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Proposta di modifica alla disciplina degli accertamenti dell'eccesso di velocità mediante sistemi elettronici
Senato della Repubblica
Disegno di legge S 3017
d'iniziativa del senatore CERONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2017
Modifiche alla disciplina in materia di modalità di accertamento dell'eccesso di velocità mediante sistemi elettronici, di notificazioni dei verbali e di opposizione agli stessi, nonché di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada
ONOREVOLI SENATORI. -- Le contravvenzioni per le violazioni al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, irrogate attraverso l'uso di autovelox, ed altri apparecchi similari, costituiscono la fonte di un vero e proprio gettito supplementare per molti comuni italiani che, per far quadrare i loro conti, utilizzano tali sistemi per assicurare una fonte certa di entrate finanziarie.
La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali -- esercizio 2015 -- dello scorso febbraio 2017, indica in 1.679,40 milioni di euro gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada e una variazione percentuale annua pari al 45,69 per cento; i dati fanno riferimento alle sanzioni per tipologia di infrazione emesse dalla Polizia stradale, dai Carabinieri e dalle polizie locali.
Il nuovo codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che le postazioni per il controllo elettronico della velocità, quali gli autovelox, i photored ed altri strumenti similari, debbano essere preventivamente segnalati in maniera chiara e visibile. In particolare il comma 6-bis dell'articolo 142 dispone che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno». Tuttavia gran parte di tali apparecchi, oltre a non essere debitamente segnalati, sono spesso installati in luoghi poco visibili e non risultano in alcun modo individuabili da parte di chi percorre la strada.
Il 7 agosto 2017 è stata emanata, dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la circolare con le nuove regole per le multe con autovelox. La nota interpreta il decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disciplinato l'obbligo generalizzato di taratura dei rilevatori di velocità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, recepito in buona parte dall'ultima direttiva del Ministero dell'interno sui controlli di velocità (circolare del Ministero dell'interno n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017).
In linea generale, la circolare del 7 agosto fa chiarezza sui vincoli per i controlli di velocità intervenendo sulla posizione (distanza minima e massima) dei cartelli di avviso di controllo della velocità, sulla segnalazione di altri segnali oltre al cartello di avviso da parte degli agenti di polizia, sulla visibilità della postazione di controllo, sull'obbligo di taratura e controllo della funzionalità dell'autovelox e sulla rimozione dei vecchi segnali. Tali specifiche vanno solo in parte incontro alle esigenze di trasparenza e legalità nei confronti degli automobilisti. Il principio per cui vengono installati tali sistemi di rilevazione della velocità, dovrebbe essere quello della garanzia della sicurezza stradale degli automobilisti e non, come detto precedentemente, quello di «fare cassa».
Il comma 12-ter del citato articolo 142 del nuovo codice della strada, dispone che gli enti proprietari della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, ai quali sono attribuiti i proventi delle sanzioni nella misura del 50 per cento, destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Tale vincolo, purtroppo, spesso non viene rispettato.
Inoltre, l'installazione, la regolazione e la manutenzione degli apparecchi in questione viene spesso gestita da ditte private che hanno trasformato l'accertamento delle violazioni del codice della strada in un vero e proprio business con grave danno nei confronti della collettività costretta a pagare ingiustamente migliaia di multe.
Numerosi sono i comuni che usano tratti di strada extraurbana per installare nuovi autovelox per coprire le spese correnti delle amministrazioni comunali ed evitare deficit di bilancio.
L'attuale formulazione delle norme relative all'accertamento e riscossione delle sanzioni per violazioni del codice della strada, gravano sui singoli cittadini sia a livello economico che burocratico. Basti pensare ai costi da sostenere per il pagamento di notifiche e l'invio di raccomandate in caso di comunicazione dell'identità del guidatore a seguito di decurtazione di punti patente.
Con il presente disegno di legge si intende dare una risposta a tale ingiusta situazione e soprattutto ad una esigenza di giustizia sociale di numerosi cittadini, che subiscono una lesione della loro posizione giuridica a causa degli abusi e dell'uso distorto fatto dai comuni delle norme contenute nel codice della strada; norme che, come detto in premessa, dovrebbero essere applicate ai fini di una effettiva prevenzione degli incidenti e per promuovere la cultura della sicurezza stradale.
