- Atti preparatori
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Proposte di modifica al codice delle assicurazioni
Camera dei deputati
Disegno di legge n. C 2469
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2469
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARCO DI STEFANO, BOCCUZZI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, CARELLA, FEDI, GALPERTI
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Presentata il 18 giugno 2014
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di seguito denominata «assicurazione RC-auto».
La proposta di legge modifica il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), razionalizzando i sistemi di gestione della fase di accertamento e di liquidazione dei sinistri e introducendo una riduzione progressiva dei premi assicurativi, rispetto a quegli utenti che vorranno liberamente sottoscrivere diverse formulazioni di contratto. Formulazioni di contratto che avranno riflessi, economici e procedurali, esclusivi verso l'assicurato e non verso coloro che sono danneggiati dall'assicurato.
Il testo, pur demandando al Governo la definizione degli importi relativi alle tabelle indicative nazionali per i risarcimenti dei danni non patrimoniali da invalidità, delinea un quadro che risponde alle più recenti e consolidate sentenze della Corte di Cassazione in merito a tale argomento.
Il testo si compone di 12 articoli i cui contenuti sono di seguito illustrati.
L'articolo 1 mira ad aprire i mercati alla concorrenza allentando i vincoli per le imprese straniere che intendano operare nel territorio nazionale.
L'articolo 2 interviene sulla disciplina del cosiddetto «contratto base» al fine di consentire agli assicurati la stipula di contratti per l'assicurazione privi di clausole che limitino in qualsiasi modo il diritto all'integrale risarcimento. La mancata attuazione del contratto base bloccato presso il Ministero dello sviluppo economico dopo il parere negativo del Consiglio di Stato non consente attualmente una comparazione tra i premi delle varie imprese e non permette al contraente di ottenere riduzioni tariffarie. L'attuale non comparabilità dei contratti, stante la difformità delle garanzie e delle clausole previste, non incentiva la concorrenza e rende in concreto inapplicabile qualsiasi forma, peraltro tecnicamente impossibile in un sistema di prezzi liberi e di politica tariffaria.
L'articolo 3 istituisce una tariffa premio per gli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni.
L'articolo 4 disciplina il risarcimento in forma specifica prevedendo uno sconto sulla polizza non inferiore al 10 per cento per l'assicurato che intenda sottoscrivere la clausola specificando la non applicabilità della norma al terzo danneggiato che rifiuti il risarcimento in forma specifica.
L'articolo 5 mira a chiarire, anche al fine di ridurre i molteplici contenziosi, quali siano i criteri già previsti civilisticamente finalizzati al risarcimento e quindi come debbano essere effettuate le stime del valore commerciale dell'automezzo, evitando che si creino situazioni di scarsa trasparenza.
L'articolo 6, in aderenza alle disposizioni del codice deontologico medico, stabilisce l'incompatibilità del medico curante con lo svolgimento di funzioni medico legali e riconosce la necessità che, nella valutazione clinica delle patologie asseritamente presenti, si operi con rigore scientifico e con rigore valutativo medico legale nell'affermare la presenza di una lesione e di una menomazione, secondo la rilevanza che ha il concetto di «prova» ai fini della determinazione del danno risarcibile.
L'articolo 7 mira a disincentivare le denunce di sinistro tardive, stabilendo che la richiesta danni ivi prevista debba essere formulata a pena di decadenza dalla procedura liquidativa diretta nel termine di novanta giorni, sanzionando le denunce tardive con la perdita del beneficio della speciale procedura del risarcimento diretto.
L'articolo 8 interviene sulla procedura di accesso agli atti. In un quadro di trasparenza deve essere consentito anche al riparatore direttamente interessato, per aver riparato il mezzo o avendone assunto l'onere, di accedere agli atti per verificare le perizie svolte dall'assicuratore, o gli atti istruttori che determinano un eventuale diniego al risarcimento o una sospensione della procedura liquidativa.
L'articolo 9 tende a ribadire un concetto che, sebbene sia già contenuto nel vigente CAP, nella pratica è disatteso da alcune imprese di assicurazione, cioè che la valutazione del danno deve essere effettuata esclusivamente da periti iscritti nel ruolo.
L'articolo 10 rende l'indennizzo diretto facoltativo nella fase stragiudiziale, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2009.
L'articolo 11 mira a riconoscere il valore di prova alla cosiddetta «scatola nera».
L'articolo 12 riprendendo le ormai consolidate sentenze della Corte di cassazione prevede disposizioni per la predisposizione e l'approvazione da parte del Governo delle tabelle indicative nazionali.
Le disposizioni della presente proposta di legge non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere).
1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo».
Art. 2.
(Contratto base).
