• Normativa
  • Economia dei trasporti e della mobilità, Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Decreto legge
30 dicembre 2008, n.207

 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008 , n. 207

  Proroga   di   termini   previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti.

         
            CAPO IPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
         
       
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale attuazione dei correlati
adempimenti  conseguire  una  maggiore  funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni,     nonche'     di     prevedere    interventi    di
riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   i   rapporti   con  il  Parlamento  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:


                               Art. 1.


                       Servizi radiotelevisivi


  1.  Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo  tra  la  Repubblica  italiana e la Repubblica di San
Marino,  firmato  in  data  5  marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre  2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito  delle  risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  la  prosecuzione  della fornitura dei
servizi   previsti   dalla   apposita   convenzione   con  la  RAI  -
Radiotelevisione Italiana S.p.A.

       
     
         
            CAPO IIRIFORME PER IL FEDERALISMO
         
       
                               Art. 2.


Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
                      24 dicembre 2003, n. 350


  1.  All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
  2.  All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

       
     
         
            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
         
       
                               Art. 3.


                 Accesso ai servizi erogati in rete
                   dalle pubbliche amministrazioni


  1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
         
       
                               Art. 4.


                             Taglia-enti


  1. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  le  parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2009».

       
     
         
            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
         
       
                               Art. 5.


Validita'  delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette
                   a limitazioni delle assunzioni


  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1, comma 100, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica
alle  graduatorie  per  le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente  al  1°  gennaio  2001  relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

       
     
         
            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
         
       
                               Art. 6.


           Concorsi con riserva di posti per le assunzioni
                   nelle pubbliche amministrazioni


  1.  Le  facolta'  di  cui all'articolo 3, comma 106, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  possono  essere  applicate  alle procedure
concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009.

       
     
         
            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
         
       
                               Art. 7.


            Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT


  1.  All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2  dicembre  2005,  n.  248,  le  parole:  «31  dicembre  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

       
     
         
            CAPO IIIPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
         
       
                               Art. 8.


Accantonamento  di risorse per previdenza complementare in favore dei
                        dipendenti della P.A.


  1.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  74, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento relativo
all'anno   2009,   possono   essere  utilizzate  anche  ai  fini  del
finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  fondi  di  previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

       
     
         
            CAPO IVAUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
         
       
                               Art. 9.


          Versamento delle sanzioni e comandi di personale


  1.  Il  termine  per  il  pagamento  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie  previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e
2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorita' garante
della  concorrenza  e del mercato, e' prorogato di trenta giorni. Gli
importi da pagare per le suddette sanzioni, anche irrogate negli anni
successivi, sono versati fino all'importo di 50.000 euro per ciascuna
sanzione,   sul   conto  di  tesoreria  intestato  all'Autorita',  da
destinare  a  spese di carattere non continuativo e non obbligatorio;
la  parte  di  sanzione  eccedente  il predetto importo e' versata al
bilancio  dello Stato per le destinazioni previste dalla legislazione
vigente. L' importo di 50.000 euro puo' essere ridotto o incrementato
ogni  sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
avente  natura  non regolamentare, in relazione a specifiche esigenze
dell'Autorita'.
  2.  I  comandi  di personale previsti da specifiche disposizioni di
legge presso l'Autorita' sono annualmente prorogati con provvedimento
dell'Autorita' stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i
criteri  di  cui all'articolo 9, comma 1, della legge 20 luglio 2004,
n. 215.

       
     
         
            CAPO VAFFARI ESTERI
         
       
                              Art. 10.


                     Elezioni per il rinnovo dei
                 Comitati degli italiani all'estero


  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli
italiani  all'estero  (CGIE)  sono  rinviate  rispetto  alla scadenza
prevista  dall'articolo  8  della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali
elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.
  2.  Gli  attuali  componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano  in  carica  fino  alla data di entrata in funzione dei nuovi
Comitati.

       
     
         
            CAPO VIINTERNO
         
       
                              Art. 11.


               Contrasto al terrorismo internazionale


  1.  All'articolo  7,  comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155,  le  parole  :  «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO VIINTERNO
         
       
                              Art. 12.


