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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Procedimento sanzionatorio per violazione dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Regolamento 20 gennaio 2015

 

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS

 Articolo 1

Definizioni

a)  ”decreto istitutivo”: il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, istitutivo dell’Autorità di regolazione dei trasporti;

b)  ”Regolamento”: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

c) ”decreto legislativo”: il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

d) utorità”: l’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;

e) “vettore”: la persona fisica o giuridica, diversa dall’operatore turistico, dall’agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

f) “vettore esecutore”: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;

g) “stazione”: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell’accettazione, la sala d’attesa o la biglietteria;

h) ”fermata d’autobus”: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri;

i) “ente di gestione della stazione”: l’ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;

j) “operatore turistico”: l’organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

k) “agente di viaggio”: l’intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;

l) “venditore di biglietti”: l’intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;

m) “impresa”: il soggetto di cui alle precedenti lettere e), f), i), j), k) e l) destinatari dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;

n) “servizi regolari”: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;

o) “servizi occasionali”: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;

p) “Consiglio”: l’organo collegiale dell’Autorità;

q) “Uffici”: gli Uffici in cui si articola l’Autorità, di cui all’articolo 13 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità adottato con delibera n. 1 del16 ottobre 2013;

r) “SiTe”: il sistema telematica per l’invio e la gestione dei reclami da adottarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo;

s) “Regolamento sanzionatorio”: il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori adottato dall’Autorità con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014.

 Articolo 2

Ambito Di Applicazione

1.            Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all’adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l’adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all’articolo 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

2.            L’Autorità può rilevare infrazioni legate a un’inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un’inadempienza sistematica e erga omnes dell’impresa. 

Articolo 3

Presentazione del Reclamo all’Autorità

1.            L’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell’Allegato A al presente regolamento.

2.            A pena di irricevibilità, il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata o via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it oppure via posta elettronica semplice all’indirizzo: reclami.bus@autorita-trasporti.it. A partire dall’entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo.

3.            Il reclamo all’Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all’impresa o se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo all’impresa.

4.            Nei casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, resta impregiudicata la possibilità di presentare nuovamente il reclamo, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente articolo.

5.            Le norme  del presente articolo si applicano anche ai reclami relativi ai servizi regolari di competenza regionale e locale inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Articolo 4

Attività Preistruttoria

1.            Ai fini della verifica dei reclami presentati, l’Autorità può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il rispetto delle carte dei servizi.

2.            Il Responsabile dell’Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria. Il Responsabile dell’Ufficio competente, qualora non ritenga di disporre, con motivazione sintetica, l’archiviazione immediata per i casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità previsti dall’articolo 3, commi 1, 2 e 3, propone al Consiglio:

a) l’archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3;

b) l’avvio del procedimento, predisponendo lo schema di atto di contestazione di cui al successivo articolo 5, comma 1. 

Articolo 5

Avvio del Procedimento e Contestazione della Violazione

1.            Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall’Ufficio in seguito all’attività di cui all’articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l’avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.

2.            L’atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all’impresa con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l’indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento, l’Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà.

3.            L’atto di contestazione deve altresì contenere l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell’atto di contestazione.

4.            Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l’atto di contestazione reca anche l’intimazione a porre fine all’infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all’articolo 7, comma 3, si intendono prorogati di quaranta giorni.

5.            L’ottemperanza all’intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.

6.            Resta salva in ogni caso la possibilità per l’Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all’articolo 10.

7.            Il Responsabile dell’Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un’informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati. 

Articolo 6

Termini del Procedimento

1.            Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8.

2.            Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l’attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo articolo 9 al Consiglio, competente per l’irrogazione della sanzione.

3.            I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell’articolo 7. 

Articolo 7

Attività Istruttoria

1.            Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell’Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all’istruttoria.

2.            La richiesta dell’Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:

        a) i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti;

        b) lo scopo della richiesta;

        c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento;

        d) le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento;

        e) le sanzioni eventualmente applicabili.

3.            La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell’articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:

        a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l’Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

        b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell’incarico al perito alla data di protocollo in cui l’Autorità riceve la relazione peritale. 

Articolo 8

Partecipazione al Procedimento

1.            L’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio invia le proprie deduzioni scritte e i documenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.

2.            L’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio.

3.            L’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, l’audizione personale in merito agli addebiti contestati. L’audizione viene comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni e si tiene dinanzi al responsabile del procedimento. L’impresa che ne faccia richiesta può comparire tramite legale rappresentante o procuratore speciale informati sui fatti. Il verbale dell’audizione è redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento o da altro funzionario all’uopo delegato dal Responsabile dell’Ufficio nonché dal rappresentante e/o procuratore della parte. Una copia del verbale viene consegnata alla parte sentita in audizione. 

Articolo 9

Conclusione dell’istruttoria e Provvedimenti Sanzionatori

1.            Il Responsabile dell’Ufficio trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa all’istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

2.            Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l’archiviazione del procedimento.

3.            Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell’Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all’articolo 6, comma 1.

4.            Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l’espressa indicazione del termine per ricorrere all’autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all’impresa destinataria con le forme di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 

Articolo 10

Misure Cautelari e Impegni

1.            L’Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione, a un sommario esame, della sussistenza di violazioni di cui all’articolo 2.1 il cui accertamento è di sua competenza può, d’ufficio, deliberare con atto motivato, l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 37, comma 3 lettera f) del decreto istitutivo, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio.

2.            Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l’indicazione del termine di efficacia delle stesse e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di 30 giorni dall’adozione della misura cautelare.

3.            Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.

4.            In materia di impegni, si applica la disciplina prevista dal Regolamento sanzionatorio. 

Articolo 11

Comunicazione dei Provvedimenti

1.            L’Ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio e  a comunicare i provvedimenti di archiviazione  nelle forme previste dal Regolamento sanzionatorio. 

Articolo 12

Termini per il Pagamento della Sanzione

1.            Il pagamento della sanzione pecuniaria è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.

2.            Scaduto il termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.

3.            In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 

Articolo 13

Criteri per la Determinazione della Sanzione

Le sanzioni irrogate dall’Autorità ai sensi del presente regolamento sono calcolate sulla base dei criteri indicati dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo. 

Articolo 14

Segreto D’ufficio

1.            Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 4 sono coperte dal segreto d’ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l’esercizio dei poteri attribuiti all’Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge. 

Articolo 15

Monitoraggio e Indagini Conoscitive. Richiesta di Informazioni e Ispezioni.

1.            L’Autorità può in ogni momento, anche con cadenza periodica, monitorare l’adempimento ad opera delle imprese della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus. A tal fine può avviare anche indagini conoscitive.

2.            L’Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni. 

Articolo 16

Disposizioni Finali

1.            Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio ai principi della legge 8 agosto 1990 n. 241, alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabili, e al Regolamento sanzionatorio.

2.            Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell’Autorità. 

20 gennaio 2015                                                                                                               Andrea Camanzi