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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 6 ottobre 2025

Determinazione del prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e le modalità di emissione, richiesta e rilascio dei medesimi contrassegni identificativi

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 ottobre 2025 

Determinazione del prezzo di vendita dei contrassegni  identificativi
dei  monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica   e   le
modalita'  di  emissione,   richiesta   e   rilascio   dei   medesimi
contrassegni identificativi. (25A06086) 

(GU n.264 del 13-11-2025)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495,  avente  ad  oggetto  il  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione del nuovo codice della strada»; 
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, avente ad oggetto «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'art.  2,
comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri
«compiti la produzione  e  la  fornitura  della  carta,  delle  carte
valori, degli  stampati  e  delle  pubblicazioni  anche  su  supporti
informatici, nonche' dei  prodotti  cartotecnici  per  il  fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato»; 
  Vista la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  avente  ad  oggetto
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 102, il quale prevede che «al fine  di  sostenere  la
diffusione della micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo  di
mezzi  di  trasporto  innovativi  e  sostenibili,  nelle  citta'   e'
autorizzata  la  sperimentazione  della  circolazione  su  strada  di
veicoli per la  mobilita'  personale  a  propulsione  prevalentemente
elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini», demandando  a  un
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
la definizione della disciplina relativa alle modalita'  attuative  e
agli strumenti operativi della sperimentazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 4 giugno 2019, adottato in attuazione del predetto art. 1,  comma
102,  della  legge  n.  145/2018   al   fine   di   disciplinare   la
«Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi  per  la
micromobilita' elettrica»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 18  agosto  2022,  recante  la  «Normativa  tecnica  relativa  ai
monopattini  a   propulsione   prevalentemente   elettrica»   e,   in
particolare, l'art. 1, il  quale  prevede  che  «Per  «monopattino  a
propulsione  prevalentemente  elettrica»  (di   seguito   monopattino
elettrico) si intende un veicolo  a  due  assi  con  un  solo  motore
elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art.  1,
comma 75-vicies  quater,  come  introdotto  dall'art.  14,  comma  1,
lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177,  il  quale  prevede
che «I proprietari  dei  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica  hanno  l'obbligo  di  chiedere  il  rilascio  di  apposito
contrassegno identificativo adesivo, plastificato e  non  rimovibile,
stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato  secondo  le
modalita' previste con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che
stabilisce altresi' il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
alla spesa da destinare a compensazione del costo di  produzione  con
una quota  di  maggiorazione  da  utilizzare  esclusivamente  per  le
attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento per  i  trasporti  e  la
navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27
giugno 2025, con il  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la stampa e  la  vendita  dei  contrassegni  nonche'  i
criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche; 
  Vista la nota prot. n. 65234, del 17  luglio  2025,  con  la  quale
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha fornito gli elementi di
quantificazione   del   costo   di   produzione   del    contrassegno
identificativo dei monopattini elettrici; 
  Vista la nota del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
prot. n. 27975 del 7 agosto  2025  con  cui  e'  stato  richiesto  il
prescritto sentito al Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con  nota
prot. n. 45874 del 2 ottobre 2025, si e'  espresso  positivamente  in
merito  alla  determinazione   del   prezzo   di   vendita   e   alla
quantificazione della quota di maggiorazione del  prezzo  di  vendita
stabilita in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  del  costo  di
produzione, IVA esclusa, per ciascun contrassegno identificativo; 
  Dato atto che il costo di produzione, IVA inclusa, del contrassegno
identificativo  e'  corrisposto  dal  richiedente  del   contrassegno
mediante il sistema di pagamento PagoPA, con  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato sul competente  capitolo  dedicato,  per  la
successiva riassegnazione al capitolo di spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  individuato  per  il  pagamento  del
costo di  produzione  dei  contrassegni  identificativi  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  Dato  atto  che   la   quota   di   maggiorazione,   da   destinare
esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 285/1992, e' corrisposto dal  richiedente  del
contrassegno mediante il sistema di pagamento PagoPA, con  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  sul  capitolo  2458,  capo  XV,
articolo 00; 
  Ritenuto di dover stabilire il prezzo di vendita  dei  contrassegni
identificativi  dei   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica e le modalita' di richiesta  e  di  rilascio  dei  medesimi
contrassegni identificativi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  1,  comma  75-vicies  quater,  primo
periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il  presente  decreto
disciplina le  modalita'  di  emissione,  richiesta  e  rilascio  dei
contrassegni   identificativi   dei   monopattini    a    propulsione
prevalentemente  elettrica  e  il  prezzo  di  vendita  dei  medesimi
contrassegni. 

