• Normativa
  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico

Decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 187

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 187

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica  la  direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso
consumo energetico nel trasporto su strada. (21G00197)

(GU n.284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40)
 

 Vigente al: 14-12-2021  

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare gli articoli 31 e 32;
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla  promozione  di  veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
  Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019 che modifica  la  direttiva  2009/33/CE
relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo
energetico nel trasporto su strada;
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  24,   recante
attuazione della direttiva 2009/33/CE  relativa  alla  promozione  di
veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel
trasporto su strada;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici;
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11 aprile 2008, recante approvazione del  Piano
d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica  amministrazione,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno
2021, recante criteri  ambientali  minimi  per  l'acquisto,  leasing,
locazione, noleggio  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  su  strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021;
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30  maggio  2018,  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;
  Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la
sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi,
componenti ed entita' tecniche a essi destinati;
  Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre  2007,  relativo  ai  servizi  pubblici  di
trasporto di passeggeri su strada e  per  ferrovia  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del
30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie  degli  appalti
di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
  Visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al  vocabolario  comune  per
gli appalti pubblici (CPV);
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della  giustizia,
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'economia e delle finanze;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
                         Oggetto e finalita'
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  misure  volte  a  promuovere  e
stimolare il mercato dei veicoli a ridotto  impatto  ambientale  e  a
basso consumo energetico, nonche'  a  potenziare  il  contributo  del
settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea  in  materia
di ambiente, di clima e di energia.
  2. Ai fini del comma 1, le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli
enti aggiudicatori devono tener  conto,  negli  appalti  pubblici  di
taluni  veicoli  adibiti  al  trasporto   su   strada,   dell'impatto
energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e
le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti,
nell'intero arco di tutta la loro vita.

                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto si applica ai seguenti contratti:
    a) contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a
rate di veicoli adibiti  al  trasporto  su  strada  per  i  quali  le
amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti   aggiudicatori   hanno
l'obbligo di applicare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    b) contratti di servizio pubblico ai sensi del  regolamento  (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre
2007, aventi per oggetto la prestazione di servizi  di  trasporto  di
passeggeri su strada che superano la soglia di  cui  all'articolo  5,
paragrafo 4, di detto regolamento;
    c)  contratti  di  servizio  come  definiti   nella   tabella   1
dell'allegato al presente decreto  per  i  quali  le  amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di  applicare
il decreto legislativo n. 50 del 2016.
  2. Il presente decreto si applica unicamente  ai  contratti  per  i
quali e' stato inviato l'avviso di indizione della gara dopo la  data
di entrata in vigore del  decreto  stesso  ovvero,  qualora  non  sia
previsto l'avviso di indizione  di  gara,  laddove  l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la  procedura  di
appalto dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.
  3. Il presente decreto non si applica ai seguenti veicoli:
    a) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b),
c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettere  a),  b)  e  c),  del
regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 30 maggio 2018 e all'allegato I, parte A, punti da 5.2. a 5.5.  e
punto 5.7., di tale regolamento;
    b) ai veicoli di categoria M3 diversi dai veicoli di classe  I  e
dai veicoli di classe A, come definiti dall'articolo 3, punti 2 e  3,
del regolamento  (CE)  n.  661/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009.

                               Art. 3
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)   «amministrazioni   aggiudicatrici»:    le    amministrazioni
aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
    b) «enti aggiudicatori»: gli  enti  aggiudicatori  come  definiti
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  numero  1),  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016;
    c) «veicolo adibito  al  trasporto  su  strada»:  un  veicolo  di
categoria M o N, come definito all'articolo 4, paragrafo  1,  lettere
a) e b), del regolamento (UE) n. 2018/858;
    d) «veicolo pulito»:
      1) un veicolo di categoria M1 , M2  o  N1  con  emissioni  allo
scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni  di  inquinanti  in
condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei  limiti  di
emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato;
      2)  un  veicolo  di  categoria  M3  ,  N2  o  N3  che  utilizza
combustibili alternativi quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi
i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di  cambiamento
indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti  da  materie
prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona
di produzione in terreni che presentano elevate scorte  di  carbonio,
conformemente all'articolo 26  della  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.  Nel  caso
di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici
e paraffinici, tali carburanti non  devono  essere  miscelati  con  i
combustibili fossili convenzionali;
    e) «veicolo pesante a emissioni zero»:  un  veicolo  pulito  come
definito alla lettera d), numero 2), privo di  motore  a  combustione
interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1  g
CO2 /kWh misurato a  norma  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  luglio  2009  e  delle
relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2 /km
misurato a norma del regolamento  (CE)  n.  715/2007  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2007  e  delle  relative
disposizioni di attuazione.

