• Atti preparatori
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Illeciti penali
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Proposte di modifica del reato di omicidio stradale

Camera dei depuatati
Proposta di legge C 4193

PROPOSTA DI LEGGE N. 4193

d'iniziativa dei deputati

ROCCELLA, PISO, VACCARO

Modifiche al codice penale e al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio stradale

Presentata il 23 dicembre 2016

    

Onorevoli Colleghi! – Con questa proposta di legge si intende modificare la normativa vigente in materia di omicidio stradale adeguando le sanzioni penali e amministrative alla gravità dei diversi comportamenti di chi, violando norme del codice penale o del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, provoca il decesso o il ferimento di terze persone.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica degli articoli 589-bis e 589-ter del codice penale).

      1. Gli articoli 589-bis e 589-ter del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

          «Art. 589-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

          Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

          La pena di cui al secondo comma si applica altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

          Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

          La pena di cui al quarto comma si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro

urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona.

          Nelle ipotesi di cui al presente articolo, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

          Nelle ipotesi di cui al presente articolo, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

          Art. 589-ter. – (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 590-bis del codice penale).

      1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

      Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque

anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. 

      Le pene di cui al secondo comma si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. 

      Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. 

      Nelle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. 

      Nelle ipotesi di cui al presente articolo, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato il conducente che tiene analogo comportamento in caso di incidente stradale nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Il primo periodo del comma 3-ter dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per il reato di cui all'articolo 589-bis, primo comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca».

 

Documenti allegati