- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata
Decreto del Ministero dei Trasporti
24 ottobre 2007
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 24 ottobre 2007 -
Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle
proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti
per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura
controllata.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate
deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali
trasporti, stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con
legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49
che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta'
isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura
controllata;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio
1984 relativo a «Mezzi di trasporto in regime di temperatura
controllata»;
Considerato l'opportunita' di adeguare la disciplina per la nomina
degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle
carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali
o nazionali in regime di temperatura controllata alle innovate
esigenze del settore, perseguendo nel contempo l'obiettivo della
semplificazione delle procedure;
Ritenuto inoltre di adeguare il sistema di controllo alla nuova
organizzazione, centrale e periferica, del Ministero dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne le procedure per la nomina degli
esperti per i controlli da effettuare in conformita' a quanto
prescritto nei paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2
dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili
in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).
Le predette figure professionali sono di seguito nominate quali
esperti.
2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede alla verifica
dei requisiti e alla valutazione dei candidati ad esperto mediante
una prova di idoneita' da espletarsi secondo quando disposto dal
presente decreto.
3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede ad indire le
sessioni di prova per la valutazione dell'idoneita' degli esperti con
proprio bando, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto
1. I candidati per essere ammessi alla prova per la valutazione
dell'idoneita' ad esperto devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea in ingegneria, ovvero laurea triennale in ingegneria,
ovvero diploma di perito tecnico industriale; ciascun titolo deve
essere stato conseguito con votazione equipollente al minimo di 8/10.
In alternativa e' richiesta laurea in ingegneria con attestazione di
docenza in materia di termodinamica, rilasciato da un universita'
italiana, per un periodo non inferiore a cinque anni anche non
continuativo nell'arco temporale degli ultimi dieci anni, presso la
stessa universita'. La predetta attestazione sostituisce la
rispondenza al punto c);
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) aver svolto, attivita' di direzione o progettazione tecnica
nel settore delle costruzioni ovvero negli allestimenti di
equipaggiamenti per carrozzerie isotermiche, per un periodo non
inferiore a:
i. due anni per titolari di laurea in ingegneria;
ii. tre anni per titolari di laurea triennale in ingegneria;
iii. cinque anni, per titolari di diploma di perito tecnico
industriale;
anche non continuativo, nell'arco temporale degli ultimi dieci anni.
In alternativa e' richiesto di aver svolto attivita' di conduzione e
verbalizzazione, in media di almeno tre prove al mese, per un periodo
continuativo non inferiore a cinque anni, secondo la normativa
tecnica A.T.P. presso una stazione di prova autorizzata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404;
d) avere raggiunto la maggiore eta';
e) essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato con cui sia
operante una specifica condizione di reciprocita';
f) non essere, ne' essere stato sottoposto a misure restrittive
di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
g) non essere, ne essere stato interdetto o inabilitato o
dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
h) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla prova di idoneita' ad esperto.
3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato alla prova di
idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati.
Art. 3.
Domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto
1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto deve
essere inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altra forma di presentazione, al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del bando di esame.
2. Alla domanda di esame deve essere allegata una delle seguenti
attestazioni, resa sotto la personale responsabilita':
a) dal legale rappresentante della casa costruttrice di
carrozzerie isotermiche di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2;
b) dal direttore della stazione di prova di cui al punto c) del
comma 1 dell'art. 2;
c) dal preside della facolta' interessata di cui al punto a) del
comma 1 dell'art. 2.
3. L'amministrazione puo' effettuare riscontri sulla documentazione
presentata e sulle dichiarazioni allegate alla domanda.
Art. 4.
Prova d'idoneita'
1. La prova di idoneita' consiste in un colloquio finalizzato
all'accertamento della conoscenza degli argomenti indicati
nell'allegato 1. Gli ingegneri docenti di cui a punto a) del comma 1
dell'art. 2 sono esentati dal sostenere le parti I, II e III de
programma descritto nell'allegato 1.
2. La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si effettuera'
la prova di idoneita' sara' resa nota dal Dipartimento per i
trasporti terrestri mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Al termine di ogni prova di idoneita', sara' affisso l'elenco
dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione
dell'esito.
Art. 5.
Commissioni per l'idoneita' ad esperto
1. Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri nomina una o
piu' commissioni per la prova di idoneita', di cui al comma 2 del
presente articolo, in relazione ad esigenze operative.
