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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Proposta di legge relativa all'applicazione del premio minimo su base nazionale in mancanza di sinistri nel quinquennio

Camera dei deputati
Proposta di legge C 1442

d'iniziativa della deputata ROSTAN

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri nel quinquennio

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge segue la ratio legis della riforma della legislazione in materia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, che ha avuto inizio con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il cosiddetto «decreto Bersani», che ha concesso la possibilità di utilizzare la stessa classe di assegnazione dei propri conviventi ai nuovi assicurati. 

Il decreto Bersani ha permesso allo Stato di imporre una particolare deroga al sistema del bonus/malus e, a distanza di undici anni dalla sua entrata in vigore, la validità giuridica della modifica ai criteri del libero mercato resta invariata. 

Quest'esempio consente di rilevare la peculiarità del mercato dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, in quanto l'articolo 122, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, così recita: «I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada». 

Così come la legge, perseguendo il fine pubblicistico della sicura risarcibilità di un incidente stradale, impone la copertura assicurativa, così appare necessario un intervento del legislatore per regolare questo particolare segmento di mercato. 

L'intervento proposto, che non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, prevede che le tariffe dei premi dell'assicurazione in esame siano determinate in base ad una logica completamente diversa da quella attuale: in sintesi, si intende impedire alle compagnie assicurative di scaricare su chi non causa sinistri i costi del sistema dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, che non è adeguato agli standard europei, con l'intento di stimolare la lotta alle frodi da parte delle medesime imprese. 

Se oggi i premi medi dell'assicurazione sono quasi doppi rispetto alla media dell'Unione europea ciò può essere determinato dagli elevati costi dei risarcimenti: la presente proposta di legge, pertanto, è propedeutica a una riforma del sistema che, se approvata, avrebbe una ripercussione su una tassa che pesa sugli italiani quattro volte in più dell'ex imposta municipale propria sulla prima casa. 

L'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) il 20 marzo 2014 ha proposto la riduzione delle tariffe attraverso la riduzione del valore dei sinistri esaminati dalle imprese, in quanto queste ultime pagano il doppio di quanto avviene in Francia. L'ANIA lamentava una forte presenza di frodi e di veicoli non assicurati, ma sembra che non ci sia nessuna volontà da parte delle imprese di affrontare questi problemi. 

La presente proposta di legge comporta tre conseguenze essenziali:

1) il vantaggio tariffario è più forte nelle regioni in cui le imprese applicano le tariffe maggiori e questo crea un maggiore deterrente alla denuncia dei sinistri in tali aree in quanto, in caso di sinistri, si perde il forte bonus tariffario per i cinque anni successivi;

2) l'eliminazione della discriminazione regionale, che non trova alcun sostegno né nei dati dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) né in quelli dell'Automobile Club d'Italia (ACI), infatti sia il numero dei sinistri che il loro valore non cambia nelle varie aree così come avviene per le tariffe;

3) l'interruzione del fenomeno delle false residenze e la possibilità per i meno abbienti di assicurarsi senza tariffe proibitive.

Nel 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze si oppose all'emendamento proposto dal senatore Pontone al decreto sulle liberalizzazioni, già approvato dalla 10ª Commissione industria del Senato della Repubblica, sostenendo che le differenze tariffarie si basavano su una maggiore sinistrosità del Mezzogiorno, ma questa tesi, che trova il suo fondamento nella maggiore percentuale di sinistri per numero di assicurati, è frutto di un circolo vizioso che solo con la tariffa unica nazionale può ritrovare il suo punto di equilibrio. 

Inoltre, è sempre presente il timore che possano crescere i prezzi delle assicurazioni nel nord Italia, ma anche questo sembra senza fondamento: la lotta alle frodi e la subordinazione degli sconti all'assenza di sinistri servirà a ridurre i costi delle imprese, rendendo quindi inutili i nuovi aumenti tariffari. Inoltre, le tariffe più basse porteranno alle imprese nuovi assicurati e con tale espressione non ci si riferisce solo a chi grazie alle nuove tariffe potrebbe pagare meno la polizza di assicurazione, ma soprattutto alle famiglie e alle imprese che hanno dovuto ridurre il proprio parco veicoli a causa dei costi dell'assicurazione stessa. 

Inoltre la presente proposta di legge, come già rilevato, non presenta oneri per lo Stato, il quale avrebbe solo il compito di garantire l'attuazione della legge, mediante l'IVASS.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi cinque anni».

 

 

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