• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione, Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Patente e CQC

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
circolare Prot. 13388 /23.18.3 del 17 giugno 2014

 

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot. 13388 /23.18.3
Roma, 17 giugno 2014
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta
U.R.P.
SEDE
e, p.c. ANAV
ANITA
ASSTRA
CONFARCA
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
FAI
FIAP
FITA
SNA CASARTIGIANI
TRASPORTUNITO
UNASCA
Oggetto: Conseguimento di patente di guida e qualificazione cqc
L’art. 18 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 stabilisce, tra l’altro, che: ”Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame”.
Tanto premesso, il conducente che deve conseguire sia la categoria di patente necessaria per svolgere la propria attività professionale che la carta di qualificazione del conducente, potrà adottare la seguente procedura: preliminarmente si iscriverà ad un corso di qualificazione iniziale CQC – sia ordinario che accelerato – presso un’autoscuola e frequentare sia le lezioni teoriche che le lezioni pratiche collettive di detto corso. In questa fase, potrà sostenere l’esame di teoria afferente alla patente di guida che intende conseguire. Per accedere all’esame di teoria per il conseguimento delle categorie C e D i candidati di età inferiore rispettivamente a 21 e 24 anni dovranno produrre all’Ufficio Motorizzazione civile, unitamente alla documentazione di rito, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatto sulla base del modello di cui all’allegato I dal responsabile del corso dell’autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione automobilistica.
In tale dichiarazione deve essere attestato che il candidato è iscritto al registro di iscrizione del corso di qualificazione iniziale (indicando altresì il numero di iscrizione). In caso di successivo superamento dell’esame di teoria, al candidato è rilasciata l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida che gli consente di svolgere le lezioni pratiche del corso di qualificazione cqc e quindi terminarlo per poter sostenere il relativo esame.
Come già espresso al paragrafo 6.9 della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014, all’esito positivo dell’esame “non può rilasciarsi né una patenteCQC né, qualora il conducente sia titolare di una patente di guida non italiana, una CQC formato card: non sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola”. In tal caso, dunque, al conducente in questione verrà rilasciato un certificato di abilitazione professionale redatto su modello conforme a quello previsto all’allegato 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.
Successivamente, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento della patente, il candidato deve esibire all’UMC tale CAP: superata la prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria oggetto d’esame, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
FF

All. 1
DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE AD UN CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE CQC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto .................................................................................................................................,
nato a ............................................................................................................, il ............................,
residente in ...................................................................................................................................,
Via........................................................................................................... ........................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA CHE
il Sig. ..................................................................................................................................................,
nato a ..............................................................................................................., il ...............................,
codice fiscale n. ...................................................................................................................................,
è iscritto, …………………. sul registro di iscrizione di quest… autoscuola/centro di istruzione automobilistica (n. di iscrizione ….............................................................)
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA,
DEL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
DELL'ENTE O DELL'AZIENDA)
FIRMA