2. Le commissioni per la prova di idoneita' ad esperto, sono
composte da un dirigente tecnico del Dipartimento per i trasporti
terrestri con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici del
Ministero dei trasporti, di cui due con qualifica non inferiore a
ingegnere coordinatore ed uno con qualifica non inferiore ad
ingegnere o funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per
ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti.
3. Non possono far parte della commissione d'esame persone per le
quali sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
4. I componenti tecnici delle commissioni delle prove di idoneita'
possono, a loro domanda, acquisire la nomina di esperto a condizione
che abbiano la disponibilita' di un locale di prova di cui al punto
b) del comma 1, art. 6 del presente decreto.
Art. 6.
Nomina degli esperti
1. La nomina ad esperto avviene, su domanda dell'interessato previa
verifica dei seguenti requisiti:
a) superamento della prova di idoneita' ad esperto di cui agli
articoli 2, 3 e 4 del presente decreto da non piu' di due anni;
b) disponibilita' di un locale di prova di superficie e volume
adeguati ad effettuare le prove di cui ai paragrafi 29 e 49
dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P., attrezzato con la
strumentazione necessaria ed idonea per i rilievi prescritti ai
predetti paragrafi. Le caratteristiche dei locali, delle attrezzature
e le procedure operative sono riportate nell'allegato 2 al presente
decreto;
c) certificazione di accreditamento secondo le norme della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per ogni locale di prova attrezzato con
l'idonea strumentazione per le specifiche prove;
d) verifica iniziale di cui al successivo art. 7;
e) dichiarazione di essere in possesso di tutte le certificazioni
tecniche ed amministrative previste dalla legislazione vigente per il
tipo di attivita' e di prove.
Art. 7.
Verifica dell'attivita'
1. I locali di prova attrezzati con l'idonea strumentazione per le
specifiche prove sono soggetti ad una verifica iniziale condotta da
una commissione ispettiva composta da un funzionario della direzione
generale per la motorizzazione e da un funzionario del S.I.I.T.,
operante in una stazione di prova A.T.P. del Ministero dei trasporti.
Sono a carico dei richiedenti gli oneri derivanti per
l'effettuazione della verifica iniziale.
2. L'esito favorevole, di cui al comma 1 e' propedeutica alla
nomina dell'esperto.
3. Gli esperti, ottenuta la nomina, possono operare in non piu' di
tre locali di prova nella loro disponibilita', dei quali almeno due
ricadenti nel territorio di competenza di un medesimo S.I.I.T.
4. L'attivita' degli esperti e' soggetta alla vigilanza dei S.I.I.T
e l'effettuazione delle prove deve essere comunicata con almeno sette
giorni di anticipo al direttore dello stesso S.I.I.T. competente con
riferimento alla localita' di effettuazione della prova. Con cadenza
trimestrale gli esperti comunicano ai competenti S.I.I.T. l'elenco
delle prove effettuate.
5. Presso il competente ufficio della Direzione generale per la
motorizzazione e' tenuto un elenco degli esperti e dei relativi
locali in cui operano.
Art. 8.
Norme transitorie e finali
1. Gli esperti che hanno conseguito la nomina in data antecedente a
quello di pubblicazione del presente decreto devono:
a) entro due anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto adeguarsi a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del
presente decreto;
b) entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto adeguare i locali di prova con le rispettive strumentazioni
alle disposizioni di cui al precedente punto b) e c), comma 1, art.
6.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 1984, n. 1183
e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.
Art. 10.
Misure di salvaguardia dell'amministrazione
1. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che sono
venuti meno i requisiti richiesti dal presente decreto o che
l'attivita' svolta non risulta conforme alla normativa internazionale
e nazionale A.T.P., il capo del Dipartimento per i trasporti
terrestri procede alla sospensione dell'attivita' dell'esperto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2007
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 354
Allegato 1
ELENCO DEGLI ARGOMENTI DI CUI ALL'Art. 4, COMMA 1
Parte I. Elementi di termodinamica.
Calore e temperatura.
Variazione della temperatura e misura della temperatura.
Scale: Celsius, Fahrehneit e Kelvin.
Tipi di termometri e loro caratteristiche.
Perturbazione di un termometro (errore sistematico).
Sensibilita'. Prontezza. Costante di tempo del termometro.
Termometri a termocoppia.
Compensazione della termocoppia.
Procedimento di misura. Errori di misura. Analisi dei dati.
Capacita' termica, calore specifico.
Calori latenti di fusione e di evaporazione.
Sistema termodinamico chiuso, aperto, isolato.
Proprieta' dei sistemi termodinamici.
Le trasformazioni.
