• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Parco veicolare delle autoscuole per le esercitazioni del corso di formazione iniziale per i conducenti professionisti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare 20 dicembre 2007

 

La Direttiva 2003/59/CE stabilisce al paragrafo 2.1 dell’allegato 1, che “L’aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti dalla direttiva 91/439/CEE”.
Al riguardo si osserva che l’allegato II alla direttiva 91/439/CEE, così come sostituito dall’allegato II alla direttiva 2000/56/CE individua, al punto 5, le caratteristiche minime dei veicoli che devono essere utilizzati per la prova pratica d’esame per il conseguimento delle patenti di guida. La stessa norma ha previsto, al punto 5.2, la possibilità, per le autoscuole che alla data dell’entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE (30 settembre 2003) utilizzavano veicoli aventi caratteristiche conformi a norme previgenti, di usare detti veicoli fino al termine ultimo dell’11 ottobre 2010.
La deroga alle caratteristiche del parco veicolare delle autoscuole si applica per relationem, in virtù dell’esplicito riferimento del citato punto 2.1 dell’allegato 1 alla direttiva 2003/59/CE, anche ai veicoli che le autoscuole utilizzano per le esercitazioni pratiche dei corsi di formazione iniziale per i conducenti professionali.