• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e

Decreto legge
30 dicembre 2008 n. 207

 

 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 207

 

 

  Proroga   di   termini   previsti  da  disposizioni  legislative  e

 

disposizioni finanziarie urgenti.

 

 

         

 

            CAPO I PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

         

 

       

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla

 

proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di

 

consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati

 

adempimenti  conseguire  una  maggiore  funzionalita' delle pubbliche

 

amministrazioni,     nonche'     di     prevedere    interventi    di

 

riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;

 

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

 

riunione del 18 dicembre 2008;

 

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del

 

Ministro   per   i   rapporti   con  il  Parlamento  e  del  Ministro

 

dell'economia e delle finanze;

 

 

                              E m a n a

 

 

                     il seguente decreto-legge:

 

 

 

                               Art. 1.

 

 

 

                       Servizi radiotelevisivi

 

 

 

  1.  Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo

 

radiotelevisivo  tra  la  Repubblica  italiana e la Repubblica di San

 

Marino,  firmato  in  data  5  marzo 2008, e comunque non oltre il 31

 

dicembre  2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della

 

Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,

 

nell'ambito  delle  risorse finanziarie del bilancio della Presidenza

 

del  Consiglio  dei  Ministri,  la  prosecuzione  della fornitura dei

 

servizi   previsti   dalla   apposita   convenzione   con  la  RAI  -

 

Radiotelevisione Italiana S.p.A.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IIRIFORME PER IL FEDERALISMO

 

         

 

       

 

                               Art. 2.

 

 

 

Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge

 

                      24 dicembre 2003, n. 350

 

 

 

  1.  All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

 

e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2008»  sono

 

sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

 

  2.  All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

 

e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2007»  sono

 

sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

 

         

 

       

 

                               Art. 3.

 

 

 

                 Accesso ai servizi erogati in rete

 

                   dalle pubbliche amministrazioni

 

 

 

  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.

 

248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.

 

31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31

 

dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

 

         

 

       

 

                               Art. 4.

 

 

 

                             Taglia-enti

 

 

 

  1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre

 

2007,  n.  244,  le  parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle

 

seguenti: «31 marzo 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

 

         

 

       

 

                               Art. 5.

 

 

 

Validita'  delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette

 

                   a limitazioni delle assunzioni

 

 

 

  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1, comma 100, della legge 30

 

dicembre  2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica

 

alle  graduatorie  per  le assunzioni a tempo indeterminato approvate

 

successivamente  al  1°  gennaio  2001  relative alle amministrazioni

 

pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

 

         

 

       

 

                               Art. 6.

 

 

 

           Concorsi con riserva di posti per le assunzioni

 

                   nelle pubbliche amministrazioni

 

 

 

  1.  Le  facolta'  di  cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24

 

dicembre  2007,  n.  244,  possono  essere  applicate  alle procedure

 

concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

 

         

 

       

 

                               Art. 7.

 

 

 

            Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT

 

 

 

  1.  All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge

 

30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge

 

2  dicembre  2005,  n.  248,  le  parole:  «31  dicembre  2008»  sono

 

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

 

          

 

       

 

                               Art. 8.

 

 

 

Accantonamento  di risorse per previdenza complementare in favore dei

 

                        dipendenti della P.A.

 

 

 

  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  74, comma 1, della legge 23

 

dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento relativo

 

all'anno   2009,   possono   essere  utilizzate  anche  ai  fini  del

 

finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  fondi  di  previdenza

 

complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IVAUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

         

 

       

 

                               Art. 9.

 

 

 

          Versamento delle sanzioni e comandi di personale

 

 

 

  1.  Il  termine  per  il  pagamento  delle  sanzioni amministrative

 

pecuniarie  previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e

 

2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante

 

della  concorrenza  e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli

 

importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni

 

successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna

 

sanzione,   sul   conto  di  tesoreria  intestato  all'Autorita',  da

 

destinare  a  spese di carattere non continuativo e non obbligatorio;

 

la  parte  di  sanzione  eccedente  il predetto importo e' versata al

 

bilancio  dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione

 

vigente. L' importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato

 

ogni  sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

 

avente  natura  non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze

 

dell'Autorita'.

