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Proposte per aumentare la sicurezza nella circolazione dei ciclisti

Senato della Repubblica
Atto S n. 461

Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti

Il disegno di legge n. 461 è stato presentato al Senato l'11 gennaio 2023 ed è stato assegnato, il 26 gennaio alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente. L'esame non è ancora iniziato.

L'atto 461, recante “ Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti” mira ad introdurre nuove disposizioni nel Codice della Strada, relative alla distanza di sicurezza e all'effettuazione del sorpasso delle biciclette, finalizzate ad aumentare i livelli di sicurezza nella circolazione di questi veicoli.

Si riporta di seguito il testo del disegno di legge n. 461

DISEGNO DI LEGGE N. 461

d'iniziativa dei senatori RONZULLI, BERLUSCONI, PAROLI, ROSSO, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, SILVESTRO e ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2023

Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti

Onorevoli Senatori. – La morte sulla strada del campione di ciclismo Davide Rebellin, ha riattivato il dibattito sulla necessità di garantire sicurezza a quanti si muovono in bici lungo le strade italiane.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica dal 2018 al 2021 in Italia sono morte in media 217 persone ogni anno in incidenti in bicicletta, più di una ogni due giorni.

Secondo l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (ASAPS), nei primi otto mesi dell'anno 2022 sono morte almeno 103 persone in incidenti in bici, prendendo in considerazione solo le persone morte immediatamente dopo l'incidente e non chi, per esempio, muore in ospedale dopo alcuni giorni.

Il presente disegno di legge riprende la disposizione in materia di contenuta nel testo unificato approvato nella passata legislatura dalla Commissione trasporti della Camera recante modifiche al codice della strada, in materia di distanze di sicurezza durante il sorpasso delle biciclette.

In particolare, il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, apporta le seguenti modifiche al codice della strada:

a) interviene sull'articolo 148, in materia di sorpasso, relativamente ai sorpassi dei velocipedi, prevedendo che il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede sia tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, come previsto dall'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. Inoltre si interviene sulle relative sanzioni, previste dal comma 15 dello stesso articolo 148, estendendole alla nuova regola di comportamento posta dal comma 3-bis. Il citato comma 15 prevede attualmente che chiunque sorpassi a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi relativi alle regole per il sorpasso (commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8) è soggetto alla sanzione amministrativa da 83 a 333 euro. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi;

b) interviene sull'articolo 149, in materia di distanze di sicurezza durante la marcia. Alla norma che attualmente prevede l'obbligo di tenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, in modo che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono, vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:

1) l'obbligo di tenere, durante la marcia dei veicoli, anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurare alle condizioni del traffico e a quelle di visibilità in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza;

2) l'obbligo, dei conducenti dei veicoli, di porre una particolare attenzione alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo;

3) l'obbligo, fuori dai centri urbani, sempre che ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso, di compiere la manovra di sorpasso dei velocipedi lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri.

Qualora questa distanza laterale non possa essere rispettata, a causa della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo. Resta fermo l'obbligo delle particolari cautele durante il sorpasso dei velocipedi, previsto dal sopra citato comma 3-bis dell'articolo 148.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 148:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«?3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ai sensi dell'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite?»;

2) al comma 15, le parole: «?commi 2, 3 e 8?» sono sostituite dalle seguenti: «?commi 2, 3, 3-bis e 8?»;

b) all'articolo 149, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«?Durante la marcia i veicoli devono tenere anche una distanza di sicurezza laterale, sia rispetto al bordo laterale della strada che ad altri veicoli presenti, da commisurare alle condizioni del traffico e a quelle di visibilità, in modo tale da consentire, in caso di necessità, la manovra di arresto in condizioni di sicurezza. Particolare attenzione deve essere prestata da tutti i conducenti dei veicoli alla distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi, in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo. Fuori dei centri urbani, purché ricorrano le necessarie condizioni di sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso dei velocipedi, i veicoli a motore devono compiere la relativa manovra lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 148, comma 3-bis, qualora, in ragione della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, questa distanza laterale non possa essere rispettata, il conducente del veicolo che si approssima a un velocipede deve rallentare, al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta, tale da non costituire pericolo per il ciclista, anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo?».

 

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