- Giurisprudenza
- Limiti di velocità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Posizionamento apparecchiature di rilevazione della velocità
Giudice di pace in Maddaloni
sentenza del 10 aprile 2008
Il sistema di misurazione dell’apparecchio Velomatic 512 è basato su una coppia di raggi Laser Classe 1 che riproducono la lettura della velocità dei veicoli in transito e, in caso di superamento del limite impostato, effettuano la ripresa fotografica digitale del veicolo. Per il perfetto funzionamento della macchina, è essenziale che i raggi laser siano esattamente perpendicolari alla strada. L’assetto sul terreno dell’apparecchiatura è di fondamentale importanza al fine di ottenete una misurazione della velocità non falsata. Pertanto l’apparecchiatura Velomatic 512 deve essere posizionata su un suolo completamente piano. Nel caso di specie si accoglie il ricorso dell’opponente sulla base della constatazione che non è stata raggiunta la piena prova sul posizionamento corretto dell’apparecchiatura.
Il Giudice di Pace di Maddaloni, dott. Alfonso di Nuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa, previa lettura del dispositivo, al termine dell’istruttoria nell’udienza del 10 aprile 2008, nella causa civile iscritta al n° 10532/07 R.G., recante oggetto il ricorso ex art. 204-bis del decreto legislativo 30/04/62 n. 285 e succ. mod. (cd. Codice della Strada), vertente TRA Tizio, rappresentato e difeso, per procura in margine al ricorso, dall’avv. …. col quale elettivamente domicilia in …….. alla via …. presso l’avv. …, -ricorrente- CONTRO il Comune di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in margine alla comparsa costitutiva e giusta delibera di G.M., dall’avv. …, con quale elettivamente domicilia in …..alla via …., -resistente- CONCLUSIONI RAPPRESENTATE DALLE PARTI Come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Col ricorso depositato nella cancelleria di questo U.G. il 19 giugno 2007, il ricorrente è insorto avverso il verbale d'accertamento di violazione n. xxxx contestatogli dalla Polizia Municipale del Comune di …., per la violazione dell'art. 142 comma 1 del Codice della Strada, perché il giorno 24 febbraio 2007 sulla SS al km 18+350 il veicolo di proprietà del ricorrente tg. ABCD superava il limite di velocità imposto di km 13. A motivo dell’opposizione, accusa il ricorrente anzitutto la mancata contestazione immediata dell’infrazione e anche la mancanza di riferimenti, nel verbale impugnato, sul controllo, posizione e funzionamento dell’apparecchiatura rilevatore della velocità. Ricevuto il ricorso, il Giudice con ordinanza in data luglio 2007 ha fissato la comparizione delle parti per l’udienza del 2008 non disponendo, in via cautelare, per la provvisoria sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il legale rappresentante pro tempore del Comune di …. deducendo la perfetta funzionalità dell’apparecchio usato dalla Polizia Municipale. All’udienza di scadenza sono comparsi il ricorrente e il procuratore dell’Ente Locale resistente ognuno riportandosi alle proprie ragioni. Il ricorrente, in particolare, deduceva a verbale eccezioni di carattere tecnico attinenti il posizionamento dell’apparecchiatura Velomatic 512. Rinviata la causa all’udienza del aprile successivo per le eventuali controdeduzioni dell’ente resistente, in questa udienza invitate le parti a rassegnare le conclusioni il Giudice, verificate le notifiche e la regolarità delle costituzioni, visti gli atti tratteneva la causa in decisione con contestuale lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le specifiche eccezioni del ricorrente non hanno avuto alcun riscontro da parte dell’ente resistente e ciò non depone in favore della pretesa perfetta funzionalità dell’apparecchiatura usata dalla P.M. Ha dedotto il ricorrente: 1. che l’apparecchiatura Velomatic 512 dev’essere posizionata al suolo su pavimentazione completamente in piano; diversamente è falsata la misurazione della velocità; 2. anche il posizionamento dell’apparecchiatura nell’auto di servizio della P.M., soggetta alle vibrazioni del fondo stradale causate dal transito degli altri veicoli e taluni anche pesanti, falsifica la lettura dell’apparecchio rilevatore; nel caso di specie, deduce altresì il ricorrente che assume essere stato informato direttamente dalla P.M. del comune di Taldeitali, l’apparecchio era posizionato nell’auto della P.M. e su un tratto di strada sterrato e sconnesso; 3. di guisa, nella fattispecie, che se la misurazione dell’apparecchio non è “in bolla” la distanza tra le due fotocellule si riduce e quindi vi è una lettura maggiore della velocità dei veicoli in transito. In generale, osserva il Giudice, qualsiasi strumento di misura, soprattutto di tipo elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovuti, per esempio, all’invecchiamento dei componenti, ad urti, vibrazioni, shock meccanici o termici, variazioni della tensione di alimentazione, etc.; nondimeno, il Velomatic 512 è uno strumento elettronico soggetto a situazioni che possono alterarne il corretto funzionamento. Il principio di misura dell’apparecchio Velomatic 512 è simile al modello precedente Autovelox 105 SE, ma non è dotato della trasmissione dati via radio e quindi non consente la contestazione immediata dell’infrazione. E’ basato sul principio dello spazio/tempo: una coppia di raggi Laser Classe 1, interrotti in sequenza dai veicoli in transito, determinano la lettura della velocità e in caso di superamento del limite impostato la ripresa fotografica digitale; un terzo raggio permette il rilevamento della posizione del veicolo e l'ottimizzazione del servizio. Condizione sine qua non del perfetto funzionamento della macchina e, quindi, del regolare rilevamento della velocità, è che i raggi laser devono essere esattamente perpendicolari alla strada. L’assetto sul terreno dell’apparecchiatura, pertanto, è di fondamentale importanza al fine della verifica di legittimità della contestazione, e ove mai - come nel caso di specie -., nessun riscontro oggettivo è fornito alle eccezioni di carattere tecnico spiegate dalla controparte, non può dirsi raggiunta la piena prova sul corretto posizionamento orizzontale dell’apparecchiatura e, di riflesso, sulla esattezza della rilevazione della velocità. Validi motivi, dunque, anche ai sensi dell’art. 23 punto 12 della legge 689/81, sussistono per ritenere fondata l’opposizione e per annullare il provvedimento impugnato. Altrettanti giusti motivi ricorrono per ritenere interamente compensate le spese di lite. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: --accoglie il ricorso di Tizio e perciò annulla l’accertamento di violazione alle norme del C.d.S. n. xxxx elevato dalla P.M. del Comune di …. il …..2007 a carico del ricorrente, e --revoca, la precedente ordinanza del …. 2007 nella parte in cui non sospende il provvedimento impugnato. Spese di giudizio interamente compensate. Sentenza esecutiva come per legge. Così deciso in Maddaloni il 10 aprile 2008 Il Giudice di Pace Dott. Alfonso di Nuzzo .
Testo della sentenza da Iussit.it. Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione ACI
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