 

  2.  I  comandi  di personale previsti da specifiche disposizioni di

 

legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento

 

dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i

 

criteri  di  cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004,

 

n. 215.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VAFFARI ESTERI

 

         

 

       

 

                              Art. 10.

 

 

 

                     Elezioni per il rinnovo dei

 

                 Comitati degli italiani all'estero

 

 

 

  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani

 

all'estero  (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli

 

italiani  all'estero  (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla scadenza

 

prevista  dall'articolo  8  della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali

 

elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.

 

  2.  Gli  attuali  componenti dei Comitati degli italiani all'estero

 

restano  in  carica  fino  alla data di entrata in funzione dei nuovi

 

Comitati.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIINTERNO

 

         

 

       

 

                              Art. 11.

 

 

 

               Contrasto al terrorismo internazionale

 

 

 

  1.  All'articolo  7,  comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.

 

144,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

 

155,  le  parole  :  «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle

 

seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIINTERNO

 

         

 

       

 

                              Art. 12.

 

 

 

Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti

 

l'istituzione  di uffici periferici dello Stato nelle nuove province,

 

nonche'   requisiti   di   servizio  previsti  per  la  promozione  a

 

                            viceprefetto

 

 

  1.  In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge

 

3  giugno  2008,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

 

agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi

 

11  giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.

 

148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella

 

pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del

 

Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire

 

al  programma  Fondi  da  assegnare,  sono  conservate  nel conto dei

 

residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

  2.   All'articolo   36,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto

 

legislativo  19  maggio  2000,  n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,»

 

sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIDIFESA

 

         

 

       

 

                              Art. 13.

 

 

 

           Emanazione del regolamento in materia di cause

 

                      di servizio e indennizzi

 

 

 

  1.  Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo

 

2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31

 

marzo 2009.

 

  2.  Il  regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro

 

il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della

 

predetta   legge  n.  244  del  2007,  termini  e  modalita'  per  il

 

riconoscimento  della  causa  di servizio e di adeguati indennizzi in

 

favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi

 

dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla

 

proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri

 

dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  del lavoro, della

 

salute e delle politiche sociali.

 

  3.  Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2,

 

comma  78,  della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31

 

dicembre  2008,  sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per

 

essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIDIFESA

 

         

 

       

 

                              Art. 14.

 

 

 

        Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa

 

 

 

  1.  All'articolo  60-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30

 

dicembre   1997,  n.  490,  le  parole:  «fino  all'anno  2009»  sono

 

sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

 

  2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.

 

490, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

   a)  al  comma  3,  le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle

 

seguenti: «fino all'anno 2015»;

 

   b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite

 

dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

 

   c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite

 

dalle seguenti: «fino all'anno 2015».

 

  3.  Dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  8  non devono derivare

 

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

  4.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre

 

2000,  n.  298,  le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti:

 

«al 2009».

 

  5.  Al  comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007,

 

n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,

 

n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti:

 

«31 dicembre 2011».

 

  6.  L'Agenzia  industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto

 

legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino

 

al  31  dicembre  2011  i  contratti  di  lavoro  stipulati  ai sensi

 

dell'articolo   13,   comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della

 

Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.

 

  7.  Per  le  strutture  periferiche  del  Ministero  della  difesa,

 

l'applicazione  dell'articolo  3,  comma  83, della legge 24 dicembre

 

2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.

 

  8.  Il  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del

 

decreto   legislativo   30   aprile   1997,   n.  165,  e  successive

 

modificazioni, e' prorogato di 2 anni.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIDIFESA

 

         

 

       

 

                              Art. 15.

 

 

 

           Proroga di termini in materia di accantonamenti

 

 

 

  1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi

 

dell'articolo  1,  comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

 

successive  modificazioni,  sono  mantenute in bilancio nel conto dei

 

residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

  2.  Le  somme  conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo

 

22,  comma  13,  della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate

 

nell'anno  2008,  sono ulteriormente conservate nel conto residui per

 

essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO

 

         

 

       

 

                              Art. 16.

 

 

 

      Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni

 

 

 

  1.  All'articolo  354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre

 

2005,   n.  209,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  8,  del

 

decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,

 

dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre

 

dodici  mesi  dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355»

 

sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi

 

dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO

 

         

 

       

 

                              Art. 17.

