• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata

Decreto del Ministero dei Trasporti
24 ottobre 2007

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 ottobre 2007 -

Procedure   per  la  nomina  degli  esperti  per  i  controlli  delle
proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti
per  trasporti  internazionali  o  nazionali in regime di temperatura
controllata.

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'accordo  relativo  ai  trasporti internazionali di derrate
deteriorabili   ed   ai  veicoli  speciali  da  utilizzare  per  tali
trasporti,  stipulato  a  Ginevra  il 1° settembre 1970, recepito con
legge  2 maggio  1977,  n. 264, ed in particolare i paragrafi 29 e 49
che  consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta'
isotermiche   dei   mezzi  di  trasporto  in  regime  di  temperatura
controllata;
  Visti  gli  articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio
1984  relativo  a  «Mezzi  di  trasporto  in  regime  di  temperatura
controllata»;
  Considerato  l'opportunita' di adeguare la disciplina per la nomina
degli  esperti  per  i  controlli  delle proprieta' isotermiche delle
carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali
o  nazionali  in  regime  di  temperatura  controllata  alle innovate
esigenze  del  settore,  perseguendo  nel  contempo l'obiettivo della
semplificazione delle procedure;
  Ritenuto  inoltre  di  adeguare  il sistema di controllo alla nuova
organizzazione, centrale e periferica, del Ministero dei trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto concerne le procedure per la nomina degli
esperti  per  i  controlli  da  effettuare  in  conformita'  a quanto
prescritto  nei  paragrafi 29  e  49  dell'allegato  1,  appendice  2
dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili
in  relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).
Le  predette  figure  professionali  sono  di  seguito nominate quali
esperti.
  2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede alla verifica
dei  requisiti  e  alla valutazione dei candidati ad esperto mediante
una  prova  di  idoneita'  da  espletarsi secondo quando disposto dal
presente decreto.
  3.  Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede ad indire le
sessioni di prova per la valutazione dell'idoneita' degli esperti con
proprio   bando,   da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

       
     
                               Art. 2.

    Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto
  1.  I  candidati  per  essere ammessi alla prova per la valutazione
dell'idoneita'  ad  esperto  devono  essere  in possesso dei seguenti
requisiti:
    a) laurea  in  ingegneria, ovvero laurea triennale in ingegneria,
ovvero  diploma  di  perito  tecnico industriale; ciascun titolo deve
essere stato conseguito con votazione equipollente al minimo di 8/10.
In  alternativa e' richiesta laurea in ingegneria con attestazione di
docenza  in  materia  di  termodinamica, rilasciato da un universita'
italiana,  per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque anni anche non
continuativo  nell'arco  temporale degli ultimi dieci anni, presso la
stessa   universita'.   La   predetta   attestazione  sostituisce  la
rispondenza al punto c);
    b) abilitazione all'esercizio della professione;
    c) aver  svolto,  attivita'  di direzione o progettazione tecnica
nel   settore   delle   costruzioni   ovvero  negli  allestimenti  di
equipaggiamenti  per  carrozzerie  isotermiche,  per  un  periodo non
inferiore a:
      i. due anni per titolari di laurea in ingegneria;
      ii. tre anni per titolari di laurea triennale in ingegneria;
      iii.  cinque  anni,  per  titolari di diploma di perito tecnico
industriale;
anche  non continuativo, nell'arco temporale degli ultimi dieci anni.
In  alternativa e' richiesto di aver svolto attivita' di conduzione e
verbalizzazione, in media di almeno tre prove al mese, per un periodo
continuativo  non  inferiore  a  cinque  anni,  secondo  la normativa
tecnica  A.T.P. presso una stazione di prova autorizzata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404;
    d) avere raggiunto la maggiore eta';
    e) essere  cittadino  italiano,  o  cittadino di uno Stato membro
dell'Unione  europea,  ovvero  cittadino  di  uno  Stato  con cui sia
operante una specifica condizione di reciprocita';
    f) non  essere,  ne' essere stato sottoposto a misure restrittive
di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
    g) non  essere,  ne  essere  stato  interdetto  o  inabilitato  o
dichiarato  fallito,  ovvero  non  avere  in  corso  procedimento per
dichiarazione di fallimento;
    h) non  avere  riportato  condanne  per delitti non colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice  di  procedura  penale, salvo che non sia intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione.
  2.  I  requisiti  prescritti  devono  essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione alla prova di idoneita' ad esperto.
  3.   L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  del  candidato  alla prova di
idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati.