Mantenimento in bilancio delle disponibilita' finanziarie concernenti
l'istituzione  di uffici periferici dello Stato nelle nuove province,
nonche'   requisiti   di   servizio  previsti  per  la  promozione  a
                            viceprefetto

  1.  In applicazione dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge
3  giugno  2008,  n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, le disponibilita' finanziarie recate dalle leggi
11  giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n.
148, ed esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 nella
pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Fondi da ripartire
al  programma  Fondi  da  assegnare,  sono  conservate  nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.   All'articolo   36,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  19  maggio  2000,  n. 139, le parole: «1° gennaio 2009,»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011,».

       
     
         
            CAPO VIIDIFESA
         
       
                              Art. 13.


           Emanazione del regolamento in materia di cause
                      di servizio e indennizzi


  1.  Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31
marzo 2009.
  2.  Il  regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro
il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della
predetta   legge  n.  244  del  2007,  termini  e  modalita'  per  il
riconoscimento  della  causa  di servizio e di adeguati indennizzi in
favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
  3.  Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2,
comma  78,  della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31
dicembre  2008,  sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.

       
     
         
            CAPO VIIDIFESA
         
       
                              Art. 14.


        Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa


  1.  All'articolo  60-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1997,  n.  490,  le  parole:  «fino  all'anno  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
  2.  All'articolo  61  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  3,  le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2015»;
   b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
   c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
  3.  Dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e  8  non devono derivare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 5 ottobre
2000,  n.  298,  le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«al 2009».
  5.  Al  comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011».
  6.  L'Agenzia  industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino
al  31  dicembre  2011  i  contratti  di  lavoro  stipulati  ai sensi
dell'articolo   13,   comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
  7.  Per  le  strutture  periferiche  del  Ministero  della  difesa,
l'applicazione  dell'articolo  3,  comma  83, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
  8.  Il  periodo  transitorio  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto   legislativo   30   aprile   1997,   n.  165,  e  successive
modificazioni, e' prorogato di 2 anni.

       
     
         
            CAPO VIIDIFESA
         
       
                              Art. 15.


           Proroga di termini in materia di accantonamenti


  1.  Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi
dell'articolo  1,  comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  sono  mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  2.  Le  somme  conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo
22,  comma  13,  della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate
nell'anno  2008,  sono ulteriormente conservate nel conto residui per
essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.

       
     
         
            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO
         
       
                              Art. 16.


      Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni


  1.  All'articolo  354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005,   n.  209,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  8,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre
dodici  mesi  dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355»
sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

       
     
         
            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO
         
       
                              Art. 17.


Proroga  dei  termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo
              148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388


  1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non
impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilita'  del  fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148,
iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

       
     
         
            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO
         
       
                              Art. 18.


       Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari


  1.  I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  relativi  alla  chiusura delle procedure di
liquidazione  coatta  amministrativa  dei  consorzi  agrari,  nonche'
relativi  al  termine  per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.

       
     
         
            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO
         
       
                              Art. 19.


                            Class action


  1. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  le  parole:  «decorso  un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«decorsi diciotto mesi».

       
     
         
            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO
         
       
                              Art. 20.


Proroga   dei   termini   per  il  riordino  ed  il  riassetto  delle
                      partecipazioni societarie
dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e lo
                     sviluppo di impresa S.p.A.

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009».

       
     
         
            CAPO VIIISVILUPPO ECONOMICO
         
       
                              Art. 21.


Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
             petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)


  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   ottobre   2003,  n.  340,  per
l'adeguamento  degli  impianti esistenti di distribuzione stradale di
GPL  per  autotrazione,  la  cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.

       
     
         
            CAPO IXPOLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
         
       
                              Art. 22.


                  Disposizioni in materia di pesca


  1.  All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le
parole:  «fino  al  31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2009».
  2.  Nel  decreto-legge  3  novembre  2008,  n. 171, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il
numero  3)  della  lettera  c)  del  comma  1 dell'articolo 1, e sono
abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies.

