- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Illeciti penali
- Dott.ssa Maristella Giuliano

Prelievi ematici
Corte di Cassazione Sezione IV Penale
Sentenza n. 20320 del 28 aprile 2017
Nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, stante la previsione del rilievo penale della condotta, occorre valutare se, nel caso particolare del prelievo ematico, il bilanciamento tra l’esercizio del diritto di non sottoporsi a tale trattamento medico invasivo, prevale sull'interesse generale dell’accertamento del reato. Per la IV sezione penale della Corte non ci sono profili di incostituzionalità e la condotta integra la commissione di un reato, in quanto l'esercizio del diritto in questione trova dei limiti connessi alla tutela del concorrente interesse pubblico all'accertamento del reato.
(…)
Ritenuto in fatto
A. A. ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa a conferma della sentenza del Tribunale di Bologna del 27.4.015 con la quale il predetto è stato condannato per i reati di cui agli artt. 186 co. 7 e 187 co. 8 CDS perché, coinvolto in un sinistro stradale, mentre era alla guida dell'autovettura KKK, fattosi accompagnare volontariamente presso l'ospedale Maggiore di Bologna al fine di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, si allontanava prima della visita dei sanitari del Pronto Soccorso, comportamento che estrinsecava il suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dalla Polizia stradale, volti verificare il tasso alcolemico presente nel sangue e l'assunzione di sostanza stupefacenti.
I Giudici di merito ritenevano che, avendo l'imputato prestato il consenso al prelievo ematico sottoscrivendo il relativo modulo, il successivo allontanamento dal Pronto Soccorso mentre era in attesa di essere chiamato dal personale sanitario per il prelievo, integrava il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici relativi alla assunzione di stupefacenti e di alcol.
Con un unico motivo la difesa del ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti dei reati contestati e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Assume la difesa che il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico non equivale a rifiuto di sottoporsi ad altri accertamenti previsti dalle norme, in quanto il prelievo ematico è una modalità di accertamento ritenuta "residuale" rispetto agli altri accertamenti previsti dagli art. 186 e 187 c.d.s. che neppure sono stati proposti al conducente. Assume inoltre che il prelievo ematico è un atto invasivo e che la Cassazione ha riconosciuto la legittimità del rifiuto quando sia finalizzato unicamente ad accalorare la eventuale presenza di sostanza alcoliche e stupefacenti e non quando sia stato disposto per finalità di diagnosi e cura dai sanitari della struttura ospedaliera ove il conducente è stato trasportato. Di conseguenza, stante la legittimità del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ematici dettati solo dalle suindicate finalità, si deve ritenere che, pure in presenza di un consenso inizialmente espresso, sia possibile revocarlo equivalendo tale revoca ad un dissenso inizialmente opposto, dissenso che non poteva riguardare gli atri tipi di accertamento, neppure prospettati all'A. A.
Dunque la revoca del consenso inizialmente dato equivale a rifiuto legittimamente opposto all'accertamento tramite prelievo ematico. Né può essere condivisa l'argomentazione della Corte di appello secondo cui la revoca del consenso, per essere tale, avrebbe dovuto essere accompagnata da una chiarificazione dei motivi per cui non si accettava più la sottoposizione al prelievo del sangue; chiarificazione che non vi è stata in quanto l'indagato si è allontanato senza avvisare nessuno.
In proposito rileva la difesa che il predetto era stato lasciato dalla PG all'ingresso del pronto soccorso dagli agenti che se ne erano andati; ragione per cui non avrebbe saputo a chi manifestare il proprio dissenso maturato successivamente.
Ritenuto in diritto
Il ricorso è infondato.
L'art. 186 C.d.S., comma 5 prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico, su richiesta della polizia stradale, venga effettuato da parte delle strutture sanitarie ove vengono ricoverati, che rilasciano la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate.
Il successivo comma 6 statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria) l'accertamento del tasso alcoolemico, richiesto ai sanitari dagli organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile per l'affermazione di responsabilità dell'interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all'effettuazione dell'accertamento stesso.
Al fine di tale utilizzabilità è dunque necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura presso cui è stato condotto il soggetto coinvolto in sinistro stradale, nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso che preveda esami ematologici per fini diagnostici e terapeutici. Ove sia contemplato fra gli accertamenti clinici, anche il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l'accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso.
Più problematico è il caso in cui il prelievo ematico o di altri campioni biologici sia disposto dai sanitari per finalità diagnostiche e terapeutiche in quanto in tal caso soccorre il consenso informato che deve essere comunque richiesto al paziente per finalità di cura.
Nel caso in cui il prelievo ematico o di altri campioni biologici venga eseguito - sul soggetto sottoposto a cure mediche - unicamente per l'intervenuta richiesta della p.g., e, quindi, esclusivamente per l'accertamento del tasso alcolemico, e non per finalità di cura, si è posto il problema se per la effettuazione del prelievo finalizzato solo all'accertamento del tasso alcolemico, debba essere prestato un apposito consenso oppure sia sufficiente l'assenza di un dissenso espresso dell'interessato, discendendo implicazioni diverse dall'una o dall'altra opzione ermeneutica.
In ogni caso - per quanto qui interessa - il conducente può opporsi ad essere sottoposto alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue finalizzato anche all'accertamento del tasso alcolemico; tale rifiuto è penalmente sanzionato dall'art. 186 co. 7 c.d.s.
Questa Corte, infatti, proprio dalla previsione della rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico ha dedotto che la legittimità della mancata previsione, nell'art. 186 co. 5 (come nell'art. 187) di un preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo; difatti la sanzione penale prevista in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni (Cass. Sez. IV, n. 41/2011, Rv. 252031).
Il problema, semmai, è capire quanto sia ammissibile che un reato sia integrato da un comportamento connesso all'esercizio di un diritto: cioè quello di non sottoporsi ad un trattamento medico quale il prelievo ematico che risulta invasivo (Cass. Sez. IV n. 10605/2012 RV 254933).
A ben vedere, però, il diritto di rifiutare la predetta pratica sanitaria può integrare reato senza che sussistano profili di incostituzionalità: è una questione di bilanciamento di interessi. In altri termini, in presenza dei presupposti di legge, l'esercizio del diritto in questione trova dei limiti connessi alla tutela del concorrente interesse pubblico all'accertamento del reato (Cass. Sez. V n. 38085/2012 RV 253545).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2017.
Il Presidente: PICCIALLI
Il Consigliere estensore: SAVINO
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017.