 

 

 

Proroga  dei  termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo

 

              148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

 

 

 

  1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,

 

n.  388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non

 

impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle

 

disponibilita'  del  fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148,

 

iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello

 

sviluppo economico.

 

  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad

 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO

 

         

 

       

 

                              Art. 18.

 

 

 

       Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari

 

 

 

  1.  I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31

 

dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

 

febbraio  2008,  n.  31,  relativi  alla  chiusura delle procedure di

 

liquidazione  coatta  amministrativa  dei  consorzi  agrari,  nonche'

 

relativi  al  termine  per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi

 

agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO

 

         

 

       

 

                              Art. 19.

 

 

 

                            Class action

 

 

 

  1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

 

come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

 

112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.

 

133,  le  parole:  «decorso  un anno» sono sostituite dalle seguenti:

 

«decorsi diciotto mesi».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO

 

         

 

       

 

                              Art. 20.

 

 

 

Proroga   dei   termini   per  il  riordino  ed  il  riassetto  delle

 

                      partecipazioni societarie

 

dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e lo

 

                     sviluppo di impresa S.p.A.

 

 

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.

 

248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.

 

31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30

 

giugno 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO

 

         

 

       

 

                              Art. 21.

 

 

 

Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di

 

             petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)

 

 

 

  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto del

 

Presidente   della   Repubblica   24   ottobre   2003,  n.  340,  per

 

l'adeguamento  degli  impianti esistenti di distribuzione stradale di

 

GPL  per  autotrazione,  la  cui capacita' complessiva resti limitata

 

fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IXPOLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

         

 

       

 

                              Art. 22.

 

 

 

                  Disposizioni in materia di pesca

 

 

 

  1.  All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le

 

parole:  «fino  al  31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:

 

«fino al 31 dicembre 2009».

 

  2.  Nel  decreto-legge  3  novembre  2008,  n. 171, convertito, con

 

modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il

 

numero  3)  della  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 1, e sono

 

abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO IXPOLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

         

 

       

 

                              Art. 23.

 

 

 

Disposizioni  relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la

 

  trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI

 

 

  1.  All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31

 

dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

 

febbraio  2008,  n.  31,  le  parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono

 

sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

 

 

       

 

     

 

          

 

            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

         

 

       

 

                              Art. 24.

 

 

 

                       Limitazioni alla guida

 

 

 

  1.  All'articolo  2,  comma  2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.

 

117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.

 

160,  e  successive  modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono

 

sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

         

 

       

 

                              Art. 25.

 

 

 

              Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura

 

                        ferroviaria nazionale

 

 

 

  1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 8 luglio

 

2003,  n.  188,  come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  17  del

 

decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con

 

modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31, le parole: «e

 

comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008»  sono  sostituite dalle

 

seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

         

 

       

 

                              Art. 26.

 

 

 

                    Proroghe convenzioni Tirrenia

 

 

 

  1.  Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore

 

del  cabotaggio  marittimo  attraverso  il completamento, entro il 31

 

dicembre   2009,  del  processo  di  privatizzazione  delle  societa'

 

esercenti  i  servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  per le

 

finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,

 

e  agli  articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio  1975, n. 169, e

 

successive  modificazioni,  a  condizioni  che assicurino la migliore

 

valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in

 

vigore  sono  prorogate  fino  al  31 dicembre 2009, nei limiti degli

 

stanziamenti  di  bilancio  in  essere. Conseguentemente al comma 999

 

dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le

 

convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le

 

nuove convenzioni».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

         

 

       

 

                              Art. 27.

 

 

 

             Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari

 

 

 

  1.  Ai  fini  della  prosecuzione dei contratti di servizio e degli

 

accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della

 

legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come  modificato  dal  comma  2

 

dell'articolo   17  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,

 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,

 

e' differito al 30 giugno 2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

         

 

       

 

                              Art. 28.

 

 

 

                        Diritti aeroportuali

 

 

 

  1.  All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

 

convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,

 

le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31

 

dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

         

 

       

 

                              Art. 29.

