• Normativa
  • Ambiente ed energia, Urbanistica, territorio e infrastrutture
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 16 marzo 2023

Modalità per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica - PUN

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 16 marzo 2023

Modalita' per il funzionamento della Piattaforma unica nazionale  dei
punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica - PUN. (23A02948)

(GU n.118 del 22-5-2023)

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
 
  Vista la direttiva (UE) 2014/94/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, che stabilisce i requisiti minimi per
la costruzione di un'infrastruttura per i  combustibili  alternativi,
inclusi i punti  di  ricarica  per  veicoli  elettrici,  da  attuarsi
mediante i quadri strategici nazionali;
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
«Disciplina  di  attuazione   della   direttiva   2014/94/UE,   sulla
realizzazione di una infrastruttura per i  combustibili  alternativi»
e,  in  particolare,  l'art.  8  che,  in  materia  di   informazioni
all'utenza, individua quelle relative ai punti di ricarica  elettrica
o di rifornimento, da rendere accessibili  al  pubblico  mediante  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) e i correlati obblighi  informativi
in capo ai gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e delle
infrastrutture private di ricarica ad accesso pubblico;
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  al  Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo  e  al
Comitato delle regioni COM (2016) 179  final,  del  19  aprile  2016,
recante il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government  2016-2020,  che
ha  introdotto,  tra  gli  altri,  i  principi   di   «digitale   per
definizione», «once only» e  interoperabile  per  definizione»  nella
trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
  Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa
europea sul clima»);
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2020)  789
final, del 9 dicembre 2020, recante la strategia  per  una  mobilita'
sostenibile e intelligente;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare,
gli articoli 7, 50 e 52;
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e  il  clima  (nel
seguito:  PNIEC),  predisposto  in   attuazione   dell'art.   3   del
regolamento  (UE)  2018/1999,  con  il  quale  sono  individuati  gli
obiettivi  al   2030   e   le   relative   misure   in   materia   di
decarbonizzazione  (comprese  le   fonti   rinnovabili),   efficienza
energetica,  sicurezza  energetica,  mercato  interno   dell'energia,
ricerca, innovazione e competitivita';
  Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la  realizzazione  di
reti infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  a
energia elettrica (nel seguito: PNIRE), redatto e aggiornato  secondo
le procedure individuate dall'art. 17-septies  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre  2014,  recante  «Piano  infrastrutturale  per  i   veicoli
alimentati ad energia elettrica, ai sensi  dell'art.  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, che ha apportato  modificazioni
al PNIRE stesso;
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione  positiva  e'  stata  approvata  con  la   decisione   di
esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6  luglio  2021  (Sessione  del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 3808) che, nell'ambito  degli
investimenti e delle riforme  dedicati  alla  transizione  ecologica,
prevede un'apposita misura dedicata alla diffusione di  una  rete  di
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici distribuita in  modo
omogeno lungo le superstrade e i centri urbani.
  Considerato che la  Missione  2,  Componente  2,  Investimento  4.3
«Infrastrutture di ricarica elettrica» e' finalizzata  a  promuovere,
entro il 31 dicembre 2025, lo sviluppo di almeno  7.500  stazioni  di
ricarica lungo le superstrade e di oltre 13.755 nei centri urbani, di
cui  100  punti  di  ricarica  sperimentali  volti  allo   stoccaggio
dell'energia;
  Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del  PNIRE
individuano un numero di infrastrutture di ricarica,  necessario  per
raggiungere l'obiettivo del PNIEC, di almeno  6  milioni  di  veicoli
elettrici circolanti al  2030,  3,3  milioni  di  punti  di  ricarica
privata, 31.500  colonnine  di  ricarica  pubblica  veloce  e  78.600
colonnine di ricarica pubblica lenta;
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»
e, in particolare, l'art. 4, comma 7-ter;
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare,  l'art.  57,  in  materia  di  semplificazioni  per   la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ridenomina  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  «Ministero
della transizione ecologica» e che ha  attribuito  allo  stesso,  tra
l'altro, le competenze in materia di piani e  misure  in  materia  di
combustibili  alternativi  e  delle  relative  reti  e  strutture  di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 4, comma 1,  che  ridenomina  il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
  Visto il decreto del Ministro della  transizione  25  agosto  2021,
recante   «Erogazione   di   contributi   per   l'installazione    di
infrastrutture per la ricarica di  veicoli  elettrici  effettuata  da
persone fisiche  nell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arti  e
professioni, nonche' da soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' (IRES)», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  251
del 20 ottobre 2021;
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili  (21G00214)»  e,  in  particolare,
l'art. 45, che stabilisce  che  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica (gia' «Ministro  della  transizione  ecologica»)
provvede a dare piena operativita' alla Piattaforma unica  nazionale,
anche avvalendosi del supporto  tecnico  operativo  del  Gestore  dei
servizi energetici - GSE S.p.a. e di ricerca sul sistema energetico -
RSE S.p.a;
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  recante  le
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza  (PNRR)»  e  del  «Piano  nazionale  degli  investimenti
complementari  al  PNRR  (PNC)»,  nonche'  per   l'attuazione   delle
politiche  di  coesione  e  della  politica  agricola  comune,  e  in
particolare l'art.  47,  comma  1  lettera  d)  che,  modificando  il
predetto art. 45 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
stabilisce che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
definisce  anche  le  relative  modalita'  di   alimentazione   della
piattaforma e individua nel fondo di cui alla  legge  145  del  2018,
art. 1, comma 95 la fonte di finanziamento di quest'ultima;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,  recante   «Criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 18 maggio 2004 e che, tra l'altro, ha istituito il GSE,  come
societa' per azioni a capitale interamente pubblico;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  Considerato che il GSE ha per oggetto l'esercizio delle funzioni di
natura pubblicistica del settore elettrico e che esercita le  proprie
funzioni anche tramite la societa' per azioni denominata «Ricerca sul
sistema energetico - RSE S.p.a.»  (RSE)  che  sviluppa  attivita'  di
ricerca nel settore elettro-energetico;
  Considerato che l'istituzione di una  piattaforma  unica  nazionale
per la ricarica dei veicoli  elettrici  e'  considerato  un  elemento
necessario per la diffusione dei veicoli elettrici  nel  paese  e  lo
sviluppo di un mercato dei servizi di ricarica ad esso  collegati,  e
per  l'efficace  pianificazione  degli  interventi   e   investimenti
pubblici e privati;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                      Finalita' dell'intervento
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 45,  comma  3,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce  le  modalita'
per l'operativita'  della  Piattaforma  unica  nazionale  (PUN)  come
definita  all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  con  l'obiettivo  di
garantire, in tutto il territorio nazionale,  condizioni  di  accesso
uniformi e omogenee alle informazioni relative alle infrastrutture di
ricarica elettrica di cui all'Allegato 1.
  2. La PUN e' sviluppata in conformita' ai principi di progettazione
dei servizi pubblici  digitali  definiti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea COM (2016) 179 final, del 19 aprile 2016, recante
il Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020.