       
     
         
            CAPO IXPOLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
         
       
                              Art. 23.


Disposizioni  relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
  trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI

  1.  All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  le  parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

       
     
         
            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI
         
       
                              Art. 24.


                       Limitazioni alla guida


  1.  All'articolo  2,  comma  2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  e  successive  modificazioni, le parole: «1° gennaio 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».

       
     
         
            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI
         
       
                              Art. 25.


              Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
                        ferroviaria nazionale


  1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  188,  come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  17  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31, le parole: «e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008»  sono  sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI
         
       
                              Art. 26.


                    Proroghe convenzioni Tirrenia


  1.  Al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore
del  cabotaggio  marittimo  attraverso  il completamento, entro il 31
dicembre   2009,  del  processo  di  privatizzazione  delle  societa'
esercenti  i  servizi  di  collegamento  ritenuti  essenziali  per le
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e  agli  articoli  1  e  8  della  legge  19  maggio  1975, n. 169, e
successive  modificazioni,  a  condizioni  che assicurino la migliore
valorizzazione delle suddette societa', le convenzioni attualmente in
vigore  sono  prorogate  fino  al  31 dicembre 2009, nei limiti degli
stanziamenti  di  bilancio  in  essere. Conseguentemente al comma 999
dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «le
convenzioni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «le
nuove convenzioni».

       
     
         
            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI
         
       
                              Art. 27.


             Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari


  1.  Ai  fini  della  prosecuzione dei contratti di servizio e degli
accordi in essere, il termine di cui all'articolo 2, comma 253, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  come  modificato  dal  comma  2
dell'articolo   17  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e' differito al 30 giugno 2009.

       
     
         
            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI
         
       
                              Art. 28.


                        Diritti aeroportuali


  1.  All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO XINFRASTRUTTURE E TRASPORTI
         
       
                              Art. 29.


                      Concessioni aeroportuali


  1.  All'articolo  18,  comma  1,  lettera  b), del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
         
       
                              Art. 30.


        Delimitazione delle aree di balneabilita' delle acque


  1.  All'articolo  17,  comma  4,  del decreto legislativo 30 maggio
2008,  n. 116, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
         
       
                              Art. 31.


Sostanze  attive  utilizzate  come materia prima per la produzione di
                             medicinali


  1.  All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006,  n. 219, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2010».

       
     
         
            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
         
       
                              Art. 32.


        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81


  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41,  comma  3,  lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  a decorrere dal 16
maggio 2009.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  306,  comma  2, del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento  alle  disposizioni  di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del  medesimo  decreto  legislativo, concernenti la valutazione dello
stress  lavoro-correlato  e  la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.

       
     
         
            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
         
       
                              Art. 33.


                  Commercializzazione di medicinali
                        veterinari omeopatici


  1.  All'articolo  24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
         
       
                              Art. 34.


                    Proroga in materia di farmaci


  1.  La  disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata fino
al  31  dicembre  2009.  Con  successiva  determinazione dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono
definiti gli aspetti applicativi.

       
     
         
            CAPO XILAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
         
       
                              Art. 35.


                   Personale degli enti di ricerca


  1.   Limitatamente  agli  enti  di  ricerca,  l'applicazione  delle
disposizioni  di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma
76,   della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successivamente
dall'articolo  46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
prorogata al 30 giugno 2009.

       
     
         
            CAPO XIIISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
         
       
                              Art. 36.


         Procedure di nomina in ruolo del personale docente


  1.  Limitatamente  all'anno scolastico 2009/2010, il termine di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e'
prorogato al 31 agosto 2009.

       
     
         
            CAPO XIIISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
         
       
                              Art. 37.


             Proroga di termini in materia di istruzione


  1. All'articolo 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
17  ottobre  2005,  n. 226, e successive modificazioni, le parole: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010» sono sostituite
dalle   seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  scolastico  e  formativo
2010-2011».
  2.  E'  abrogato  il  comma 8 dell'articolo 1 della legge 12 luglio
2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12
maggio   2006,   n.   173;   all'articolo  13,  comma  1-quater,  del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il secondo periodo e' soppresso.

