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  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Proposte di legge di modifica al codice della strada

Camera dei Deputati
Proposta di legge 874

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

La proposta di legge, presentata il 9 febbraio 2023 è stata assegnata alla 9ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente, il 30 marzo 2023. L'esame non è ancora iniziato.

Di seguito il testo della proposta di legge.

Onorevoli Deputati! – La presente proposta di legge statale di iniziativa di questo Consiglio regionale, composta da sei articoli, apporta modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito «codice della strada».

L'articolo 1 inserisce un nuovo articolo 19-bis al codice della strada, in materia di distanze di sicurezza dagli attraversamenti pedonali, prevedendo che i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli nonché le fermate degli autobus siano ubicati alla distanza di almeno cinque metri dall'attraversamento pedonale, al fine di garantire la sicurezza sia dei pedoni sia dei conducenti dei mezzi di trasporto.

Per l'attuazione della norma, si stabilisce che gli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade nelle quali sono previsti i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli nonché le fermate degli autobus devono adeguare gli stessi entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 41 del codice della strada, in materia di segnali luminosi, eliminando il divieto di superamento della striscia di arresto bianca dell'incrocio semaforico con la ruota o le ruote anteriori del veicolo, contenuto nel comma 11 del medesimo articolo 41, Restano fermi, invece, il divieto di impegnare l'area di intersezione dell'incrocio e l'attraversamento pedonale nonché il divieto di oltrepassare il segnale semaforico, in modo da poter osservare le indicazioni della lanterna con luce di colore rosso.

Dopo il comma 11 dell'articolo 41 del codice della strada sono, altresì, inseriti:

il comma 11-bis, con il quale si prevede che gli impianti semaforici per i pedoni e i ciclisti siano dotati di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata di accensione della luce gialla non sia inferiore a dieci secondi;

il comma 11-ter, il quale impone che il rilevamento automatico della sanzione per il transito con il semaforo indicante la luce rossa possa essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, con una durata di accensione della luce gialla non inferiore a dieci secondi.

La finalità del nuovo comma 11-bis è l'incremento della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in attraversamento presso gli impianti semaforici introducendo uno strumento per il conteggio dei secondi del tempo residuo di accensione, cosiddetto «countdown», del colore delle lanterne semaforiche, fissando per la luce gialla un tempo residuo non inferiore a dieci secondi.

Il nuovo comma 11-ter riguarda i cosiddetti «T-Red o Photored», ossia i dispositivi utilizzati nei pressi di incroci regolati da semaforo per rilevare e sanzionare coloro i quali transitano con il semaforo indicante la luce rossa. Si precisa che T-Red è il nome commerciale di uno dei dispositivi maggiormente utilizzati e che per effetto della sua ampia diffusione tale nome è adottato, nel linguaggio corrente, per identificare tutti i dispositivi della medesima tipologia.

La disposizione che si introduce pone rimedio alle possibili distorsioni nell'accertamento di infrazioni per il transito con semaforo indicante la luce rossa di automobilisti o motociclisti agli impianti semaforici dotati delle menzionate apparecchiature elettroniche; tali infrazioni sono spesso determinate dai tempi troppo rapidi nel passaggio del semaforo dalla luce gialla alla luce rossa che creano incertezza in chi transita in tali incroci.

Allo scopo di dare certezza, di garantire la massima sicurezza e incolumità e di far in modo che l'uso di tali apparecchiature appaia volto non a «far cassa» ma a garantire un transito veicolare in sicurezza degli automobilisti o motociclisti, si introduce pertanto l'obbligo di installare, nei semafori dotati di tale apparecchiatura elettronica, un contatore del tempo di permanenza di ciascun colore, cosiddetto «countdown», fissando in non meno di dieci secondi la durata di accensione della luce gialla.

La presente proposta di legge statale assegna agli enti proprietari, concessionari o gestori della strada il compito di adeguare gli impianti semaforici alle sopra citate disposizioni entro il 31 dicembre 2024.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117 del codice della strada, in materia di limitazioni alla guida, stabilendo che all'atto del rinnovo di validità o della revisione della patente di guida di categoria B delle persone ultrasettantenni la guida possa essere limitata in proporzione alle condizioni fisiche e psichiche di tali persone, tenuto anche conto delle soluzioni tecnologiche di cui possono essere corredati i veicoli.