                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Agli effetti del presente decreto, si applicano  le  definizioni
del  decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,  nonche'  le
seguenti:
  a)  «Ministero»:  Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica - MASE;
  b) «GSE»: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
  c) «RSE»: Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a.;
  d) «PNire»: Piano nazionale infrastrutturale per  la  ricarica  dei
veicoli  alimentati   a   energia   elettrica,   previsto   dall'art.
17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  e) «PUN»: la Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica  dei
veicoli alimentati a energia elettrica  per  il  trasporto  stradale,
prevista nell'ambito del  Piano  nazionale  infrastrutturale  per  la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, quale strumento
informatico pubblico che consente l'accesso  da  parte  degli  utenti
finali del servizio di ricarica dei  veicoli  elettrici  o  di  altri
soggetti interessati alle informazioni indicate nell'Allegato 1.

                               Art. 3
 
            Modalita' di attivazione e gestione della PUN
 
  1. Per gli adempimenti tecnici e operativi relativi all'attivazione
e alla gestione della PUN, il Ministero, ai sensi dell'art. 45, comma
3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, si  avvale  del  supporto
del GSE e di RSE. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministero, il  GSE  e  RSE  stipulano
un'apposita  convenzione  per  la  disciplina  delle   modalita'   di
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al primo periodo.
  2. La convenzione di cui al comma 1, sulla base di  un  dettagliato
cronoprogramma  che  garantisce  l'operativita'  della  PUN  entro  i
termini di cui al comma 3,  individua  le  attivita'  necessarie  per
garantire i contenuti minimi e le  funzionalita'  della  PUN  di  cui
all'Allegato  1,  definisce  i  costi,  le  relative   modalita'   di
rendicontazione  in  relazione  a  ciascuna  attivita'   nonche'   le
modalita' di verifica circa lo stato di  attuazione  delle  attivita'
medesime.
  3. La PUN  e'  resa  operativa  e  accessibile  al  pubblico  entro
sessanta giorni dalla data di efficacia della convenzione di  cui  al
comma 1.
  4. Il trattamento dei dati immessi nella PUN avviene con  modalita'
conformi al regolamento (UE) 2016/679.

