- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Prelievo ematico
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza n. 22711 del 30 maggio 2016
Nel caso di reato di guida in stato d’ebbrezza, il prelievo ematico effettuato da parte dei sanitari di una struttura ospedaliera, se effettuato su richiesta della polizia giudiziaria, presuppone, a pena di nullità, il previo avviso al soggetto indagato, quale persona sottoposta alle indagini preliminari, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Se invece il prelievo ematico viene effettuato nell'ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, non necessita di tale avviso ai fini della validità della prova del tasso alcolemico. Nel caso di specie, il conducente, dopo aver provocato un incidente stradale, era stato condotto presso una struttura ospedaliera, dove gli organi accertatori avevano chiesto via fax la verifica del tasso alcolemico: tale atto qualificandosi come atto urgente di polizia giudiziaria, necessitava dell'avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18.2.2015 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine di condanna di (omissis) per il reato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (art.186, commi 1 e 2 lett.c e 2 bis CdS).
2. La Corte territoriale, nel respingere gli appelli dell'imputato e del P.G., riteneva infondata l'eccezione della difesa relativa al mancato avviso ex art.114 disp.att.c.p.p., in quanto l'esame ematico per l'accertamento del tasso alcolemico era stato eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso a seguito del sinistro e non necessitava del consenso dell'interessato, e valutava congruo il trattamento sanzionatorio.
3. L'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo inosservanza di norme processuali, violazione di legge, vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, ed ha chiesto in subordine l'applicazione dell'art.131 bis c.p.
Con il primo motivo rileva che il prelievo ematico era stato effettuato senza l'osservanza delle prescrizioni di legge con conseguente inutilizzabilità degli esiti; lamenta con il secondo e terzo motivo che prima del prelievo ematico l'omissis era risultato "lucido e collaborante”, circostanza che obiettivamente si poneva in contrasto con la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza alcolica; con l'ultimo motivo evidenzia la particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'effettuazione dell'alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all'esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art.114 disp.att.c.p.p., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell'ambito di un protocollo medico-terapeutico (Sez.F, 6.8.2015, n.24886; Sez.4, 19.2.2014, n.7967).
Nel caso di specie, l'omissis aveva provocato un sinistro stradale ed era stato condotto presso l'Ospedale di ( omissis) ove gli organi accertatori avevano chiesto via fax la verifica del tasso alcolemico: il prelievo ematico, limitato alla ricerca di sostanze alcoliche o stupefacenti, non era stato dunque effettuato nell'ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di P.G. che necessitava dell'avviso al difensore in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p.
L'inutilizzabilità dell'accertamento e la mancanza di altre prove sullo stato di ebbrezza comportano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. L'accoglimento del motivo principale di impugnazione assorbe gli altri.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2016
Depositato in cancelleria il 30 maggio 2016