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Principio del legittimo affidamento: ambito e limiti di applicazione
Corte di Cassazione IV Sezione Penale - massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani
Sentenza n. 53352 del 28/11/2018
In tema di applicazione della responsabilità nel sinistro stradale, deve trovare applicazione il principio del legittimo affidamento, non dovendo, pertanto, aspettarsi e fronteggiare comportamenti imprudenti da parte degli altri conducenti. Il principio opposto, che pone la responsabilità a carico di tutti gli utenti della strada nei confronti dei comportamenti imprudenti altrui, e che va a limitare il legittimo affidamento, è da escludersi quando tale imprudenza non rientri nel limite della prevedibilità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto l’insussistenza del comportamento imprudente del ciclista che, nel percorrere una rotatoria, aveva urtato, con successiva caduta e lesioni personali, l’automobile che lo precedeva e che svoltava repentinamente a destra pur risultando dall’istruttoria che la stessa aveva l’indicatore di direzione sinistro acceso.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Sentenza 28 novembre 2018, n. 53352
Udienza 15/11/2018
Presidente: PICCIALLI
Relatore: MENICHETTI
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: F.L.
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
avverso la sentenza del 15/01/2018 del TRIBUNALE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore
E' presente l'avvocato PEROLINO FRANCO del foro di PESCARA in difesa della parte civile A.M. che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese e alla procura speciale.
E' presente l'avvocato BORGIA CESARE del foro di PESCARA in difesa di F.L. che insiste per l'accoglimento del ricorso.
E' presente l'avvocato BORGIA CESARE del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato Penale Sent. Sez. 4 Num. 53352 Anno 2018
NARDINOCCHI ROBERTA del foro di PESCARA in difesa del responsabile civile GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nomina ex art.102 cpp. 2
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice d'appello, con sentenza del 15 gennaio 2018, confermava integralmente la sentenza del Giudice di Pace in sede, con la quale F.L. era stato condannato alla pena di 500,00 euro di multa, oltre che, in solido con il responsabile civile Groupama Assicurazioni S.p.A., al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, quale responsabile del reato di lesioni colpose, perché, alla guida della sua autovettura, percorrendo il Lungomare xxxx, nell'effettuare un'improvvisa manovra di svolta a destra per uscire dalla rotatoria posta all'altezza di Viale xxxx, nonostante avesse precedentemente azionato l'indicatore di direzione sinistro, aveva attinto la bicicletta condotta da A.M., provocandone la caduta a terra e cagionandogli per colpa lesioni personali.
2. Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, l'autovettura condotta da F.L., percorrendo il Lungomare xxxx in Pescara, giungeva all'altezza della rotonda posta alla confluenza con il Viale xxxx, vi si immetteva ed iniziava a percorrerla con l'indicatore di direzione sinistro accesso, continuando ad occupare, per più della metà della rotatoria, la corsia di marcia sinistra, adiacente al centro della rotatoria stessa. Tale condotta induceva A.M., che procedeva in bicicletta nella direzione opposta rispetto a quella dell'imputato sul Lungomare xxxx, e che si immetteva nella rotatoria, dopo avere dato la precedenza a F.L, a tenersi sulla corsia destra della rotonda, ritenendo che il prevenuto avrebbe continuato a transitare sulla sinistra. Il F.L quindi, senza azionare l'indicatore di direzione destro, aveva svoltato improvvisamente a destra, per immettersi sul Viale xxxx, tagliando la strada ad A.M. ed urtando con la parte posteriore della propria autovettura la ruota anteriore della bicicletta, cagionando la caduta del ciclista e le conseguenti lesioni.
3. L'imputato ed il responsabile civile, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione, elevando due motivi, dal tenore identico e dunque sintetizzabili congiuntamente.
3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ricostruzione del sinistro. Sostengono infatti che le dichiarazioni rese dal teste F.L. sono del tutto inattendibili, posto che lo stesso, al momento dell'incidente, si trovava, casualmente, a fare jogging, attività inconciliabile con un'attenta osservazione di quanto accaduto, dovendosi pertanto escludere che lo stesso avesse potuto persino accorgersi di quale indicatore di direzione della vettura di F.L. risultasse acceso. Peraltro, la teste D.M.V., uscita da una vicina parafarmacia a prestare soccorso in occasione dell'urto, aveva affermato di non ricordare se vi fossero stati altri passanti accorsi a prestare soccorso, risultando poco verosimile che si fosse totalmente dimenticata di un soggetto, quale F.L. (teste), che addirittura aveva affermato di essersi avvicinato per prestare aiuto.
3.2. Con il secondo motivo, deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla colpa dell'imputato. Sostengono che F.L. aveva tenuto, nell'impegnare la rotatoria, una condotta conforme alle prescrizioni del codice della strada, e che il sinistro era addebitabile alla persona offesa, che aveva "tamponato" l'autovettura di F.L. nella parte posteriore sinistra, non rispettando la distanza di sicurezza né il segnale di dare la precedenza presente all'ingresso della rotatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Sono precluse, infatti, alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata ed altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).
3. Tanto ribadito, il Tribunale motiva ampiamente e logicamente circa la ricostruzione del sinistro e la colpa di F.L., valorizzando la testimonianza di F.L. (teste), la quale confermava pienamente la versione dei fatti data dalla persona offesa, non ponendosi, peraltro, come vorrebbero i ricorrenti, in contrasto con le dichiarazioni della teste D.M.V., che, infatti, ha semplicemente affermato di non ricordare se vi fossero altri passanti, senza escludere del tutto tale eventualità.
Né è poi emersa dall'istruttoria alcuna imprudenza del ciclista, che al più avrebbe potuto porsi come meramente concausale rispetto al sinistro, senza per ciò escludere la responsabilità di F.L. Per giurisprudenza costante, infatti, è questo un tipico caso in cui deve trovare applicazione il principio di affidamento, atteso che, in tema di circolazione stradale, detto principio trova sì un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché, però, questo comportamento imprudente rientri nel limite della prevedibilità (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997). Ebbene, nel caso odierno non è sostenibile che su A.M. gravasse l'obbligo di fronteggiare la repentina svolta a destra dell'imputato, dal momento che l'affidamento ingenerato da costui nei confronti della persona offesa, rafforzato dall'avere tenuto acceso l'indicatore di direzione sinistro, permetteva ad A.P. di non dovere prevedere un comportamento tanto imprudente quanto la brusca svolta a destra che ha determinato l'incidente.
Sul punto, la motivazione del Tribunale è ineccepibile.
4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile A.M. che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2018
Il Consigliere estensore Il Presidente
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