 

 

 

                      Concessioni aeroportuali

 

 

 

  1.  All'articolo  18,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 31

 

dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

 

febbraio  2008,  n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite

 

dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

 

         

 

       

 

                              Art. 30.

 

 

 

        Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque

 

 

 

  1.  All'articolo  17,  comma  4,  del decreto legislativo 30 maggio

 

2008,  n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite

 

dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

 

         

 

       

 

                              Art. 31.

 

 

 

Sostanze  attive  utilizzate  come materia prima per la produzione di

 

                             medicinali

 

 

 

  1.  All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile

 

2006,  n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle

 

seguenti: «dal 1° gennaio 2010».

 

 

       

 

     

 

          

 

            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

 

         

 

       

 

                              Art. 32.

 

 

 

        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

 

 

  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e

 

41,  comma  3,  lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

 

81,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  a decorrere dal 16

 

maggio 2009.

 

  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  306,  comma  2, del decreto

 

legislativo  9  aprile  2008,  n. 81, e successive modificazioni, con

 

riferimento  alle  disposizioni  di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,

 

del  medesimo  decreto  legislativo, concernenti la valutazione dello

 

stress  lavoro-correlato  e  la data certa, e' prorogato al 16 maggio

 

2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

 

         

 

       

 

                              Art. 33.

 

 

 

                  Commercializzazione di medicinali

 

                        veterinari omeopatici

 

 

 

  1.  All'articolo  24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,

 

le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31

 

dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

 

         

 

       

 

                              Art. 34.

 

 

 

                    Proroga in materia di farmaci

 

 

 

  1.  La  disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,

 

del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con

 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino

 

al  31  dicembre  2009.  Con  successiva  determinazione dell'Agenzia

 

italiana  del  farmaco,  da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono

 

definiti gli aspetti applicativi.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

 

         

 

       

 

                              Art. 35.

 

 

 

                   Personale degli enti di ricerca

 

 

 

  1.   Limitatamente  agli  enti  di  ricerca,  l'applicazione  delle

 

disposizioni  di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo

 

30  marzo  2001,  n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma

 

76,   della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successivamente

 

dall'articolo  46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

 

convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'

 

prorogata al 30 giugno 2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XIIISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

 

         

 

       

 

                              Art. 36.

 

 

 

         Procedure di nomina in ruolo del personale docente

 

 

 

  1.  Limitatamente  all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui

 

all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,

 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'

 

prorogato al 31 agosto 2009.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XIIISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

 

         

 

       

 

                              Art. 37.

 

 

 

             Proroga di termini in materia di istruzione

 

 

 

  1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo

 

17  ottobre  2005,  n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a

 

decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite

 

dalle   seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  scolastico  e  formativo

 

2010-2011».

 

  2.  E'  abrogato  il  comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio

 

2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12

 

maggio   2006,   n.   173;   all'articolo  13,  comma  1-quater,  del

 

decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,

 

dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XIIIBENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

         

 

       

 

                              Art. 38.

 

 

 

                    Autorizzazione paesaggistica

 

 

 

  1.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del

 

decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  42,  e  successive

 

modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle

 

seguenti: «30 giugno 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XIIIBENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

         

 

       

 

                              Art. 39.

 

 

 

         Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi

 

                            e videogrammi

 

 

 

  1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.

 

633,  e  successive  modificazioni,  le parole: «entro il 31 dicembre

 

2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XIIIBENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

         

 

       

 

                              Art. 40.

 

 

 

                           Enti culturali

 

 

 

  1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo

 

8  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente

 

dell'ente  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20

 

luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

 

  2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo

 

21,  comma  2,  del  decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e

 

successive  modificazioni,  sono  comunque  prorogabili  fino  al  31

 

dicembre 2010.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XIVDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

 

         

 

       

 

                              Art. 41.

 

 

 

             Proroghe di termini in materia finanziaria

 

 

 

  1.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo

 

indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,

 

di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,

 

n.  296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009

 

e  le  relative  autorizzazioni  possono  essere concesse entro il 30

 

giugno 2009.

 

  2.  Il  termine  per  procedere  alle  stabilizzazioni di personale

 

relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui

 

all'articolo  1,  comma  526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

 

successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  30  giugno  2009  e le

 

relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse entro il 31 marzo

 

2009.

