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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Proposte di modifiche concernenti le targhe dei veicoli storici
Camera dei deputati
Proposta di legge n. C 4249
Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le targhe dei veicoli e motoveicoli d'epoca
Presentata il 25 gennaio 2017
Onorevoli Colleghi! — I veicoli e i motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico rappresentano un autentico patrimonio storico e culturale che viene preservato e tramandato di generazione in generazione anche grazie a un folto numero di appassionati e di collezionisti presenti in tutto il mondo.
Il collezionismo dei veicoli storici è seguito e coordinato anche a livello mondiale da associazioni e federazioni che promuovono e proteggono l'eredità storica dei veicoli e forniscono i collegamenti tra i possessori dei veicoli storici in tutto il mondo. Anche il Parlamento europeo, nell'ambito del Programma d'azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea, ha enunciato che: «Il Parlamento europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo sull'uso, e di conseguenza anche sulla conservazione, dei veicoli storici».
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di preservare l'integrità di tutte le componenti che contraddistinguono i veicoli e i motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, compresa quindi la targa. Ad oggi accade, infatti, che un veicolo acquistato all'estero e munito di targa originaria del Paese di immatricolazione, arrivato sul suolo italiano, debba essere immatricolato e di conseguenza targato secondo la normativa nazionale.
Apporre una targa nuova su un veicolo che possiede quella originale equivale a diminuirne non solo l'estetica, ma anche il valore storico.
Pertanto, si prevede che il codice alfanumerico delle targhe di immatricolazione, previsto per legge, possa essere apposto su questo particolare tipo di veicoli non su una nuova targa, ma su quella originale, senza che ne vengano compromesse le caratteristiche originarie.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«8-bis. L'intestatario della carta di circolazione di un motoveicolo o di un autoveicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 già munito di targa estera può chiedere di mantenere la targa originale per l'immatricolazione nel territorio nazionale, autorizzando la modifica della stessa con l'inserimento della sequenza alfanumerica fissata dal regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i costi per l'inserimento della sequenza alfanumerica di immatricolazione su una targa estera, senza che ne vengano compromesse le caratteristiche originarie».
Art. 2.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 8-bis dell'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
Documenti allegati
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