• Giurisprudenza
  • Patente a punti
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Patente a punti

Corte di Cassazione S.U. civ.
23 aprile 2010, n. 9691

Infrazioni al Codice della Strada – Sanzioni accessorie - Patente a punti – Art. 126 bis c.s. – Meccanismo sanzionatorio - Decurtazione dei punti dalla patente di guida in pendenza del termine previsto per l’impugnazione - Illegittimità del provvedimento – Opposizione – Giurisdizione del giudice ordinario

 

La decurtazione dei punti dalla patente di guida può essere disposta solo una volta definita la vicenda sanzionatoria relativa all’infrazione contestata e cioè o dopo il pagamento della sanzione pecuniaria o alla scadenza del termine previsto per l’impugnazione del verbale di contestazione relativo alla infrazione per la quale si procede oppure in caso di esito negativo della impugnazione stessa.
Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale si viene a comunicare all'automobilista l’avvenuta decurtazione dei punti dalla patente di guida se, questo, è stato disposto durante la pendenza del termine previsto dalla legge per proporre l’impugnazione.
L’illegittimità di tale provvedimento, ricollegandosi alla lesione di un diritto soggettivo, può essere fatta valere dinanzi al giudice di pace.
Sono, infatti, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative alla applicazione della sanzione accessoria de qua ivi comprese le questioni concernenti l’erronea decurtazione del punteggio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESO
(omissis) proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 22 legge 689/1981 avverso la decurtazione ex articolo 126 bis c.d.s. dal punteggio della sua patente di guida comunicatagli dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conseguenza della violazione dell’articolo 149, comma 9, c.d.s. contestatagli dalla Polizia Stradale di Padova con verbale impugnato con ricorso proposto al Prefetto di Venezia il quale aveva rigettato l’opposizione con ordinanza-ingiunzione che era ancora impugnabile davanti al competente giudice di pace al momento della comunicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Il (omissis) chiedeva l’annullamento della impugnata comunicazione.
II Ministero opposto non si costituiva.
Con sentenza 16/6/2005 l’adito giudice di pace di Mestre annullava il provvedimento di decurtazione punti dalla patente del (omissis) “ perché disposto durante la pendenza del termine per proporre impugnazione in sede giudiziaria contro l’ordinanza-ingiunzione prefettizia in contrasto con quanto disposto dall’articolo 126 bis c.d.s. prevedente la comunicazione all’anagrafe nazionale dei conducenti abilitati alla guida solo all’esito della “definizione della contestazione” non ancora avvenuta nella specie.
La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ricorso affidato ad un solo motivo.
L’intimato (omissis) non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
A seguito dell’ordinanza 29/12/2009, con la quale la seconda sezione di questa Corte ha rilevato l’inerenza alla giurisdizione della questione sollevata dal Ministero ricorrente il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denuncia violazione dell’articolo 22 bis c.d.s e dell’articolo 100 c.p.c., nonché vizi di motivazione, deducendo che il giudice di pace ha pronunziato su un atto amministrativo a contenuto vincolato del tutto distinto e diverso dal procedimento sanzionatorio a monte e, come tale, non impugnabile innanzi al giudice ordinario ma eventualmente innanzi al giudice amministrativo.
Il (omissis) inoltre, non aveva alcun interesse ad impugnare la nota di esso Ministero trattandosi di una mera comunicazione e non del provvedimento attraverso il quale viene data esecuzione alla sanzione irrogata mediante annotazione sull’anagrafe del punteggio detratto a seguito dell’infrazione commessa.
Il ricorso proposto dal (omissis) era quindi inammissibile per essere stato impugnato un atto diverso dal provvedimento con il quale era stata irrogata la sanzione accessoria di cui all’articolo 126 bis c.d.s. per cui si era al di fuori dall’ambito di cognizione riservato al giudice di pace ex articolo 22 bis legge 689/1981 con conseguente difetto di giurisdizione dello stesso.
Il motivo è infondato dovendosi affermare la giurisdizione dell’A.G.O. in relazione al procedimento di opposizione promosso dal (omissis) nonché l’interesse di quest’ultimo a proporre detta opposizione.
Occorre premettere che il primo comma dell’articolo 126 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992, art 126 bis così dispone:
“All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento dì cui al titolo 5^ indicate nella tabella medesima.
L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.”
Il secondo ed il terzo comma del citato articolo statuiscono poi che: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, dì fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1.088.00.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.”
Dalle riportate disposizioni legislative discende che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente una violazione di norme sulla circolazione stradale.
In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce ( come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005 ) una misura accessoria alle relative sanzioni, ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204 bis e 205 d.lgs. n. 285/1992, come confermato anche dall’art. 216, co. 5, d.lgs. n. 285/1992, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente.
Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli art. 22 e 23 I. 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre l’esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli art. 3 e 24 Cost., intaccando l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada (sentenza Sezioni Unite 29/7/2008 n. 20544).
Da quanto precede deriva che deve ritenersi illegittimo il provvedimento - come quello impugnato dal (omissis) con opposizione proposta al giudice di pace a norma dell’articolo 22 legge 689/1981 - recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di un verbale di accertamento di violazione alle norme dei codice della strada laddove risulti la non avvenuta “definizione” della violazione alla quale l’art. 126 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 subordina tale riduzione.
La domanda volta a denunciare la illegittimità del detto provvedimento si ricollega ad un diritto soggettivo leso - con conseguente evidente sussistenza dell’interesse a proporre tale domanda - per cui, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel quale l’intimato (omissis) non ha svolto attività di resistenza.
P.Q.M. La corte a sezioni unire rigetta il ricorso.

 

Documenti allegati