- Atti preparatori
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Proposte di legge in tema di sconti per RCA
Camera dei deputati
Proposta di legge C 342
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 342
d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, SARRO, PENTANGELO, CASCIELLO, FASANO,
FASCINA, COSIMO SIBILIA
Modifiche all'articolo 132-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione degli sconti applicati all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
Presentata il 23 marzo 2018
??Onorevoli Colleghi! — Nel corso della passata legislatura, durante il dibattito sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza, abbiamo assistito ad un comportamento per nulla coerente da parte della maggioranza di Governo in merito alla vicenda RC-auto. La cancellazione al Senato – in seconda lettura – della norma «salva automobilisti virtuosi» (vicenda che forse andrebbe più correttamente appellata come «la tassa sul sud») rivela aspetti opachi ed incomprensibili e ha mostrato un atteggiamento della maggioranza, PD e Governo sicuramente più vicino alle compagnie di assicurazione che ai cittadini-consumatori.
??Sul punto, alla Camera era stato approvato un testo a larghissima maggioranza: nell'ottobre del 2015, anche su iniziativa del sottoscrittore della presente proposta di legge, era stata elaborata una soluzione che andava incontro ad una questione, che non è derubricabile a vicenda locale, che poneva un tema di diritto rispetto all'uguaglianza dei cittadini del nostro Paese.
??Il testo approvato prevedeva che, in merito allo sconto correlato all'accettazione da parte del cliente dell'ispezione del veicolo, dell'installazione della scatola nera o del meccanismo di rilevazione del tasso alcolemico, la percentuale di sconto fosse maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Inoltre, era stata prevista la definizione da parte dell'IVASS di una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non avessero effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che avessero installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta scatola nera). La percentuale di sconto minima doveva essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale.
??Questa norma – eliminata dal Senato da quella stessa maggioranza che aveva contribuito ad approvarla alla Camera – per quanto non esaustiva, avrebbe reso giustizia a quell'automobilista che da cinque anni non era responsabile di incidenti, che consentiva all'installazione della scatola nera e che avrebbe avuto quindi uno sconto pari alla differenza con la media delle tariffe nazionali. Si sarebbe quindi posto in parte rimedio alla discriminazione territoriale, per quanto permanesse un pregiudizio ontologico negativo. È possibile che un giovane neo-patentato, per la stessa vettura, paghi 800 euro a Milano e 2.300 euro a Napoli? Che lo stesso ragazzo paghi 300 euro per il motorino a Trento e 1.700 euro a Caserta? Importi che valgono per una famiglia, in trent'anni, 200.000 euro: il valore di una casa, l'investimento per un'attività di impresa!
??Questa per noi è una tassa ingiusta, insopportabile, un balzello ingiustificato. In questo modo si alimentano le migrazioni delle residenze fittizie, riducendo così anche il gettito per le province – le province, quelle dimenticate e abbandonate dai Governi di centrosinistra – e la manutenzione stradale in numerose aree del nostro Paese. In questo modo si danno sempre più risorse a chi ha di più.
??In questo modo, inoltre, aumenteranno sempre di più i veicoli privi di assicurazione, tanto a pagare sarà sempre quella famiglia virtuosa del sud, di Reggio Calabria o di Caserta, di Ragusa o di Foggia.
??Pertanto, la presente proposta di legge mira a ripristinare il testo approvato dalla Camera e poi cancellato dal Senato, per offrire, finalmente, un piccolo segnale di «giustizia» per i tanti automobilisti virtuosi, ingiustamente discriminati dal proprio indirizzo di residenza.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
??1. All'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
???«2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, con proprio regolamento, sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni del comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione»;
???b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
???«3. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui alla lettera b) del comma 1, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo»;
???c) il comma 4 è abrogato.
Documenti allegati
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