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Proposta di modifica della Motor Insurance Directive
Dott.ssa Lucia Vecere - Dirigente Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale ACI e Direttore Rivista Giuridica ACI della Circolazione e dei Trasporti on line
8 febbraio 2019
Il 22 gennaio 2019, gli eurodeputati dell’ Internal Market Committee hanno approvato il documento finale relativo alla proposta di modifiche della Direttiva in materia di assicurazione RCA.
Tale Proposta è indirizzata a colmare le lacune e migliorare l'attuale direttiva stessa nei seguenti cinque settori: risarcimento delle vittime di incidenti in cui un assicuratore sia in bancarotta; quantità minime di copertura; controlli degli Stati membri sull'assicurazione dei veicoli; utilizzo delle informazioni sulla storia dei sinistri da parte di una nuova compagnia di assicurazioni, nonché il campo di applicazione della direttiva.
La Direttiva mira a proteggere le vittime di incidenti negli Stati membri dell'UE accaduti in Paesi diversi da quelli della loro residenza e le vittime domestiche di un incidente causato da un autista di un altro paese dell'UE.
Allo stato attuale può infatti accadere che le vittime di incidenti causati da un veicolo assicurato con una società insolvente possono essere lasciate senza indennizzo o subire ritardi nei pagamenti.
Per superare tale criticità, le nuove norme impongono agli organismi nazionali di indennizzo di far fronte ai costi derivanti da sinistri in cui l'assicuratore del responsabile risulti insolvente, entro un periodo 6 di mesi.
Al fine di garantire lo stesso livello minimo di protezione per le vittime, la proposta armonizza gli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l'UE, ad eccezione delle eventuali garanzie più elevate eventualmente previste a livello nazionale.
Tali importi sono: per lesioni personali € 6.070.000 EUR per incidente, indipendentemente dal numero delle vittime o da €1.220.000 EUR per vittima e per danni alla proprietà €1.220.000 per sinistro, indipendentemente dal numero di vittime.
La proposta prevede anche la possibilità di effettuare controlli assicurativi transfrontalieri sui veicoli che consentano la gestione non discriminatoria da parte delle compagnie dell’assicurato indipendentemente dalla nazionalità o dal precedente paese di residenza dell'UE di un cittadino.
Non rientrano nell’ambito disciplinato dalla Direttiva le biciclette elettriche, i segway e gli scooter elettrici, poiché per le loro misure ridotte hanno meno probabilità di causare danni significativi a persone o proprietà rispetto ad altri come automobili e camion; è demandato perciò alle discipline nazionali come proteggere le vittime e risarcire i danni causati da questi veicoli.
La pro postata votata esclude anche i veicoli destinati esclusivamente agli sport motoristici, in quanto coperti da altre forme di assicurazione della responsabilità civile e pertanto non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria, se utilizzati esclusivamente per una competizione.
Tra le modifiche è stato anche previsto anche un emendamento volto a stabilire il termine di prescrizione standard di quattro anni per la richiesta di risarcimento danni in caso di incidente stradale che rientra nel campo di applicazione della direttiva, che tuttavia appare in contrasto con la prescrizione ordinaria italiana di 5 anni.
La proposta modificata, approvata in commissione con 34 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, dovrebbe essere votata dal Parlamento europeo nel corso della sessione plenaria dell'11 febbraio-14 febbraio ed il Il testo dovrebbe quindi ancora essere concordato con il Consiglio prima di diventare legge.