       
     
                               Art. 3.

      Domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto
  1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto deve
essere inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione  di  qualsiasi altra forma di presentazione, al competente
ufficio  del Dipartimento per i trasporti terrestri, entro il termine
perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del bando di esame.
  2.  Alla  domanda  di esame deve essere allegata una delle seguenti
attestazioni, resa sotto la personale responsabilita':
    a) dal   legale   rappresentante   della   casa  costruttrice  di
carrozzerie isotermiche di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2;
    b) dal  direttore  della stazione di prova di cui al punto c) del
comma 1 dell'art. 2;
    c) dal  preside della facolta' interessata di cui al punto a) del
comma 1 dell'art. 2.
  3. L'amministrazione puo' effettuare riscontri sulla documentazione
presentata e sulle dichiarazioni allegate alla domanda.

       
     
                               Art. 4.

                          Prova d'idoneita'
  1.  La  prova  di  idoneita'  consiste  in un colloquio finalizzato
all'accertamento    della   conoscenza   degli   argomenti   indicati
nell'allegato  1. Gli ingegneri docenti di cui a punto a) del comma 1
dell'art.  2  sono  esentati  dal  sostenere  le parti I, II e III de
programma descritto nell'allegato 1.
  2.  La  data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si effettuera'
la  prova  di  idoneita'  sara'  resa  nota  dal  Dipartimento  per i
trasporti   terrestri   mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
  3.  Al  termine  di ogni prova di idoneita', sara' affisso l'elenco
dei  candidati  che  hanno  sostenuto  la  prova,  con  l'indicazione
dell'esito.

       
     
                               Art. 5.

               Commissioni per l'idoneita' ad esperto
  1.  Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri nomina una o
piu'  commissioni  per  la  prova di idoneita', di cui al comma 2 del
presente articolo, in relazione ad esigenze operative.
  2.  Le  commissioni  per  la  prova  di  idoneita' ad esperto, sono
composte  da  un  dirigente  tecnico del Dipartimento per i trasporti
terrestri  con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici del
Ministero  dei  trasporti,  di  cui due con qualifica non inferiore a
ingegnere   coordinatore  ed  uno  con  qualifica  non  inferiore  ad
ingegnere  o  funzionario  tecnico,  con  funzioni di segretario. Per
ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti.
  3.  Non  possono far parte della commissione d'esame persone per le
quali   sussistano   motivi   di   incompatibilita'  ai  sensi  degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
  4.  I componenti tecnici delle commissioni delle prove di idoneita'
possono,  a loro domanda, acquisire la nomina di esperto a condizione
che  abbiano  la disponibilita' di un locale di prova di cui al punto
b) del comma 1, art. 6 del presente decreto.

       
     
                               Art. 6.

                        Nomina degli esperti
  1. La nomina ad esperto avviene, su domanda dell'interessato previa
verifica dei seguenti requisiti:
    a) superamento  della  prova  di idoneita' ad esperto di cui agli
articoli 2, 3 e 4 del presente decreto da non piu' di due anni;
    b) disponibilita'  di  un  locale di prova di superficie e volume
adeguati  ad  effettuare  le  prove  di  cui  ai  paragrafi 29  e  49
dell'allegato  1,  appendice 2 dell'accordo A.T.P., attrezzato con la
strumentazione  necessaria  ed  idonea  per  i  rilievi prescritti ai
predetti paragrafi. Le caratteristiche dei locali, delle attrezzature
e  le  procedure operative sono riportate nell'allegato 2 al presente
decreto;
    c) certificazione  di accreditamento secondo le norme della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per ogni locale di prova attrezzato con
l'idonea strumentazione per le specifiche prove;
    d) verifica iniziale di cui al successivo art. 7;
    e) dichiarazione di essere in possesso di tutte le certificazioni
tecniche ed amministrative previste dalla legislazione vigente per il
tipo di attivita' e di prove.

       
     
                               Art. 7.