                               Art. 4
 
                     Obiettivi minimi di appalto
 
  1. I contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai  servizi  di  cui
all'articolo 2 devono rispettare  gli  obiettivi  minimi  di  appalto
stabiliti alla tabella 3 dell'allegato per i veicoli leggeri puliti e
per i veicoli pesanti puliti.
  2. Gli obiettivi minimi di cui al comma 1 sono espressi in  termini
di  percentuali  minime  di  veicoli  puliti   rispetto   al   numero
complessivo di veicoli adibiti al trasporto  su  strada  oggetto  dei
contratti di cui all'articolo 2, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025
per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31
dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.
  3. Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto,  la  data
dell'appalto pubblico da prendere  in  considerazione  e'  quella  di
aggiudicazione del contratto.
  4. I veicoli che rientrano nella definizione di veicolo  pulito  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  o  di  veicolo  pesante  a
emissioni zero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito
ad  adeguamento,  possono  essere  conteggiati  rispettivamente  come
veicoli puliti o  veicoli  pesanti  a  emissioni  zero  ai  fini  del
rispetto degli obiettivi minimi di appalto.
  5. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi  di
appalto e' preso in considerazione il numero di  veicoli  adibiti  al
trasporto su strada  acquistati,  oggetto  di  leasing,  locazione  o
vendita a rate a titolo di ciascun contratto.
  6. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere
b) e c), ai fini  della  valutazione  del  rispetto  degli  obiettivi
minimi di appalto e' preso in considerazione  il  numero  di  veicoli
adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la  prestazione  dei
servizi contemplati da ciascun contratto.
  7. Qualora non  siano  adottati  nuovi  obiettivi  per  il  periodo
successivo  al  1°  gennaio  2030,  continuano  ad  applicarsi,   nei
successivi periodi quinquennali, gli obiettivi fissati per il secondo
periodo di riferimento, calcolati conformemente a quanto previsto  ai
commi da 3 a 7.

                               Art. 5
 
                 Relazioni alla Commissione europea
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e  b),
trasmettono entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  al  Ministero  della
transizione ecologica i dati relativi al numero  totale  dei  veicoli
oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a), b) e c), aggiudicato entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente,
indicando, altresi', il  numero  dei  veicoli,  rispetto  al  totale,
qualificabili come veicoli leggeri puliti, secondo la definizione  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1),  e  qualificabili
come  veicoli  pesanti  puliti,  secondo  la   definizione   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, nonche' il numero  dei
veicoli, rispetto al totale, qualificabili  come  veicoli  pesanti  a
emissioni zero secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e).
  2. Entro il 2 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica
informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai
fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  inclusa  la  relativa
tempistica,  nonche'  su  qualsiasi   altra   informazione   ritenuta
pertinente.
  3. Il Ministero della transizione ecologica,  per  la  prima  volta
entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni  tre  anni,  trasmette
alla Commissione europea una relazione sull'attuazione  del  presente
decreto. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo
212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  contengono
informazioni  sulle  misure  adottate   e   da   adottare   ai   fini
dell'attuazione  del  presente  decreto,  nonche'   qualsiasi   altra
informazione ritenuta pertinente. Tali relazioni comprendono anche il
numero e le categorie di veicoli contemplati  dai  contratti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sulla  base  dei  dati
forniti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo
3, della direttiva  (UE)  2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20  giugno  2019.  Le  informazioni  trasmesse  sono
presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento  (CE)  n.
2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002,
relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

                               Art. 6
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  2. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di  cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 7
 
                             Abrogazioni
 
  1. Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Cingolani, Ministro della transizione
                                ecologica
 
                                Giovannini,      Ministro       delle
                                infrastrutture  e   della   mobilita'
                                sostenibili
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale
 
                                Franco,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

                                                             Allegato
 
              Parte di provvedimento in formato grafico