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei veicoli a motore e dei natanti» sono inserite le seguenti: «in conformità al modello del contratto base stabilito ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,».
Art. 3.
(Tariffa premio).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
«1-bis. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».
Art. 4.
(Risarcimento in forma specifica).
1. Dopo l'articolo 147-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art. 147-ter. – (Risarcimento in forma specifica). – 1. È facoltà delle imprese di assicurazione proporre, accanto al contratto base, formule contrattuali che prevedano, in alternativa al risarcimento per equivalente, il risarcimento in forma specifica. Tale formula deve, a pena di nullità, essere scelta dall'assicurato e l'impresa assicuratrice è tenuta a fornire idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intenda avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti incassati nella regione di
residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione.
2. In caso di scadenza di un contratto e di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio, determinata ai sensi del comma 1, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al 10 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo come calcolato ai sensi del comma 1. Le aree sono individuate sulla base dei seguenti elementi, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, valore dei risarcimenti erogati, numero dei casi di frode accertati dall'autorità giudiziaria. I dati possono essere desunti anche dall'archivio informatico integrato, gestito dall'IVASS, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, la riduzione si applica nella misura del 7 per cento. Nei casi di cui al presente articolo, il danneggiato, diverso dall'assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuando un'impresa diversa; in tal caso, la somma dovuta a titolo di risarcimento è versata, senza penalizzazioni, direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero all'assicurato previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile.
4. L'impresa di assicurazione che non effettua la comunicazione indicata dal comma 1 entro il 20 dicembre di ciascun anno o, per l'anno 2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può esercitare la facoltà prevista dal medesimo comma 1 nell'anno successivo».
Art. 5.
(Valore di mercato e risarcimento in forma specifica).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e per la tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
Art. 6.
(Ruolo dello specialista medico legale e tutela del diritto alla salute).
1. Al comma 3-quater dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «riscontro» sono inserite le seguenti: «a opera di specialista»;
b) dopo la parola: «risulti» è inserita la seguente: «clinicamente»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione di impedimento ad accettare incarichi di perito o di consulente tecnico d'ufficio in procedimenti giudiziari».
Art. 7.
(Denuncia tardiva dei sinistri).
1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso inutilmente tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».
Art. 8.
(Accesso agli atti).
1. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono inserite le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».
Art. 9.
(Ruolo del perito).
1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «direttamente» è soppressa;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».
Art. 10.
(Adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale).
1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».
Art. 11.
(Adeguamento dei mezzi di prova all'innovazione tecnologica).
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
«1-ter. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico avente le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono».
Art. 12.
(Tabelle indicative nazionali).
1. Qualsiasi sia la causa o la concausa, umana e imputabile, all'origine dell'evento lesivo determinato dalla circolazione di veicoli e natanti:
a) per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente si applicano le tabelle indicative nazionali di cui al comma 4;
b) per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea il valore indicativo uniforme di base è fissato nell'importo compreso tra euro 96 ed euro 144 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per danno biologico, quale componente del danno non patrimoniale, si intende la menomazione, temporanea o permanente, dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento o di valutazione ad opera di uno specialista medico-legale, indipendente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito;
b) per danno morale da lesione dell'integrità psico-fisica quale componente del danno non patrimoniale, si intendono la sofferenza soggettiva, il turbamento dello stato d'animo e la lesione alla dignità della persona.
3. Con decreto del Ministro della giustizia gli importi di cui al comma 1, lettera b), e della tabella indicativa nazionale di cui al comma 4, sono aggiornati annualmente in misura corrispondente all'aumento del costo della vita sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica relativi al periodo antecedente.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede all'approvazione della tabella indicativa nazionale per la valutazione medico-legale delle menomazioni dell'integrità psico-fisica recante le percentuali di invalidità, anche eventualmente espresse in fasce, nonché della tabella indicativa nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente.
5. Le tabelle di cui al comma 4 sono predisposte da una commissione tecnica, istituita dal Ministro della salute, con proprio decreto, composta da venticinque specialisti in medicina legale, di cui cinque indicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dieci scelti tra titolari di cattedre universitarie di medicina legale e cinque indicati dalle organizzazioni sindacali degli specialisti in medicina legale maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. Nelle more dell'approvazione della tabella indicativa nazionale per la valutazione medico-legale delle menomazioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 4 del presente articolo, si applica la tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al citato comma 4.
7. È fatto comunque salvo il potere del giudice di determinare percentuali di invalidità e importi della liquidazione del danno diversi da quelli stabiliti dalle tabelle indicative nazionali approvate ai sensi del comma 4, a seguito di documentata motivazione.
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