Diagramma di stato T-v, p-v, p-T.
L'equazione di stato dei gas perfetti.
Primo principio della termodinamica.
Energia interna ed entalpia di solidi e liquidi.
Secondo principio della termodinamica.
Conversione di calore in lavoro.
Il concetto di rendimento termodinamico di un motore termico.
Trasformazioni reversibili e irreversibili.
Il ciclo di Carnot: teorema di Carnot e rendimento del ciclo di
Carnot.
La definizione della grandezza entropia.
Parte II. Trasmissione del calore.
La conduzione termica.
Generalita' sulla conduzione.
Modalita' di misura della conducibilita' termica dei materiali.
Gli isolanti termici.
Conduzione termica in regime stazionario.
Trasmissione del calore attraverso pareti piane.
Concetto di resistenza termica.
Pareti piane multistrato.
Il coefficiente di trasmissione globale di una parete.
Conduzione termica in regime variabile.
La convezione.
Generalita' sulla convezione. Il coefficiente di convezione.
La convezione forzata.
La convezione forzata su lastre piane.
La convezione naturale.
La convezione naturale su superfici piane.
L'irraggiamento.
Generalita' sull'irraggiamento.
Comportamento dei corpi nei confronti della radiazione incidenti.
Grandezze caratteristiche dell'emissione per irraggiamento.
Parte III. Elementi di termodinamica applicata.
Cicli degli impianti motori termici.
Cicli inversi: il ciclo frigorifero.
Il ciclo di Carnot come ciclo frigorifero di riferimento.
Il ciclo frigorifero a compressione di vapore.
I fluidi refrigeranti.
Parte IV. Carrozzerie isotermiche.
Generalita' sulle carrozzerie isotermiche.
Materiali ed elementi costruttivi delle carrozzerie isotermiche
anche in relazione alle proprie esperienze acquisite.
Parte V. Norme di riferimento per il trasporto delle derrate
deteriorabili e dei mezzi speciali da usare per tali trasporti
(A.T.P.).
Normativa internazionale: accordo relativo ai trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da
usare per tali trasporti (A.T.P.), legge 2 maggio 1977, n. 264,
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 6 giugno 1977 con particolare
riferimento all'allegato 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404
«Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264,
concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da
usare per tali trasporti (A.T.P.)», con allegati, concluso a Ginevra
il 1° settembre 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 24 agosto 1979).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327
«Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modifiche, in materia di disciplina della produzione e
della vendita di sostanze alimentari e delle bevande» (Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980).
Provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti in merito al
trasporto delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare
per tali trasporti (A.T.P.).
Allegato 2
LOCALE DI PROVA
A) Dimensioni.
1. Larghezza lato ingresso non inferiore a 5 m.
2. Lunghezza non inferiore a 15 m.
3. Ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non
inferiore a 3,00 m e 4,50 m.
B) Condizionamento termico.
1. Nel locale di prova deve essere garantita una temperatura
interna media non inferiore a +15 C (La verifica che il locale di
prova rispetti la suddetta condizione di temperatura deve essere
effettuata almeno ogni 2 anni).
C) Strumentazione.
1. Metro.
2. Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento.
3. Due strumenti per la registrazione automatica di almeno 24
temperature ciascuno, lo strumento deve essere programmabile per i
seguenti intervalli di stampa:
minore o uguale a 15 minuti per i mezzi frigoriferi;
minore o uguale a 60 minuti per i mezzi refrigeranti o
caloriferi.
Gli strumenti possono essere atti alla registrazione
contemporanea delle temperature di piu' di un veicolo sottoposto a
prova.
Gli strumenti devono consentire la stampa di due separati e
leggibili diagrammi continui temperatura-tempo di rilevazione delle
temperature medie interne ed esterne. Le scale devono essere lineari
e devono consentire l'apprezzamento dei dati piu' significativi (ad
esempio i cicli dovuti al funzionamento del termostato).
4. Almeno 48 sonde per il rilievo di temperatura.
5. Termometro di precisione (+/- 0,2 °C).
6. Impianto per lo smaltimento dei gas di scarico per il
funzionamento dei gruppi frigoriferi trascinati dal motore del
veicolo e sistema di raffreddamento del i radiatore/i del veicolo.
7. Lampada di potenza non inferiore a 150 W.
8. La strumentazione elencata ai precedenti punti e' sottoposta
ad un programma di manutenzione e taratura documentata su un apposito
registro.
9. Archivio dell'attivita' effettuata in cui sia reperibile la
documentazione per dieci anni.