                               Art. 2 
 
          Prezzo di vendita del contrassegno identificativo 
 
  1. Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno identificativo  per
i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' stabilito in
euro 8,66, sulla base della ripartizione  indicata  nell'allegato  A,
parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. Il prezzo di vendita dei contrassegni e' da versare  all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla  spesa
da destinare a compensazione del costo di produzione, con la quota di
maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita'  previste
dall'art. 208, comma 2, del codice della strada  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

                               Art. 3 
 
                  Modalita' di emissione, richiesta 
             e rilascio del contrassegno identificativo 
 
  1.  Il  contrassegno  identificativo  dei   monopattini,   che   in
considerazione delle caratteristiche intrinseche di  sicurezza  e  di
produzione e' da ritenere carta valori ai sensi  dell'art.  2,  comma
10-bis,  della  legge  13  luglio  1966,  n.   559,   e'   realizzato
dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  su  supporto   di
sicurezza con specifici materiali,  tecniche,  sistemi  e  procedure,
proprie delle carte valori, e con tecnologie anticontraffazione. 
  2.  Il  proprietario   del   monopattino   elettrico   che   accede
direttamente alla piattaforma telematica puo'  richiedere  il  ritiro
del   contrassegno   identificativo   presso   gli    uffici    della
Motorizzazione civile territorialmente competenti o presso gli  studi
di consulenza automobilistica. 
  3.  Ai  fini  del  rilascio  del  contrassegno  identificativo,   i
richiedenti effettuano,  mediante  il  sistema  di  pagamento  PagoPA
accessibile dalla piattaforma dei pagamenti del  Dipartimento  per  i
trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  il  versamento  dei   seguenti   importi   in   fase   di
presentazione dell'istanza: 
    a) il prezzo di vendita stabilito dal precedente art. 2,  pari  a
euro 8,66; 
    b) l'imposta  di  bollo  e  i  diritti  di  motorizzazione,  come
previsti  per  legge,   da   corrispondere   per   la   presentazione
dell'istanza. 
  4. Il  proprietario  di  piu'  monopattini  elettrici  che  intende
richiedere il rilascio dei contrassegni identificativi  per  ciascuno
di questi puo' presentare un'unica  istanza  cumulativa,  cosi'  come
previsto dalla vigente normativa sull'imposta di bollo. In tali casi,
il richiedente dei  contrassegni  esegue  il  pagamento  di  un'unica
imposta di bollo, di  cui  alla  lettera  b),  per  la  presentazione
dell'istanza cumulativa, il versamento corrispondente al prodotto tra
il numero dei contrassegni richiesti e il prezzo unitario di  vendita
di cui alla lettera  a)  e,  infine,  un  unico  versamento  pari  al
prodotto dei diritti di motorizzazione, di cui alla lettera  b),  per
il numero di contrassegni richiesti. 
  5. Nel caso di richiesta di ritiro del contrassegno  identificativo
presso  gli  studi  di  consulenza  automobilistica,  i   richiedenti
corrispondono altresi' la somma determinata dagli studi di consulenza
automobilistica nel rispetto di quanto previsto  dalla  normativa  di
riferimento vigente. 
  6. Con successivo decreto del direttore  generale  della  Direzione
generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti
e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da adottare entro novanta, giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   di   funzionamento   della
piattaforma  telematica  per  la  richiesta   e   il   rilascio   del
contrassegno identificativo. 
  7. L'obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di
dotarsi  di  apposito  contrassegno  identificativo,  ai  fini  della
circolazione   stradale,   trova   applicazione   a   decorrere   dal
sessantesimo giorno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
direttoriale di cui al comma 6,  al  fine  di  garantire  un  congruo
termine per  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 ottobre 2025 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2931 

                                                           Allegato A 
 
          Prezzo di vendita del contrassegno identificativo 
                    di cui all'art. 2 del decreto 
 
    Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno identificativo per i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica stabilito in euro
8,66 e' cosi' ripartito: 
      
 
=====================================================================
| Costo di produzione| IVA 22%|  Quota di maggiorazione |  Totale   |
+====================+========+=========================+===========+
|       € 5,03       | € 1,11 |         € 2,52          |  € 8,66   |
+--------------------+--------+-------------------------+-----------+

 

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