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Patrocinatori stragiudiziali: quali competenze?

Avv. Annunziata Candida Fusco
30 gennaio 2020

 

PATROCINATORI STRAGIUDIAZIALI: QUALI COMPETENZE?

A cura dell’Avv. Annunziata Candida Fusco (foro di Bergamo)

 

Nell’accingermi a trattare per la prima volta questo argomento, essendo solita scrivere, come ormai da anni, su Periti Assicurativi (ex art. 156 Cod. Ass.), confesso di trovarmi in una posizione un po' scivolosa, vista la mia professione.

Mi sono spesso interrogata sull’utilità di una ulteriore figura professionale a supporto dei danneggiati, visto che l’avvocato esercita, per sua naturale vocazione e competenza, anche assistenza stragiudiziale a chi gliene faccia richiesta ed in tutti i campi in cui si estende la sua conoscenza, con i dovuti limiti delle cd. specializzazioni.

Sebbene ormai è assodato che l’attività di consulenza possa essere svolta da qualunque professionista in materie non espressamente riservate, mi chiedo in che modo si orienti un cittadino medio che abbia subìto un danno di fronte alla possibilità di ricorrere ad un avvocato o ad patrocinatore stragiudiziale quando non si lasci confondere un po' le idee dai media e finisca magari col rivolgersi ad un perito assicurativo che ha tutt’altra sfera di competenza e azione (oltre che formazione).

Orbene, non voglio entrare in disquisizioni lunghe e troppo tecniche che richiederebbero ben altra sede e spazi. Né intendo sollevare polemiche mettendo gli uni contro gli altri.

E’ innegabile ormai che il Patrocinatore Stragiudiziale sia diventato una figura riconosciuta dall’opinione pubblica per la sua utilità e funzione anche sociale. E, sebbene il settore della responsabilità civile sia uno dei più inflazionati, inutile farsi guerra, come accade, ahimè, in altri ambiti, essendo più ragionevole ed intelligente cercare di convivere, riconoscendo, con consapevolezza e umiltà, diversità di ruoli, di esperienze, di competenze, di attitudini anche personali che fanno la differenza nell’attrarre e fidelizzare il cliente.

Vorrei perciò proporre solo qualche riflessione utile a migliorare, mi auguro, il dialogo tra professionisti e tra professionisti e clienti.

La normativa tecnica UNI 11477:2013, dedicata all’attività non regolamentata (ex l. 4/2013) del Patrocinatore Stragiudiziale, definisce quest’ultimo “esperto di risarcimento del danno” e ne declina i requisiti di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche.

La nozione di “risarcimento del danno” secondo il diritto civile è nozione davvero ampia e costantemente in evoluzione, ricomprendendo sia l’ambito della responsabilità extracontrattuale che quello della responsabilità contrattuale in tutte le possibili sfaccettature e sfumature.

Perciò, leggendo l’intera norma Uni, mi sono chiesta quanto vasto possa essere l’ambito di azione del patrocinatore stragiudiziale e se le competenze che gli si riconoscono corrispondano alle aspettative che il consumatore-danneggiato può farsi di fronte ad una definizione così ampia. “Esperto di risarcimento del danno”:di ogni e qualunque tipo di danno, quindi.

All’uopo, oltre alla normativa tecnica in esame, mi piace ricordare anche qualche altra fonte.

L’ Osservatorio Nazionale Professioni del CNA 2018 (Terzo Rapporto Annuale realizzato da CNA Professioni - In collaborazione con Centro Studi CNA) a pag. 45 scrive che “l’ambito di operatività dei patrocinatori stragiudiziali è principalmente correlato all’assistenza e consulenza nei danni conseguenti alla circolazione stradale di veicoli, ma si estende anche alla tutela risarcitoria degli infortuni sul lavoro, della malasanità e comunque di ogni altro evento di danno”.

Navigando un po' su siti on line di patrocinatori e loro associazioni, nella stragrande maggioranza dei casi, si nota che il terreno di predilezione della categoria è il risarcimento danni da circolazione stradale.

Su più di un sito si legge che il patrocinatore stragiudiziale è una figura intermedia tra la vittima di un sinistro stradale e la compagnia assicurativa che deve risarcire il danno.

Direi che un po' di disinformazione, dovuta probabilmente all’inevitabile interpretazione riduttiva della normativa vigente, esiste ed è fuorviante per i consumatori (la parificazione delle professioni soprattutto non regolamentate alle imprese medio-piccole ci induce ad utilizzare sempre più spesso questo termine – si vedano i continui rinvii della l. 4/2013 al Codice del Consumo).

Tornando ora alla norma Uni 11477:2013, non si può non notare come quest’ultima, nell’elencare le “conoscenze” del patrocinatore dia effettivamente molto spazio alla materia della circolazione stradale e del diritto assicurativo, al risarcimento del danno a veicoli e al danno alla persona derivante da sinistri stradali, menzionando in aggiunta soltanto la materia degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, chiudendo infine con una disposizione in merito alla “più significativa giurisprudenza di legittimità relativa al risarcimento del danno”.

