- Atti preparatori
- Limiti di velocità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Proposte di riduzione dei limiti di velocità
Camera dei deputati e Senato della Repubblica
Atto Camera 718 - Atto Senato 441
La seguente proposta e il seguente disegno di legge mirano alla diminuzione dei limiti di velocità e all'adozione della c.d. politica delle «Città 30», ossia della generalizzazione del limite massimo dei 30 chilometri orari in ambito urbano.
La proposta di legge C 718 di iniziativa dell'On. Santillo ed altri, recante “Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità, con riduzione dei limiti massimi per la viabilità urbana secondaria” è stata presentata alla Camera dei deputati il 14 dicembre 2022 ed è stata assegnata alla 9ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente il 31 gennaio 2023.
Il disegno di legge S 441, di iniziativa della Senatrice Di Girolamo, recante “Modifiche all'articolo 142 del codice della strada” è stata presentata alla Camera dei deputati il 22 dicembre 2022 ed è stata assegnata alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente il 6 febbraio 2023.
Di seguito i testi degli atti parlamentari.
PROPOSTA DI LEGGE N. 718
d'iniziativa dei deputati
SANTILLO, AMATO, CANTONE, CHERCHI, FEDE, L'ABBATE, PAVANELLI, PELLEGRINI, PENZA
Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità, con riduzione dei limiti massimi per la viabilità urbana secondaria
Presentata il 14 dicembre 2022
Onorevoli Colleghi! – Nel 2019, ultimo anno pre-COVID, la violenza stradale ha fatto in Italia 20.773 vittime, di cui 3.173 morti e 17.600 feriti gravi (Istituto nazionale di statistica, 2019). L'obiettivo zero morti e feriti gravi sulle strade, assunto a livello sia internazionale (Nazioni Unite) che europeo (Unione europea), richiede un'alleanza fra tutti gli utenti della strada per la tutela primaria della vita umana e impone nuove politiche più rapide ed efficaci, in grado di cambiare le città, le strade, il sistema della mobilità, gli stili di vita e di guida, per fermare la strage stradale.
Per questo serve un intervento convergente tra Governo, comuni, organizzazioni della mobilità attiva e sostenibile, delle vittime della strada ed economico-sociali, che insieme operino al fine di ridurre drasticamente questo trend.
La stragrande parte degli scontri e investimenti stradali (il 73,3 per cento secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica riferiti al 2020) ormai in Italia avviene su strade urbane, dove, ancor più dopo la pandemia, maggiore è la necessità di convivenza nello spazio pubblico fra veicoli a motore, ciclisti, pedoni, bambini, anziani, disabili.??La violazione dei limiti massimi di velocità è in assoluto una delle prime tre cause dell'incidentalità stradale in Italia (Istituto nazionale di statistica, 2020). La velocità, inoltre, è sempre causa di aggravamento degli effetti delle collisioni stradali provocate da distrazione, mancata precedenza eccetera.
Non a caso, la terza Conferenza globale ministeriale per la sicurezza stradale, svoltasi nel febbraio 2020 a Stoccolma, ha affermato che «l'azzeramento delle vittime della strada è un obiettivo necessario e richiede maggiori azioni per la gestione della velocità». Come in altri Stati dell'Unione europea, è necessario assumere anche a livello nazionale, a supporto delle scelte degli enti locali, la politica delle «Città 30», ossia della generalizzazione del limite massimo dei 30 chilometri orari in ambito urbano almeno sulla rete viaria secondaria, così come sulle strade secondarie extraurbane.
Per le ragioni suddette la presente proposta di legge intende incidere drasticamente riscrivendo integralmente il comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'articolo 1, comma 1, si prevedono nuovi limiti di velocità a seconda della classificazione delle strade urbane.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice, il limite massimo di velocità è di 50 km/h per le strade urbane di scorrimento (tipo D) e di 20 km/h o 30 di km/h per le strade di quartiere e locali (tipi E e F). Il limite massimo di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica o zona residenziale urbana nonché per le zone limitrofe ai luoghi di culto o ai presìdi ospedalieri e sanitari è di 20 km/h per le strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h per le strade a corsia unica in ogni senso di circolazione e di 50 km/h per le strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Ai fini del terzo periodo non sono conteggiate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. I limiti massimi di velocità previsti dal presente comma possono essere diminuiti previa segnalazione da parte dell'amministrazione comunale».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
DISEGNO DI LEGGE n. 441
d'iniziativa della senatrice DI GIROLAMO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2022
Modifiche all'articolo 142 del codice della strada
Onorevoli Senatori. – Gli incidenti stradali con lesioni a persone sono stati, nel 2022, hanno visto un aumento del 15,3 per cento di morti e del 25,7 per cento di feriti. Secondo una stima ACI-Istat sugli incidenti stradali 2022, relative al primo semestre, si segnala una forte recrudescenza del numero dei sinistri (+24,7 per cento) e, conseguentemente, di morti e feriti, rispetto al 2021.
In base a tali dati, l'ultimo Piano nazionale di sicurezza stradale 2030 nasce proprio per fornire al Paese un importante documento di programmazione che consenta, attraverso successivi programmi operativi di attuazione, di imprimere al processo di riduzione della incidentalità stradale un forte impulso.
L'obiettivo zero morti e feriti gravi sulle strade richiede sinergia fra tutti gli utenti della strada per la tutela primaria della vita umana e impone nuove politiche rapide ed efficaci, in grado di cambiare le città, le strade, il sistema della mobilità, gli stili di vita e di guida, per fermare la strage stradale.
Dimezzare il numero dei morti e feriti gravi entro il 2030 sarà perseguibile solo se in Italia verrà portato a compimento il processo di evoluzione culturale, iniziato nei primi anni 2000, e che trova la sua naturale realizzazione nell'introduzione dei principi del safe system.
La maggior parte degli scontri e investimenti stradali (il 73,3 per cento per l'ISTAT, 2020) in Italia, avviene su strade urbane, in cui a seguito della pandemia è fondamentale la necessità di convivenza nello spazio pubblico fra veicoli a motore, ciclisti, pedoni, bambini, anziani, persone con disabilità.
La causa degli incidenti, dato ormai acquisito, è la velocità e a tal proposito sono da elogiare i comuni italiani che hanno adottato la politica delle «?Città 30?», ossia del limite massimo dei 30 km/h in ambito urbano almeno sulla rete viaria secondaria, così come sulle strade secondarie extraurbane.
Questo disegno di legge si propone di dare supporto a tali politiche e di incidere drasticamente sulla problematica indicata, riscrivendo integralmente il comma 1 dell'articolo 142 del codice della strada, recante i limiti di velocità, e inserendo nello stesso i commi 1-bis e 1-ter.
All'articolo 1 si prevedono nuovi limiti di velocità a seconda della classificazione delle strade urbane.
All'articolo 2 è assicurata la clausola dell'invarianza finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada)
1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«?1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Sulle strade urbane di scorrimento il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e classificazione delle strade previste dal presente codice?»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«?1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono i seguenti: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.
1-ter. Le velocità massime come previste nel presente articolo possono essere diminuite previa specifica segnalazione da parte dell'amministrazione comunale?».
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Documenti allegati
- Atto_Camera_718.pdf 210 KB
- Atto_Senato_441.pdf 203 KB