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Proposta di legge di modifica all'articolo 9 del codice della strada

Camera dei deputati

La finalità della presente proposta di legge è quella di agevolare l'attività sportiva su strada, modificando l'articolo 9 del codice della strada, al fine di giungere alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di competizioni sportive su strada. 

Segue il testo della proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE N. 1976

d'iniziativa dei deputati

PELLA, TASSINARI

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada

Presentata il 18 luglio 2024

Onorevoli Colleghi! – A seguito della riforma operata dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, è stato introdotto un settimo comma all'articolo 33 della Costituzione, che recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

La Costituzione non si riferisce all'attività agonistica o allo sport, ma utilizza una definizione più ampia che comprende non solo l'attività sportiva praticata a livello agonistico, amatoriale o giovanile, ma anche le attività motorie che hanno l'effetto di migliorare il benessere psicofisico. Si tratta pertanto di una differenza non soltanto lessicale bensì sostanziale.

Sulla base di tale riconoscimento, la Costituzione demanda alle istituzioni il compito di rendere effettivo tale principio, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli che ne impediscono una piena realizzazione.

Nel novero delle attività sportive, il ciclismo è quello che presenta maggiori complessità, dal momento che si svolge esclusivamente su strada.

Tutte le altre attività sportive, invece, si svolgono generalmente in ambienti chiusi o tutelati, fatto salvo, in alcuni casi, il podismo, che comunque segue altre dinamiche.

Poiché le strade costituiscono un bene pubblico, accessibile pertanto a più categorie di utenti, è necessario porre l'attenzione sulle necessità di tutti quelli che «frequentano» o utilizzano la strada a vario titolo.

La finalità della presente proposta di legge è dunque quella di agevolare l'attività sportiva in strada, attraverso una modifica dell'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consentendo una semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di competizioni sportive su strada.

La presente proposta intende dare seguito a quanto stabilito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (atto Camera n. 1902), laddove è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/1902-A/93, presentato dal primo firmatario della presente proposta di legge, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare forme di semplificazione rispetto all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

b) al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada» sono soppresse;

c) al comma 7-bis:

1) le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione temporanea è disposta con provvedimento del prefetto, fatta salva la competenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune»;

d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12».

 

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