La finalità perseguita è quella di favorire, per le persone che abbiano superato settanta anni di età, il soddisfacimento delle elementari esigenze della vita quotidiana, quali quelle legate all'acquisto dei beni d'uso comune (alimentari, abbigliamento eccetera) nonché di consentire le relazioni familiari e sociali, evitando il loro isolamento o la loro dipendenza totale da altre persone.

L'articolo 4, invece, con riferimento ai dispositivi di rilevamento automatico della velocità, modifica l'articolo 142 del codice della strada stabilendo che:

anche le postazioni per il rilevamento automatico del transito con il semaforo indicante la luce rossa siano, come le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità, segnalate e ben visibili con cartelli corredati di illuminazione al fine di renderli visibili;

le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano siano corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità, indicando contestualmente il limite di velocità oltre il quale è applicata la sanzione;

quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l'obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite di velocità, alla velocità rilevata sia applicata una riduzione pari al 5 per cento con un minimo di 5 km/h.

L'articolo 5 introduce il nuovo comma 7-bis all'articolo 180 del codice della strada, in materia di possesso dei documenti di circolazione e di guida, stabilendo che le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 180 del codice della strada per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida che il conducente deve avere con sé, quali la carta di circolazione del veicolo, la patente di guida, l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida e il certificato di assicurazione obbligatoria, non siano applicate qualora i documenti mancanti siano esibiti ai competenti uffici entro il termine di settantadue ore decorrente dall'accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità competente.

Infine, l'articolo 6 reca le norme di copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 19-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo l'articolo 19 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – (Distanze di sicurezza dagli attraversamenti pedonali, ciclopedonali e ciclabili) – 1. Ai fini della sicurezza dell'utenza debole della strada e dei conducenti dei mezzi di trasporto, i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli nonché le fermate degli autobus sono ubicati alla distanza di almeno cinque metri dall'attraversamento pedonale, ciclopedonale o ciclabile.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344 e, ove necessario, alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

3. Gli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade adeguano i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli nonché le fermate degli autobus alle disposizioni di cui al comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove non sia possibile tale adeguamento, i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli nonché le fermate degli autobus devono essere spostati o eliminati ovvero devono essere spostati o eliminati gli attraversamenti pedonali, ciclopedonali o ciclabili ubicati a una distanza inferiore a quella prevista al comma 1».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 11 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia» sono soppresse.

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Gli impianti semaforici per pedoni e ciclisti sono dotati di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata della luce gialla non sia inferiore a dieci secondi.

11-ter. Il rilevamento automatico della sanzione per il transito con semaforo indicante la luce rossa può essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata della luce gialla non sia inferiore a dieci secondi».

3. Gli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade adeguano gli impianti semaforici alle disposizioni recate dai commi 11-bis e 11-ter dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 2 del presente articolo, entro il 31 dicembre 2024.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«5-bis. Nei casi di rinnovo di validità o di revisione della patente di guida di categoria B delle persone che hanno superato il settantesimo anno di età possono essere stabilite limitazioni alla guida proporzionate alle condizioni fisiche e psichiche di tali persone, tenuto anche conto delle soluzioni tecnologiche di cui possono essere corredati i veicoli».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «rilevamento della velocità» sono inserite le seguenti: «e quelle per il rilevamento automatico del transito con il semaforo indicante la luce rossa».

2. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano sono corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità e indicano contestualmente il limite di velocità oltre il quale è applicata la sanzione.

6-quater. Quando le apparecchiature di cui al comma 6-ter sono collocate su automezzi in movimento, fermo restando l'obbligo di preavviso, di visibilità e di indicazione del limite, alla velocità rilevata è applicata una riduzione pari al 5 per cento con un minimo di 5 km/h».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, le sanzioni di cui al comma 7 non sono applicate qualora i documenti mancanti siano esibiti ai competenti uffici entro il termine perentorio di settantadue ore decorrenti dalla data di accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità competente».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

??1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

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