La normativa in questione potrebbe essere tacciata un po' di genericità e la professione potrebbe risentire di quelle etichette poco lodevoli che si attaccano spesso anche agli avvocati con intenti denigratori, ossia di esperti tuttologi e generalisti.

Direi che sicuramente, visto il ruolo sempre più capillare che i patrocinatori stragiudiziali stanno assumendo nel contesto sociale e nel “mercato”, sarebbe opportuno non lasciarsi sfuggire l’occasione di un adeguato aggiornamento delle norme tecniche, che, come da indicazioni dell’UNI stesso, avviene ogni cinque anni.

Ho appreso perciò molto positivamente la notizia secondo la quale “in data 22 novembre 2019, il CUPSIT ( www.cupsit.it ),rappresentato dal dott. Gianpaolo Bizzarri, ha partecipato al tavolo dei lavori atto alla revisione quinquennale delle norme di cui all’oggetto (i.e.: UNI 11477:2013). Nel corso della riunione è stato quasi ultimato l’iter in merito ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza previsti in base alle nuove normative europee, alle valutazioni di Accredia, quale ente certificatore ma, soprattutto, in linea con l’attività professionale svolta dal Patrocinatore Stragiudiziale, sempre più complessa, avente indicazioni e fonti sia a livello normativo, giuridico, giurisprudenziale che pratico (www.cupsit.it/2019/12/23/commissione-uni-ct006-gl02-patrocinatori-stragiudiziali-attivita-professionali-non-regolamentate/)”.

Mi auguro che, approfittando di questo importantissimo e autorevole ruolo di interlocutore, il CUPSIT riesca a far passare davvero un rinnovato intento di maggiore definizione degli ambiti di competenze del patrocinatore stragiudiziale, alla luce degli impulsi sempre nuovi e mutevoli che provengono al campo del “risarcimento del danno” sia dalla realtà sociale che dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, affinchè si possa elevare sempre più il livello qualitativo del servizio offerto alla vittima di qualsiasi danno.

Ciò sarebbe in linea con quanto pure emerge da un altro dato riportato nel citato Osservatorio CNA 2018. Come noto, la formazione e l’aggiornamento per le professioni non regolamentate sono lasciati alla volontaria (e direi spontanea) iniziativa dei singoli (e/o delle associazioni). Ebbene, il 31% dei professionisti non regolamentati è in possesso di laurea magistrale. Inoltre, “dal campione CNA emerge che otto professionisti su dieci hanno conseguito titoli per l’esercizio della loro professione. Nel 64,4% dei casi si tratta di titoli non obbligatori, che dunque vanno ad elevare il livello di competenze al di sopra dei requisiti minimi richiesti per l’esercizio della professione” (pag. 20).

Direi che siamo sulla buona strada.

E’ necessario e doveroso che il consumatore sappia che il patrocinatore stragiudiziale, che opera in una fase antecedente rispetto a quella processuale, può in teoria occuparsi non solo di danni derivanti dalla circolazione stradale, ma di tutti i tipi di danno rientranti nello spettro della responsabilità civile per i quali però deve avere adeguata preparazione ed esperienza.

Mi sembra decisamente degna di rilievo la mission che un’altra associazione storica in tale ambito si è posta e che cerca di perseguire mantenendo uno standard qualitativo davvero alto: l’ANEIS (www.aneis.it) da anni organizza corsi base di formazione per patrocinatori stragiudiziali, ma anche corsi di aggiornamento su materie che vanno ben oltre la circolazione stradale ed il diritto assicurativo e che rivelano la chiara aspirazione a fare del patrocinatore una figura altamente qualificata in quanti più settori possibili di quelli appartenenti al genere “risarcimento del danno” (basta scorrere i programmi di tutte le locandine degli eventi recenti e meno recenti presenti sul sito per accorgersi di tutto ciò - www.aneis.it/corsi-e-convegni-aneis/ ).

A conclusione di queste mie riflessioni in cerca di conferme, mi auguro si possa auspicare una sinergia collaborativa sempre più distesa e sempre più al servizio del cliente-consumatore, nel rispetto delle rispettive competenze e nel riconoscimento dei propri limiti ed ambiti operativi: anche la normativa Uni, al pari del Codice Deontologico Forense, contempla il principio secondo cui il professionista deve assumere l’incarico solo se sa di saperlo assolvere (“il patrocinatore stragiudiziale deve accettare l’incarico solo se è sicuro di poterlo seguire e portare a termine …” – art. A.7.1); al contempo, lo esorta ad una collaborazione efficiente e proficua nel delicato passaggio del danneggiato alla fase processuale, accompagnandolo in quest’ultimo momento della sua opera presso chi dovrà, in sede diversa, difendere al meglio il suo diritto al giusto ristoro (“preparare e fascicolare, in caso di fallimento anche della mediazione, tutta la documentazione da rendere al danneggiato, utile all’avvocato per la proposizione dell’eventuale azione giudiziaria, accompagnandola eventualmente con una lettera di fine mandato – art. 4.15).

E i periti assicurativi? Direi che con loro si apre tutto un altro capitolo, di cui mi auguro di parlare in una prossima occasione sempre nell’ottica di un confronto fruttuoso e costruttivo, per noi operatori e per i nostri clienti.

 

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