • Arresto, fermata e sosta
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Parcheggio a pagamento e mancata esposizione del relativo tagliando

Corte di Cassazione sez. VI civ.
9 gennaio 2012, n. 30

Parcheggio a pagamento – Art. 157 c.s., comma 6 - Sosta regolamentata – Configurabilità – Sussiste – Sosta in parcheggio a pagamento - Mancata esposizione del relativo tagliando – Sanzioni – Art. 7 c.s., comma 15 – Art. 157 c.s., comma 8 – Applicabilità - Fondamento

 

L’automobilista che parcheggi il proprio veicolo in un’area pubblica destinata alla sosta a pagamento senza esporre il relativo tagliando, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 157 c.s., comma 8, ed è, altresì, assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 c.s., comma 15, configurando, il parcheggio a pagamento, una fattispecie di sosta a tempo limitato.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 19 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il Giudice di pace di Caserta, con sentenza del 29 settembre 2003, in accoglimento dell’opposizione proposta il 1° luglio 2003 da (omissis) avverso il verbale n. 12519P/2003/P di accertamento della violazione dell’art. 157, comma 6 ed 8 del codice della strada per avere il (omissis) sostato il 14 gennaio 2003 in area del Comune di Caserta destinata a parcheggio a pagamento senza esporre il prescritto grattino, annullò il verbale e condannò il Comune al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice sostenne che nessuna norma prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio a pagamento e che il conducente del veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta.
La Corte di cassazione con sentenza 2 settembre 2008, n. 22036, accogliendo il ricorso del Comune, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La Corte di legittimità ha negato fondamento alla tesi secondo cui il parcheggio a pagamento non integrerebbe una fattispecie di sosta a tempo limitato.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione: “Il codice dalla strada definisce “sosta” la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex art. 157, comma 1, lett. c) - e “parcheggio” l’area o l’infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34). Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può vietare o limitare o subordinare al pagamento - ex artt. 7, comma 1, lett. a) e 6 comma 4, lett. d) - si distinguono conseguentemente tra loro solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all’intorno della carreggiata) e non anche per la durata della protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all’esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell’art. 157, comma 6, cod. str. E qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell’art. 7 cod. strada”.
Riassunta la causa, il Giudice di pace di Caserta, con sentenza in data 2 febbraio 2010 ha confermato la non sanzionabilità della condotta contestata.
Si deve escludere ha affermato il giudice del rinvio “che nell’ipotesi di cui all’art. 7 cod. strada, superata l’ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all’ art. 157 codice della strada”. Nel primo caso “scatta soltanto il diritto del “Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta”.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre 2010, sulla base di due motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
Il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione dell’ art. 384 cod. proc. civ.
È assorbente l’esame del secondo motivo.
Esso è fondato.
Il Giudice di pace, con la sentenza resa in sede di rinvio, ha accolto l’opposizione a verbale riportandosi alla stessa motivazione già adottata con la prima decisione, cassata da questa Corte con la sentenza n. 22036 del 2008, e discostandosi dal principio di diritto dettato in sede di legittimità.
La sentenza impugnata ha pertanto disatteso il carattere vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, principio al quale invece il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi.
Infatti, allorquando una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato, ai sensi dell’ art. 384, primo comma , cod. proc. civ., i criteri che devono informare la risoluzione della controversia tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata sia in ordine ai principi di diritto affermati, sia in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva, nella precorsa fase di merito, quali premesse logico giuridiche della pronunzia di annullamento.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di Pace di Caserta, in persona di diverso giudicante;
che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione al Giudice di Pace di pace di Caserta, in persona di diversa da giudicante.

 

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