                               Art. 4
 
                         Risorse finanziarie
 
  1. Alla copertura degli oneri  relativi  alla  realizzazione  della
PUN, che garantisca  le  funzionalita'  di  cui  all'Allegato  1,  si
provvede mediante le risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse di cui  al  primo  periodo  sono
ripartite tra GSE e RSE,  in  relazione  alle  rispettive  attivita',
nell'ambito della convenzione di cui all'art. 3, comma 1.
  2. Entro il 31 marzo di ciascun  anno,  GSE  e  RSE  presentano  al
Ministero  una  relazione  che  rendiconta  sulle  attivita'   svolte
nell'anno precedente, sui risultati conseguiti e sui costi sostenuti.
La relazione di cui al primo periodo e'  approvata  con  decreto  del
Ministero ed entro i novanta giorni successivi alla data di efficacia
del decreto medesimo e' disposta l'erogazione delle risorse di cui al
comma 1.
  3. Il Ministero puo'  effettuare,  in  ogni  momento,  accertamenti
sull'effettivo progresso delle attivita' di GSE e  RSE  e  sui  costi
sostenuti.

                               Art. 5
 
Adempimenti a carico dei soggetti  gestori  delle  infrastrutture  di
                              ricarica
 
  1. Ai fini dell'operativita' e della funzionalita' della PUN di cui
all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo  n.  199  del  2021,  i
soggetti gestori delle infrastrutture pubbliche di ricarica e  quelli
delle  infrastrutture  private  di  ricarica  ad  accesso   pubblico,
utilizzando le modalita' tecniche previste dalle istruzioni operative
della PUN stabilite dal GSE:
    a) registrano sulla PUN, che ne  da'  opportuna  visibilita',  le
infrastrutture di ricarica gia' in esercizio alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fornendo  le  informazioni  di   cui
all'Allegato 1 entro centoventi giorni dalla data di  operativita'  e
accessibilita' al pubblico della PUN;
    b) registrano sulla PUN, che ne  da'  opportuna  visibilita',  le
nuove infrastrutture di ricarica, fornendo  le  informazioni  di  cui
all'Allegato 1  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
operativita' delle stesse;
    c) aggiornano le informazioni di cui alle lettere a) e b) con  la
periodicita' prevista dalle istruzioni operative di cui al comma 1;
    d) consentono e favoriscono, in ogni fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi  effettuati
dal Ministero o  da  soggetti  da  questo  delegati,  anche  mediante
sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di  aggiornamento  e  la
veridicita' delle informazioni inserite nella PUN;
    e) rispondono alle richieste di  informazioni,  dati  e  rapporti
tecnici periodici formulate dal Ministero, da RSE o da GSE allo scopo
di monitorare e valutare la diffusione della mobilita' elettrica;
    f)  conservano  e  tengono  a  disposizione,  dal  momento  della
registrazione della stazione di ricarica nella PUN e per  un  periodo
non inferiore a cinque anni dalla  data  di  eventuale  cancellazione
dalla  PUN,   tutta   la   documentazione   contabile,   tecnica   ed
amministrativa inerente alla  stazione  di  ricarica  ai  fini  delle
verifiche effettuate.

                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente  decreto,  di  cui  l'allegato  costituisce  parte
integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2023
 
                                                        Il Ministro   
                                                      Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 1316

