- Atti preparatori
- Illeciti penali, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Proposte di modifiche della legge sull'omicidio stradale
Camera dei deputati
Proposta di legge C 471
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 471
d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, LOLLOBRIGIDA, CIABURRO, DONZELLI
Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa
Presentata il 5 aprile 2018
??Onorevoli Colleghi! La legge 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 24 marzo e in vigore dal giorno successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la fattispecie di reato dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, per porre argine a condotte molto gravi che quotidianamente accadono sulle nostre strade. Il legislatore ha inteso sanzionare più gravemente i casi di colpa grave nella circolazione stradale ed ha introdotto la perseguibilità d'ufficio per le lesioni personali stradali gravi o gravissime.
??La procedibilità d'ufficio del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche per l'ipotesi non aggravata di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, comporta l'inizio di procedimenti penali per fatti per i quali non vi è alcuna volontà della vittima di reato di procedere, in quanto nella maggioranza dei casi è stata risarcita dall'assicurazione e il conducente del veicolo controparte ha compilato una constatazione amichevole di incidente con la persona che ha subìto lesioni.
??Nei casi di cui al primo comma manca un reale interesse dello Stato alla procedibilità penale in assenza di una querela della vittima, a differenza dei casi aggravati di cui ai commi successivi, quali il cagionare le lesioni essendo alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da stupefacenti, previsti dai commi dal secondo al quarto, ovvero per situazioni di particolare gravità della colpa previste dal quinto comma, per velocità molto elevata, per attraversamento di intersezioni con il semaforo rosso, per circolazione contromano, ovvero per manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi ovvero a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, ovvero per i casi di cui al sesto comma quando il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
??Oggi anche la colpa lieve del conducente del veicolo controparte porta all'attivazione d'ufficio del giudice penale senza una precisa volontà della vittima delle lesioni stradali gravi o gravissime. Altri casi di lesioni gravi o gravissime, invece, sono perseguibili a querela nei casi previsti dall'articolo 590 del codice penale, anche in situazione di grave colpa. Si pensi a un medico che sbaglia grossolanamente una terapia cagionando lesioni al paziente, oppure a una persona che espone un vaso di fiori non assicurato al balcone dell'abitazione, che precipitando al suolo in una giornata di vento cagiona lesioni a un passante.
??Di conseguenza, la procedibilità d'ufficio dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale comporta una disparità di trattamento di comportamenti colposi dei cittadini che non trova un'effettiva giustificazione.
??Inoltre, dopo l'entrata in vigore della legge n. 41 del 2016 sono iniziate a pervenire agli uffici giudiziari denunce di infortuni sul lavoro inviate dall'INAIL relative a lavoratori che godono dei trattamenti assicurativi per infortuni stradali «in itenere». Ciò in assenza di denuncia della vittima delle lesioni e in assenza di comunicazione di reato da parte delle Forze di polizia che non sono intervenute per il sinistro.
??Spesso le vittime di un incidente stradale, dopo il primo referto del pronto soccorso che formula una prognosi di malattia non superiore ai 40 giorni, soglia al di sotto della quale le lesioni sono lievi e non rientranti nella previsione dell'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, inviano all'INAIL certificati del medico di famiglia che prevedono la prosecuzione della malattia oltre la predetta soglia. Di conseguenza, scatta l'obbligo per l'INAIL di inoltrare la denuncia all'autorità giudiziaria.
??Il fenomeno determina l'avvio di procedimenti penali presso le procure della Repubblica, che a loro volta attivano la polizia giudiziaria per il compimento di indagini spesso infruttuose. Infatti, non essendo intervenute le Forze di polizia per i rilievi tecnici del sinistro, difficilmente si riesce a ricostruire la dinamica dell'incidente stradale e pertanto non è possibile esercitare utilmente l'azione penale verso il conducente del veicolo controparte della vittima di lesioni.
??Ciò determina uno spreco di risorse investigative che si aggiunge alla disparità di trattamento dei comportamenti colposi dei cittadini in relazione ad altri casi di lesioni gravi o gravissime, come si è detto.
??Il problema può agevolmente risolversi con l'introduzione di un comma all'articolo 590-bis del codice penale che stabilisce la punibilità a querela nel caso di cui al primo comma.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
??1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
???«Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa».
Documenti allegati
- C_471.pdf 83 KB