                       Verifica dell'attivita'
  1.  I locali di prova attrezzati con l'idonea strumentazione per le
specifiche  prove  sono soggetti ad una verifica iniziale condotta da
una  commissione ispettiva composta da un funzionario della direzione
generale  per  la  motorizzazione  e  da un funzionario del S.I.I.T.,
operante in una stazione di prova A.T.P. del Ministero dei trasporti.
  Sono   a   carico   dei   richiedenti   gli   oneri  derivanti  per
l'effettuazione della verifica iniziale.
  2.  L'esito  favorevole,  di  cui  al  comma 1 e' propedeutica alla
nomina dell'esperto.
  3.  Gli esperti, ottenuta la nomina, possono operare in non piu' di
tre  locali  di prova nella loro disponibilita', dei quali almeno due
ricadenti nel territorio di competenza di un medesimo S.I.I.T.
  4. L'attivita' degli esperti e' soggetta alla vigilanza dei S.I.I.T
e l'effettuazione delle prove deve essere comunicata con almeno sette
giorni  di anticipo al direttore dello stesso S.I.I.T. competente con
riferimento  alla localita' di effettuazione della prova. Con cadenza
trimestrale  gli  esperti  comunicano ai competenti S.I.I.T. l'elenco
delle prove effettuate.
  5.  Presso  il  competente  ufficio della Direzione generale per la
motorizzazione  e'  tenuto  un  elenco  degli  esperti e dei relativi
locali in cui operano.

       
     
                               Art. 8.

                     Norme transitorie e finali
  1. Gli esperti che hanno conseguito la nomina in data antecedente a
quello di pubblicazione del presente decreto devono:
    a) entro  due  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente
decreto  adeguarsi  a  quanto  previsto  dal  comma 3 dell'art. 7 del
presente decreto;
    b) entro  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente
decreto  adeguare  i locali di prova con le rispettive strumentazioni
alle  disposizioni  di cui al precedente punto b) e c), comma 1, art.
6.

       
     
                               Art. 9.

                             Abrogazioni
  1.  Il decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 1984, n. 1183
e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.

       
     
                              Art. 10.

             Misure di salvaguardia dell'amministrazione
  1.  Nel  caso  in cui, nel corso dei controlli, si accerti che sono
venuti  meno  i  requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  o  che
l'attivita' svolta non risulta conforme alla normativa internazionale
e  nazionale  A.T.P.,  il  capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri procede alla sospensione dell'attivita' dell'esperto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2007
                                                 Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 354

       
     