                                                           Allegato 1
 
                          Funzionalita' PUN
 
Sezione 1. Informazioni minime
    Ogni soggetto gestore di una infrastruttura pubblica di  ricarica
o di una infrastruttura  privata  di  ricarica  ad  accesso  pubblico
comunica  ed  aggiorna  tempestivamente   sulla   PUN   le   seguenti
informazioni minime:
      a)  localizzazione,  data  di  entrata  in  servizio,  foto   e
identificativo dell'infrastruttura;
      b) tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e  abilitazione  a
smart charging, V1G o  V2G),  tipologia  di  alimentazione  (corrente
continua o alternata) e potenza massima erogabile;
      c) tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (quali,  a
titolo  esemplificativo,  card  proprietaria,  carta   di   credito),
presenza display, abilitazione RFID/NFC  e  disponibilita'  temporale
dell'accesso;
      d)  costo  del  servizio  di  ricarica  base   (euro/kWh),   da
intendersi  come  un  servizio  di  ricarica  acquistato   senza   la
necessita' di registrarsi, concludere un accordo scritto o  stipulare
un rapporto commerciale di durata superiore a quella del servizio  di
ricarica stesso;
      e) stato in tempo reale del punto di ricarica (quali, a  titolo
esemplificativo, occupato,  libero,  prenotato,  fuori  servizio,  in
manutenzione), nonche' l'indicazione, con  almeno  cinque  giorni  di
preavviso, delle eventuali chiusure programmate del punto di ricarica
che incidono sull'orario di normale apertura al pubblico, di cui alla
lettera c);
      f) proprietario dell'infrastruttura  (nome,  indirizzo  e-mail,
web, riferimento telefonico eventuale call  center)  e  modalita'  di
segnalazione  di  reclami  o  disservizi  relativi  al  servizio   di
ricarica;
      g) mix energetico della fornitura con indicazione  della  quota
di  energia  rinnovabile,  consumo  medio  in   stand-by,   eventuali
etichettature  energetiche  e  certificazioni  di   eco-design,   ove
disponibili;
      h) percentuale di tempo in  cui  il  servizio  di  ricarica  e'
effettivamente disponibile (up-time) ed energia erogata negli  ultimi
dodici mesi o, se piu' recente, dalla data di messa in servizio;
      l) identificativo del punto  di  connessione  (POD)  dotato  di
smart meter per la  misura  dell'energia  elettrica  complessivamente
prelevata, inclusa quella  eventualmente  utilizzata  per  altri  usi
diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.
Sezione 2. Funzionalita'
    1. La PUN garantisce almeno le seguenti funzionalita':
      a) l'inserimento e l'aggiornamento delle  informazioni  di  cui
alla Sezione 1, e la loro accessibilita' in  funzione  delle  diverse
tipologie di utenti, tra le quali, a titolo esemplificativo:
        1) utenti di veicoli elettrici;
        2) pubbliche amministrazioni centrali e locali e Autorita' di
regolazione o controllo;
        3) operatori economici, quali, a titolo esemplificativo, CPO,
operatori privati di piattaforme commerciali di visualizzazione o  di
e-roaming, produttori di veicoli elettrici, produttori di stazioni di
ricarica, venditori ed installatori delle stazioni di ricarica;
        4) GSE/RSE;
      b)  un  differente  livello  di  accesso   ai   dati   e   alle
funzionalita' della PUN in base alle diverse tipologie di utenza
      c) la possibilita' di  comunicare  informazioni  mancanti,  non
veritiere o aggiornate, disservizi, reclami e suggerimenti in  merito
alla PUN, alle infrastrutture di  ricarica,  e  alla  diffusione  dei
punti di ricarica sul territorio nazionale, nonche' di  tracciare  le
eventuali risposte e i riscontri;
      d) l'accesso in forma  semplificata  tramite  app  e  sito  web
utilizzando i piu' comuni browser  e  sistemi  operativi  anche  open
source ed eventualmente, ove richiesto da esigenze di riservatezza  e
certificazione dei  dati,  mediante  autenticazione  degli  utenti  e
tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma;
      e) l'estrazione dei dati con formati aperti e compatibili con i
principali strumenti di elaborazione, tenuto conto dei  vari  livelli
di riservatezza delle informazioni, nonche' l'accesso  alle  funzioni
di   monitoraggio   e   reportistica,   anche   utilizzando   formati
cartografici, e le modalita' di integrazione e di accessibilita'  dei
dati con quelli di altre piattaforme pubbliche o private;
      f) l'estrazione di dati e  informazioni  per  le  finalita'  di
monitoraggio e controllo,  nonche'  la  possibilita'  di  predisporre
cruscotti  a  supporto  del  monitoraggio  delle  fonti  di   energia
rinnovabile nel settore  trasporti  e  al  fine  di  sviluppare,  per
istituzioni e autorita' pubbliche, processi valutativi di  specifiche
attivita' ed iniziative future.
      g) l'acquisizione e gestione dei dati relativi alle  misure  di
energia prelevata dalle stazioni di ricarica tramite flusso integrato
con il Sistema Informativo Integrato di Acquirente Unico S.p.a.;
      h) la possibilita' di inserire e  visualizzare,  mediante  aree
dedicate, informazioni su  programmi/incentivi  dedicati  al  settore
della mobilita' elettrica;
      i) la registrazione, su base volontaria, di punti  di  ricarica
privati non aperti al pubblico.

 

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