• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Particolare tenuità del fatto nella guida in stato d'ebbrezza

Corte di Cassazione Sezione IV Penale
Sentenza 25 marzo 2019, n. 12863 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida in stato d’ebbrezza – analisi della condotta in concreto – esiguità del fatto – accertamento – esiguità del danno e del pericolo – applicazione dell’istituto ex art 13 bis cp - sussiste

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis del codice penale, ha la finalità di non perseguire penalmente alcuni fatti che, per le particolari modalità espresse nel fatto concreto, costituiscono situazioni marginali a cui non è necessario dare una risposta punitiva a per le quali risulta eccessivo attivare la macchina processuale. I principi a cui si ispira l’istituto sono quelli di proporzione e deflazione. Il giudizio sulla tenuità del fatto non è effettuato in astratto, in quanto non esiste in astratto una offesa che possa essere qualificata tenue o grave, ma l’analisi deve essere effettuata in concreto, valutando le modalità della condotta, le conseguenze del reato, il grado della colpevolezza, l’esiguità del danno o del pericolo, in base ai parametri forniti dall’art 133 codice penale. Pertanto l’istituto può essere applicato anche nel caso dei reati stradali relativi alla guida in stato d’ebbrezza. Nel caso concreto l’imputato era stato assolto dal reato ex 186, comma 2 lett.b cds perché non punibile ai sensi dell’art 131 bis cp, in quanto il tasso alcolemico riscontrato aveva procurato una incidenza limitata sul comportamento e sulla persona dell’imputato, il quale ad esclusione degli occhi lucidi e dell’alito vinoso, non mostrava altri effetti quali difficoltà nei movimenti o nel parlare e  non aveva adottato comportamenti inadeguati e pericolosi alla guida.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Fausto IZZO

Rel. Consigliere:

Daniela DAWAN

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei ha assolto, in data 08/02/2018, A. A. dall'imputazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., salve le sanzioni amministrative di competenza del prefetto. In Tortolì, il 29/03/2015 alle ore 00.52 circa.

 2. Avverso la prefata sentenza ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lanusei deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione. Sostiene che l'applicazione dell'anzidetta causa di non punibilità deve essere oggetto di congrua motivazione, non potendo essere ricondotta, come invece avvenuto nel caso di specie, a formule di stile o alla semplice constatazione che il fatto giudicato non assurge a particolare gravità (dovendosi in tal caso ricorrere alla possibilità di graduare la pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.). In particolare, la motivazione non permette di evidenziare elementi concreti desumibili dallo specifico fatto da cui emerga la sua tenuità. Nella vicenda in esame, si sottolinea, è stato rilevato un tasso alcolemico nettamente superiore alla soglia di legge (1,03 a fronte del limite di 0,8 g/l); il prevenuto manifestava segni esteriori di ebbrezza; percorreva la pubblica via con una passeggera a bordo del veicolo che conduceva. Non si trattava, quindi, di una situazione esente da rischi per la circolazione, trattandosi infatti di reato di pericolo che si perfeziona con il semplice fatto di porsi alla guida in stato di ebbrezza.

 

Considerato in diritto

 

1. La doglianza è infondata.

 2. L'istituto di recente introduzione dell'art. 131-bis cod. pen. persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, non privo di effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.

 Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente. Il dato normativo conduce senza dubbi di sorta a tale esito interpretativo. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Di particolare ed illuminante rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento. La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente. Ed è chiaro che la novella intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore. Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto.

 La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza. Essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed è quindi escluso che una preclusione possa derivare dalla modesta caratterizzazione, sul piano descrittivo, della fattispecie tipica. L'approccio proposto può essere ripetuto in guisa non molto dissimile per ciò che riguarda la ponderazione dell'entità del danno o del pericolo. Anche qui nessuna precostituita preclusione categoriale è consentita, dovendosi invece compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze.

 Quelli testé menzionati sono principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594) di cui l'impugnata sentenza ha fatto buon governo laddove ha dato conto della limitata incidenza dell'entità del tasso alcolemico sulla persona dell'imputato che, ad esclusione degli occhi lucidi e del forte alito vinoso, non presentava ulteriori e più importanti segni di ebbrezza. Gli operanti, si legge in sentenza, non hanno segnalato comportamenti di guida inadeguati, né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti. Sulla base di questi dati, il Giudice ha reputato "davvero tenue il pericolo conseguente, nella specie, all'assunzione di alcool". E, correttamente riportandosi ai canoni dell'art. 133 cod. pen., valutata la condotta dell'imputato antecedente e susseguente al reato, l'ha reputata corretta ed incensurabile.

 

3. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso.

 

Per questi motivi

 

Rigetta il ricorso.

 

Così deciso il 20 novembre 2018.

 

Il Presidente: IZZO

Il Consigliere estensore: DAWAN

 

 

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019.

 

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