In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge apporta una serie di modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992:
-- il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 126-bis, al fine di prevedere che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente, da evadere entro sessanta giorni, resti sospeso in caso di ricorso;
-- il comma 1, lettera b), modifica l’articolo 126-bis, al fine di prevedere che il verbale di accertamento non solo debba riportare l'avviso dell'obbligo di cui sopra e la relativa sanzione in caso di omissione, ma lo deve fare con evidenziazione grafica;
-- il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 142, al fine di prevedere che le postazioni di controllo di rilevamento della velocità siano segnalate non solo con cartelli ma anche con dispositivi luminosi;
-- il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 142, al fine di prevedere che la destinazione dei proventi da sanzioni sia dedicata in modo esclusivo alla realizzazione di interventi e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;
-- il comma 1, lettera e), modifica il comma 201, al fine di prevedere che, relativamente alla notificazione delle violazioni, il limite di notifica del verbale scenda a trenta giorni;
-- il comma 1, lettera f), modifica il comma 201, al fine di prevedere che le spese di accertamento del verbale siano a carico della pubblica autorità, mentre quelle effettive di notifica siano a carico del trasgressore;
-- il comma 1, lettera g), modifica l'articolo 202, al fine di prevedere che la riduzione del 30 per cento nel pagamento della sanzione si applichi entro dieci giorni dalla notificazione anziché entro cinque giorni;
-- il comma 1, lettera h), modifica l'articolo 202-bis, al fine di prevedere che l'istanza di rateazione nel pagamento delle sanzioni non implichi rinuncia al ricorso.
L'articolo 2 modifica l'articolo 345 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aumentando dal 5 al 10 per cento la riduzione applicata alla velocità rilevata dall'apparecchiatura utilizzata.
L'articolo 3 modifica l'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, recante «Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale», al fine di sopprimere la possibilità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico sulle strade urbane di scorrimento, prevedendo quindi che il prefetto non possa disporre deroghe all'obbligo di contestazione immediata su strade urbane di scorrimento.
L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, prevedendo:
a) che il giudice quando respinge l'opposizione può disporre la rateizzazione dei pagamenti delle sanzioni;
b) l'esenzione dal contributo unificato in caso di ricorso per violazione del codice della strada, quando la sanzione è uguale o inferiore ad euro 100.
L'articolo 5 modifica l'articolo 61 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», al fine di prevedere che il canone di appalto o noleggio degli autovelox sia onnicomprensivo dei servizi accessori delegabili al fine di evitare il rischio di più verbali di accertamento da trattare ed in forza dei quali richiedere somme ulteriori rapportate al numero degli stessi.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 126-bis, comma 2, dopo le parole: «deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione» sono inserite le seguenti: «, termine sospeso dalla data di deposito del ricorso fino al rigetto»;
b) all'articolo 126-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il verbale di accertamento di violazione deve riportare espressamente e con evidenziazione grafica a pena di nullità l'avviso dell'obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione nonché della sanzione amministrativa prevista in caso di omissione»;
c) all'articolo 142, comma 6-bis, le parole: «o di dispositivi di segnalazione luminosi» sono sostituite dalle seguenti: «e di dispositivi di segnalazione luminosi»;
d) all'articolo 142, comma 12-ter, dopo le parole: «di cui al medesimo comma» è inserita la seguente: «esclusivamente»;
e) all'articolo 201, comma 1, le parole: «novanta giorni» e le parole: «cento giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trenta giorni»;
f) all'articolo 201, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Le spese di accertamento sono a carico dell'ente accertatore. Le spese di notificazione, consistenti nei costi effettivi sostenuti per la trasmissione al singolo obbligato, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria»;
g) all'articolo 202, comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla contestazione o dalla notificazione»;
h) all'articolo 202-bis, comma 5, il secondo periodo è soppresso.
Art. 2.
1. All'articolo 345, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «pari al 5%, con un minimo di 5 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 10 per cento con un minimo di 10 km/h».
Art. 3.
1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: «lettere C e D» sono sostituite dalla seguente: «lettera C».
Art. 4.
1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può disporre, se richiesto, la rateazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 202-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
b) all'articolo 7, comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È esente da contributo unificato il ricorso giurisdizionale allorquando la sanzione prevista per violazione del codice della strada nel minimo edittale sia uguale o inferiore ad euro 100».
Art. 5.
1. All'articolo 61, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: «contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, inclusivo anche dei servizi manutentivi degli strumenti e di eventuali servizi sussidiari all'accertamento».
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