 

  3.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo

 

indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527,  della legge 27

 

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30

 

settembre  2009  e le relative autorizzazioni possono essere concesse

 

entro il 30 giugno 2009.

 

  4.  Il  termine  per  effettuare  le  assunzioni  di personale gia'

 

autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della

 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.

 

  5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  74, comma 6, del

 

decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

  6.  Il  divieto  di  cui  all'articolo 1, comma 132, della legge 30

 

dicembre  2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al

 

2008.

 

  7.  Le  disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,

 

n.  289,  cosi'  come  interpretate  dall'articolo 3, comma 73, della

 

legge  24  dicembre  2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e

 

2010.  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i

 

compensi  di  cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo

 

le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento

 

alle  variazioni  del  costo della vita intervenute rispetto all'anno

 

2010,  nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla

 

legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del

 

decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con

 

modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31

 

dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

 

  9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

 

le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31

 

dicembre 2009».

 

  10.  Il  potere  di  adozione  da  parte  dei  Ministeri degli atti

 

applicativi  delle  riduzioni  degli  assetti  organizzativi  di  cui

 

all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al

 

31  maggio  2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti Ministeri di

 

provvedere  alla  riduzione delle dotazioni organiche con decreto del

 

Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo

 

termine.  Conseguentemente,  al  fine  di  consentire il rispetto del

 

termine  di  cui  al  primo periodo, semplificando il procedimento di

 

organizzazione  dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo

 

30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

   a)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  «dei  relativi compiti» sono

 

inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici

 

tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;

 

   b)   dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  La

 

disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica anche in deroga alla

 

eventuale  distribuzione  degli  uffici  di  livello dirigenziale non

 

generale  stabilita  nel  regolamento  di  organizzazione del singolo

 

Ministero.».

 

  11.  Al  fine  di  assicurare  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia

 

previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al

 

triennio  2009-2011,  le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,

 

della  legge  27  dicembre  2007, n. 244, e successive modificazioni,

 

sono  prorogate  per  l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.

 

Gli  interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo

 

16  della  legge  23  febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno

 

2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro

 

per  l'anno  2008,  da  assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.

 

All'onere  derivante  dal  presente  comma,  si  provvede, quanto a 1

 

milione  di  euro  per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione

 

dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

 

fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma

 

«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire»

 

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

 

ricerca;  quanto  a  30  milioni  di  euro  per l'anno 2011, mediante

 

riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma

 

4,   del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con

 

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal

 

decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

 

dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle

 

finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

 

occorrenti variazioni di bilancio.

 

  12.  Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo

 

9,  comma  1-bis,  lettera  c),  ultimo periodo, del decreto-legge 15

 

aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15

 

giugno  2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale

 

data  restano  efficaci  gli atti convenzionali di applicazione della

 

predetta disposizione.

 

  13.  I  provvedimenti  di  comando  del  personale  appartenente  a

 

Fintecna  Spa,  gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale

 

della  previdenza  sociale  da  almeno cinque anni senza soluzione di

 

continuita',  sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di

 

inquadramento  nei  ruoli  dell'INPS  da  effettuare  ai  sensi degli

 

articoli  30,  33  e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

 

165,  nei  limiti  dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31

 

dicembre  2009  e  nell'ambito  delle  facolta' assunzionali previste

 

dall'articolo  66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

  14.  Il  termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di

 

alienazione  di  cui  all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle

 

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

 

1°  settembre  1993,  n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il

 

superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da

 

operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.

 

  15.  All'Ente  italiano  montagna  (EIM)  e'  concesso,  per l'anno

 

finanziario  2009,  un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede

 

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

 

al  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla

 

tabella  C  della  legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria

 

2009).  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

  16.  Il  termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di

 

cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21

 

febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 123 del 29

 

maggio  2007,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 1, commi 247 e 249,

 

della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521,

 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,

 

fermi  restando  i  limiti  finanziari  di cui al predetto comma 251.

 

Nelle  more  del  completamento delle procedure di stabilizzazione e,

 

comunque  non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate

 

possono  continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del

 

personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.

 

 

       

 

     

 

         

 

            CAPO XIVDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

 

         

 

 

 

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