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  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Pignoramento del veicolo intestato a terzi. Quando il "possesso vale titolo".

Corte di Cassazione III sez. civile
Ordinanza n. 26327 del 17 ottobre 2019 - massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani

Autoveicoli – Possesso vale titolo – Pignorabilità di beni intestati a terzi.

La trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico ha funzione dichiarativa e non costitutiva; su questo presupposto, i Supremi Giudici, confermando la decisione in appello, hanno affermato la pignorabilità di un autoveicolo che si trovava nella disponibilità del debitore esecutato, seppure risultasse intestato a terzi. La trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà, infatti, non può di per sé escludere la sopravvenienza di un ulteriore passaggio, che potrebbe essere intervenuto anche in forma verbale consensuale e di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova, ma costituisce soltanto un indizio liberamente apprezzabile dal giudice di merito. In base alle considerazioni su espresse, l’ufficiale giudiziario poteva pignorare l’autoveicolo trovato nella disponibilità del titolare dell’autosalone, nonostante l’opposizione del terzo, intestatario al PRA, che affermava di averlo lasciato in conto vendita. Come per i beni mobili non registrati, la Corte di Cassazione ha sostenuto sussistere il “possesso vale titolo”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17865/2016 R.G. proposto da:

M.L., rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Imperio, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 44;

- ricorrente -

contro

Me.Ca., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Bocchini e Daniela Edel, con domicilio eletto in Roma, via Attilio Regolo, n. 12/D, presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio;

- controricorrente -

contro

Autodue s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata -

avverso la sentenza n. 94 della Corte d'appello di Venezia depositata il 20 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere D'Arrigo Cosimo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis-1 c.p.c..

Svolgimento del processo

Ad istanza di Me.Ca., l'ufficiale giudiziario si recava presso l'autosalone Autodue s.r.l. e procedeva al pignoramento di un'autovettura Porsche usata.

M.L. proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., deducendo che egli aveva acquistato quella vettura alcuni mesi prima e che, avendo successivamente cambiato idea, l'aveva lasciata presso l'autosalone in conto vendita. Aggiungeva che, nelle more di trovare un acquirente, la Autodue s.r.l. gli aveva concesso in uso, quale auto di cortesia, un'Alfa Romeo.

L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Verona. La Corte d'appello di Venezia respingeva il gravame proposto dal M. e quest'ultimo, avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Me.Ca. ha resistito con controricorso. L'Autodue s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

I motivi, largamente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente. In sostanza, il M. sostiene che la Porsche era rimasta di sua proprietà e che, pertanto, illegittimamente era stata pignorata dal Me. per un credito nei confronti dell'Autodue s.r.l. Contesta che egli avesse permutato la Porsche con l'Alfa Romeo - il cui valore era sensibilmente inferiore a quello della Porsche - e si duole del fatto che non vi era alcuna prova di un eventuale passaggio di proprietà da lui alla Autodue s.r.l..

Il ricorso è manifestamente infondato.

Anzitutto va ribadita la perdurante attualità del principio secondo cui la trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un mero strumento legale di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; pertanto, gli autoveicoli ben possono essere validamente alienati con la semplice forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova (Sez. 3, Sentenza n. 7070 del 29/11/1986, Rv. 449150 - 01).

Da ciò deriva che, allorquando un veicolo è rinvenuto dall'ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale - al pari dei beni mobili non registrati - il principio "possesso vale titolo". Il terzo che assume di essere proprietario del veicolo deve dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio.

Nell'assolvere tale onere, il terzo opponente non può limitarsi ad invocare le risultanze del PRA, in quanto queste sono dimostrative del fatto che egli acquistò il veicolo, ma non anche del titolo - diverso da un ulteriore, successivo, trasferimento della proprietà - per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato. In relazione a tale secondo, diverso, profilo, la trascrizione dell'atto di vendita in favore dell'opponente ha un valore meramente indiziario, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito insieme ad ogni altro elemento di prova.

Ciò posto, nel caso in esame la Corte d'appello ha correttamente proceduto ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio, alla luce del quale - con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede - ha ritenuto che le risultanze del PRA non avessero valore decisivo.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

 

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