- Atti preparatori
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Parere sullo schema di d.P.C.M. recante modificha del d.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11 in materia di compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche.
Consiglio di Stato
23 giugno 2008 n. 2246
La Sezione Vista la relazione del 30 maggio 2008, senza numero, trasmessa con nota n. 10.1.6/2008/32/2249 del 3 giugno 2008 e pervenuta in Segreteria il 19 successivo, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Damiano Nocilla; PREMESSO: Con la relazione citata in epigrafe la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede il parere di competenza sullo schema di regolamento teso a modificare il d.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, contenente il “Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell’art. 17, comma 12, l. n. 449 del 1997”, nella parte specificamente attinente alla misura del compenso spettante ai tabaccai per la riscossione delle tasse in questione ed all’adeguamento nel tempo di tale misura. CONSIDERATO: La l. 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 17, nel dettare disposizioni varie in materia di tasse automobilistiche ha previsto: a) che la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse suddette non erariali fossero demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze; b) che con lo stesso decreto fosse approvato uno schema tipo di convenzione con la quale le regioni potessero affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche; c) che anche i tabaccai potessero riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione ad una convenzione-tipo che avrebbe dovuto disciplinare tra l’altro le modalità di collegamento telematico con il concessionario e di riversamento a quest’ultimo delle somme riscosse, nonché determinare il compenso spettante ai tabaccai. Tale schema di convenzione-tipo doveva essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni; d) che dovesse emanarsi entro dieci mesi un d.P.C.M. per la disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni. Dalla legge in questione risulta chiaro che il pagamento della tassa automobilistica attraverso i tabaccai si configura come una facilitazione per il cittadino rispetto alla possibilità di pagamento diretto della tassa stessa al concessionario della regione interessata. Il che del resto trova conferma nell’art. 1, comma 4, d. m. 25 novembre 1998, n. 418. Successivamente la l. 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 31, comma 42, ha esteso l’ambito dei soggetti autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche alle agenzie di pratiche auto ed implicitamente all’Automobile club d’Italia (ACI). Il regolamento attuativo previsto dall’articolo 17 l. n. 449 del 1997 è contenuto dal citato d.P.C.M. n. 11 del 1999 e dispone all’articolo 5 che “Il tabaccaio autorizzato esige dal contribuente per ogni operazione di riscossione, indipendentemente dall’importo della stessa, la somma di lire 3.000 o l’equivalente in euro, comprensiva dei costi relativi”. Tale disposizione si collega all’articolo 3, comma 3, d.P.C.M. n. 11 del 1999 ed all’articolo 5, comma 4, d.m. 13 settembre 1999, in cui è fatto obbligo al tabaccaio di riportare nella ricevuta l’importo del compenso corrispostogli da chi ha effettuato il versamento. Osserva al riguardo la Sezione come il d.P.C.M. abbia disciplinato un aspetto (l’ammontare del compenso spettante ai tabaccai) che, invece, la legge voleva fosse demandato alla convenzione-tipo. Tuttavia il trasferimento della determinazione dell’ammontare del compenso, che il contribuente versa al tabaccaio o all’agenzia per ogni singola operazione di versamento, dal decreto ministeriale che approva la convenzione-tipo (articolo 17, comma 11, l. n. 449 del 1997) al d.P.C.M. che regola il rapporto tra tabaccai e agenzie, da un lato, e le regioni, dall’altro (articolo 17, comma 12, l. n. 449 del 1997), può trovare giustificazione nel fatto che sia per il d.P.C.M. n. 11 del 1999 che per lo schema di d.P.C.M. in esame sono state osservate tutte le garanzie procedurali che le norme di legge, e cioè il comma 11 del succitato art. 17 l. n. 449 del 1997, prevedono per il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In tale quadro si iscrive la nuova normativa proposta con lo schema di regolamento in esame che eleva da € 1,55 a € 1,80 il compenso che il contribuente dovrà corrispondere al tabaccaio o all’agenzia pratiche auto per poter usufruire delle facilitazioni relative alle modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e che elimina del tutto l’indicazione in Lire della misura del compenso, prima recata dall’articolo 5 d.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11. Sul punto dunque si esprime parere favorevole. La nuova disciplina proposta inoltre prevede che per il futuro la misura del compenso dovuto ai tabaccai ed alle agenzie sia adeguato periodicamente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertata dall’ISTAT. Sul piano del drafting formale la Sezione osserva come sarebbe opportuno che il secondo comma dell’art. 1 dello schema di d.P.C.M. in oggetto si configurasse come comma aggiuntivo dell’art. 5 d.P.C.M. n. 11 del 1999, in modo che quest’ultimo articolo possa presentarsi come la sola disposizione, in cui sia contenuta una regolamentazione organica della determinazione del compenso spettante a tabaccai ed agenzie pratiche-auto per la riscossione delle tasse automobilistiche. Non va trascurato, inoltre, che l’articolo 7 d.m. 13 settembre 1999 autorizza i tabaccai e le agenzie ad esigere dal contribuente per ogni operazione, “la somma prevista….. dall’art. 5 d.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11”. Poiché questa disposizione (e cioè quella del succitato articolo 7) resta in vigore, potrebbe insorgere una confusione interpretativa in ordine agli eventuali futuri adeguamenti del compenso dovuto ai tabaccai ed alle agenzie pratiche-auto, che troverebbero la propria legittimazione in una disposizione estranea, dal punto di vista formale, al succitato articolo 5 d.P.C.M. n. 11 del 1999. Ma soprattutto induce a dubitare fortemente della compatibilità con le norme di rango primario del secondo comma dell’articolo 1 dello schema di d.P.C.M. in oggetto la considerazione che esso trasferisce la determinazione del compenso da corrispondere ai tabaccai ed alle agenzie pratiche-auto da un d.P.C.M., da adottare secondo le procedure di cui al comma 12 del succitato articolo 17 l. n. 449 del 1997, ad un decreto ministeriale – da adottarsi con ampi margini di discrezionalità – che non è neppure identificabile con il decreto ministeriale previsto dal comma 11 dell’articolo 17 l. n. 449 del 1997, visto che quest’ultimo contempla il preventivo parere della Conferenza Stato-regioni e, recando una convenzione-tipo, implica una consultazione dell’altro soggetto contraente (nel caso di specie, delle organizzazioni delle professioni interessate). Pertanto, a meno di non procedere ad una integrale riscrittura del secondo comma dell’articolo 1, la Sezione non può dare parere favorevole alla disposizione di che trattasi.
P.Q.M.
Ai sensi ed alle condizioni di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato. Il Presidente della Sezione (Giancarlo Coraggio)
L’Estensore (Damiano Nocilla)
Il Segretario d’adunanza (Maria Barbagallo)
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