                                                           Allegato 1

          ELENCO DEGLI ARGOMENTI DI CUI ALL'Art. 4, COMMA 1
Parte I. Elementi di termodinamica.
    Calore e temperatura.
    Variazione della temperatura e misura della temperatura.
    Scale: Celsius, Fahrehneit e Kelvin.
    Tipi di termometri e loro caratteristiche.
    Perturbazione    di    un    termometro   (errore   sistematico).
Sensibilita'. Prontezza. Costante di tempo del termometro.
    Termometri a termocoppia.
    Compensazione della termocoppia.
    Procedimento di misura. Errori di misura. Analisi dei dati.
    Capacita' termica, calore specifico.
    Calori latenti di fusione e di evaporazione.
    Sistema termodinamico chiuso, aperto, isolato.
    Proprieta' dei sistemi termodinamici.
    Le trasformazioni.
    Diagramma di stato T-v, p-v, p-T.
    L'equazione di stato dei gas perfetti.
    Primo principio della termodinamica.
    Energia interna ed entalpia di solidi e liquidi.
    Secondo principio della termodinamica.
    Conversione di calore in lavoro.
    Il concetto di rendimento termodinamico di un motore termico.
    Trasformazioni reversibili e irreversibili.
    Il  ciclo  di Carnot: teorema di Carnot e rendimento del ciclo di
Carnot.
    La definizione della grandezza entropia.
Parte II. Trasmissione del calore.
La conduzione termica.
    Generalita' sulla conduzione.
    Modalita' di misura della conducibilita' termica dei materiali.
    Gli isolanti termici.
    Conduzione termica in regime stazionario.
    Trasmissione del calore attraverso pareti piane.
    Concetto di resistenza termica.
    Pareti piane multistrato.
    Il coefficiente di trasmissione globale di una parete.
    Conduzione termica in regime variabile.
La convezione.
    Generalita' sulla convezione. Il coefficiente di convezione.
    La convezione forzata.
    La convezione forzata su lastre piane.
    La convezione naturale.
    La convezione naturale su superfici piane.
L'irraggiamento.
    Generalita' sull'irraggiamento.
    Comportamento dei corpi nei confronti della radiazione incidenti.
    Grandezze caratteristiche dell'emissione per irraggiamento.
Parte III. Elementi di termodinamica applicata.
    Cicli degli impianti motori termici.
    Cicli inversi: il ciclo frigorifero.
    Il ciclo di Carnot come ciclo frigorifero di riferimento.
    Il ciclo frigorifero a compressione di vapore.
    I fluidi refrigeranti.
Parte IV. Carrozzerie isotermiche.
    Generalita' sulle carrozzerie isotermiche.
    Materiali  ed  elementi costruttivi delle carrozzerie isotermiche
anche in relazione alle proprie esperienze acquisite.
Parte  V.  Norme  di  riferimento  per  il  trasporto  delle  derrate
deteriorabili  e  dei  mezzi  speciali  da  usare  per tali trasporti
(A.T.P.).
    Normativa   internazionale:   accordo   relativo   ai   trasporti
internazionali  delle  derrate  deteriorabili e dei mezzi speciali da
usare  per  tali  trasporti  (A.T.P.),  legge  2 maggio 1977, n. 264,
Gazzetta   Ufficiale   n.  152  del  6 giugno  1977  con  particolare
riferimento all'allegato 1.
    Decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404
«Regolamento  di  esecuzione  della  legge  2 maggio  1977,  n.  264,
concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti
internazionali  delle  derrate  deteriorabili e dei mezzi speciali da
usare  per tali trasporti (A.T.P.)», con allegati, concluso a Ginevra
il 1° settembre 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 24 agosto 1979).
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 marzo 1980, n. 327
«Regolamento  di  esecuzione  della  legge  30 aprile  1962, n. 283 e
successive  modifiche,  in  materia  di disciplina della produzione e
della  vendita  di  sostanze  alimentari  e  delle bevande» (Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980).
    Provvedimenti  emanati  dal  Ministero dei trasporti in merito al
trasporto  delle  derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare
per tali trasporti (A.T.P.).

       
     
                                                           Allegato 2

                           LOCALE DI PROVA
A) Dimensioni.
    1. Larghezza lato ingresso non inferiore a 5 m.
    2. Lunghezza non inferiore a 15 m.
    3.  Ingresso  avente  larghezza  ed  altezza  rispettivamente non
inferiore a 3,00 m e 4,50 m.
B) Condizionamento termico.
    1.  Nel  locale  di  prova  deve essere garantita una temperatura
interna  media  non  inferiore  a +15 C (La verifica che il locale di
prova  rispetti  la  suddetta  condizione  di temperatura deve essere
effettuata almeno ogni 2 anni).
C) Strumentazione.
    1. Metro.
    2. Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento.
    3.  Due  strumenti  per  la registrazione automatica di almeno 24
temperature  ciascuno,  lo  strumento deve essere programmabile per i
seguenti intervalli di stampa:
      minore o uguale a 15 minuti per i mezzi frigoriferi;
      minore  o  uguale  a  60  minuti  per  i  mezzi  refrigeranti o
caloriferi.
    Gli    strumenti   possono   essere   atti   alla   registrazione
contemporanea  delle  temperature  di piu' di un veicolo sottoposto a
prova.
    Gli  strumenti  devono  consentire  la  stampa  di due separati e
leggibili  diagrammi  continui temperatura-tempo di rilevazione delle
temperature  medie interne ed esterne. Le scale devono essere lineari
e  devono  consentire l'apprezzamento dei dati piu' significativi (ad
esempio i cicli dovuti al funzionamento del termostato).
    4. Almeno 48 sonde per il rilievo di temperatura.
    5. Termometro di precisione (+/- 0,2 °C).
    6.  Impianto  per  lo  smaltimento  dei  gas  di  scarico  per il
funzionamento  dei  gruppi  frigoriferi  trascinati  dal  motore  del
veicolo e sistema di raffreddamento del i radiatore/i del veicolo.
    7. Lampada di potenza non inferiore a 150 W.
    8.  La  strumentazione elencata ai precedenti punti e' sottoposta
ad un programma di manutenzione e taratura documentata su un apposito
registro.
    9.  Archivio  dell'attivita'  effettuata in cui sia reperibile la
documentazione per dieci anni.