- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Perdita capacità sessuale a seguito di sinistro stradale: danno esistenziale
Corte di Cassazione III sez. civile
2 febbraio 2007, n. 2311
La perdita generica della capacità lavorativa, a cagione della menomazione psico-fisica riportata a seguito di sinistro stradale, rientra nella complessa figura del danno biologico. Pertanto, l’esclusione da tale voce di danno, costituendo fattore eccezionale, deve essere sufficientemente motivata da parte del giudice, come nel caso in cui per lo svolgimento di attività eminentemente intellettuale una menomazione psicofisica potrebbe non incidere sulla potenziale capacità lavorativa, pur compromessa.
La compromissione della capacità sessuale, intesa come lesione al diritto fondamentale alla sessualità, riconosciuto e garantito ex art. 2 della Costituzione, costituisce autonoma voce di danno rispetto al danno biologico. Lo stesso, traducendosi nella compromissione all’esplicazione della propria persona, rappresenta un danno esistenziale, autonomamente apprezzabile e valutabile equitativamente in termini non patrimoniali.
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