• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Procedura di esecuzione dell'alcoltest

Corte di Cassazione, VI Sezione Civile
Ordinanza 7 gennaio 2021, n. 28 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Accertamento della guida in stato di ebbrezza – procedura alcoltest – avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore – sussiste – attesa di un tempo di 23/29 minuti dall’avviso – non sussiste

Prima dell’effettuazione dell’alcoltest, gli agenti accertatori devono avvertire la persona sottoposta all’accertamento alcolemico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Tale dovere non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test.

Non è previsto da nessuna norma del Codice della Strada né da alcuna norma processuale, né è stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che una volta dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall'avviso stesso prima di procedere all'esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l'esame non può essere utilizzato ai fini dell'accertamento dell'illecito di cui all'art. 186 comma 2., lett. a).

(…)

-il Comune di Magliano Veneta ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che conferma l'annullamento del verbale di contestazione della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett.a) C.d.S. per avere ritenuto invalido il rilevamento dell'alcol effettuato alle 12.10 senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall'avviso effettuato all'interessato

alle 11.50 di farsi assistere da un difensore di fiducia;

-la cassazione e chiesta sulla base di cinque motivi;

-non ha svolto attività difensiva l'intimato G.O.;

considerato che:

- con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art.  360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 186, comma 4, C.d.S., art. 354 cod. proc. pen., art.356 cod. proc. pen., art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per avere il giudice d'appello assunto a parametro normativo disposizioni che si applicano solo alle procedure sanzionatorie sconfinanti dell'illecito penale e non a quelle di rilevanza amministrativa;

-con ii secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. , la violazione del combinato disposto degli artt. artt. 186, comma 4, C.d.S.,  art.  354 cod. proc. pen., art.356 cod. proc. pen., art.  114  disp.  att.  cod. proc. pen., per avere sostenuto che la  pattuglia  avrebbe  dovuto prima di sottoporre l'O. a prova alcolimetrica attendere un tempo compreso fra 23 e 29 minuti dal rilascio dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ;

-con ii terzo motivo si denuncia, in relazione  all'art.  360,  comma 1, n.4, cod. proc. civ., la censura svolta nei precedenti motivi primo e secondo, la quale viene in tale mezzo articolata dal punto di vista della nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione;

-con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ ., la violazione del combinato disposto degli artt. 186, comma 4, C.d.S., art. 354 cod. proc. pen., art.356 cod. proc. pen., art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per avere erroneamente ritenuto che fra l'avviso ai  sensi  dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e la sottoposizione dell'O. al test alcolimetrico sia passato un intervallo temporale di venti minuti anziché uno ma1ggiore essendo stato rilasciato ii primo avviso alle ore 11.40/11..45;

-con ii quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per apparenza della motivazione in relazione all'assunto che nell'iter accertativo ex art. 186 comma 4 C.d.S. , l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. può essere valorizzato solo se rilasciato dopa ii pre-test quale termine utile di decorrenza dell'intervallo di 23/29 minuti quale intervallo 

temporale da attendere prima di dare avvio all'esame alcolimetrico;

 

- i motivi, tutti logicamente connessi possono essere valutati congiuntamente e sono fondati;

- in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 C.d.S. e dell'art.379 del Regolamento del Cadice della strada, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la  polizia  giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Zanutto, Rv. 25861401);

-in particolare e stato chiarito (cfr. Cass. 41178/2017) che la disciplina di cui agli artt.  354 e 356 cod. proc. pen. impone che  al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia data avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore;  ma  ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test;

-e stato altresì precisato - in relazione ad una fattispecie nella quale, dal momento in cui l'imputato si trovava alla guida  e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29  minuti  -  che il  decorso  di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico e inevitabile e  non  incide sulla validità del rilevamento alcolemico  (cfr.  Cass. 21991/2012) ed ii principio e stato ribadito in una fattispecie in  cui l'intervallo temporale era stato di trenta minuti (Cass. 13999/2014);

-ciò posto, tuttavia, va osservato che, diversamente da quanta sostenuto nella sentenza impugnata a pag. 3, non e previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali sin qui richiamate ne è stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimità pure richiamata dalla pronuncia impugnata [cfr. Cass. 21991/2013 (rectius 2012), e n. 13999/2014] che, una volta data l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall'avviso stesso prima di procedere all'esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l'esame non può essere utilizzato ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art. 186 comma 2., lett. a);

-peraltro, nel caso di specie l'opponente non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato della  suddetta facoltà, avendo fondato l'opposi2:ione sull'assunto che o verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l'arrivo  del difensore, tesi che la giurisprudenza ha già chiarito essere infondata;

- in considerazione di quanta sin qui considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di altro magistrato che riesaminerà l'opposizione alla  luce dei sopra  richiamati principi di diritto e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

                                                                 P.Q.M.

La Corte accoglie per quanta di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della  Sesta  sezione civile-2 il 10 luglio 2020.

Il Presidente 

Luigi Giovanni Lombardi

Depositato in Cancelleria 7 gennaio 2021