       
     
         
            CAPO XIIIBENI E ATTIVITA' CULTURALI
         
       
                              Art. 38.


                    Autorizzazione paesaggistica


  1.  All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
decreto   legislativo   22   gennaio   2004,   n.  42,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2009».

       
     
         
            CAPO XIIIBENI E ATTIVITA' CULTURALI
         
       
                              Art. 39.


         Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
                            e videogrammi


  1. All'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni,  le parole: «entro il 31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009».

       
     
         
            CAPO XIIIBENI E ATTIVITA' CULTURALI
         
       
                              Art. 40.


                           Enti culturali


  1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente
dell'ente  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.
  2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo
21,  comma  2,  del  decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e
successive  modificazioni,  sono  comunque  prorogabili  fino  al  31
dicembre 2010.

       
     
         
            CAPO XIVDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA
         
       
                              Art. 41.


             Proroghe di termini in materia finanziaria


  1.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009
e  le  relative  autorizzazioni  possono  essere concesse entro il 30
giugno 2009.
  2.  Il  termine  per  procedere  alle  stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  30  giugno  2009  e le
relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse entro il 31 marzo
2009.
  3.  Il  termine  per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527,  della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30
settembre  2009  e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009.
  4.  Il  termine  per  effettuare  le  assunzioni  di personale gia'
autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 giugno 2009.
  5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  74, comma 6, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  6.  Il  divieto  di  cui  all'articolo 1, comma 132, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni successivi al
2008.
  7.  Le  disposizioni dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  cosi'  come  interpretate  dall'articolo 3, comma 73, della
legge  24  dicembre  2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e
2010.  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011 le indennita' e i
compensi  di  cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo
le modalita' stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle  variazioni  del  costo della vita intervenute rispetto all'anno
2010,  nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  8.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
  9. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le  parole:  «31  dicembre  2008» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
  10.  Il  potere  di  adozione  da  parte  dei  Ministeri degli atti
applicativi  delle  riduzioni  degli  assetti  organizzativi  di  cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al
31  maggio  2009,  ferma  la  facolta'  per  i  predetti Ministeri di
provvedere  alla  riduzione delle dotazioni organiche con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo
termine.  Conseguentemente,  al  fine  di  consentire il rispetto del
termine  di  cui  al  primo periodo, semplificando il procedimento di
organizzazione  dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  «dei  relativi compiti» sono
inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei predetti uffici
tra le strutture di livello dirigenziale generale,»;
   b)   dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  La
disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica anche in deroga alla
eventuale  distribuzione  degli  uffici  di  livello dirigenziale non
generale  stabilita  nel  regolamento  di  organizzazione del singolo
Ministero.».
  11.  Al  fine  di  assicurare  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia
previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al
triennio  2009-2011,  le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono  prorogate  per  l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro.
Gli  interventi in favore della minoranza slovena di cui all'articolo
16  della  legge  23  febbraio 2001, n. 38, sono prorogati per l'anno
2008 e conseguentemente e' autorizzata la spesa di un milione di euro
per  l'anno  2008,  da  assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia.
All'onere  derivante  dal  presente  comma,  si  provvede, quanto a 1
milione  di  euro  per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire»
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;  quanto  a  30  milioni  di  euro  per l'anno 2011, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma
4,   del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  12.  Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui all'articolo
9,  comma  1-bis,  lettera  c),  ultimo periodo, del decreto-legge 15
aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno  2002, n. 112, proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale
data  restano  efficaci  gli atti convenzionali di applicazione della
predetta disposizione.
  13.  I  provvedimenti  di  comando  del  personale  appartenente  a
Fintecna  Spa,  gia' dipendente dell'IRI, presso l'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  da  almeno cinque anni senza soluzione di
continuita',  sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento  nei  ruoli  dell'INPS  da  effettuare  ai  sensi degli
articoli  30,  33  e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nei  limiti  dei posti in organico e, comunque, non oltre il 31
dicembre  2009  e  nell'ambito  delle  facolta' assunzionali previste
dall'articolo  66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  14.  Il  termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di
alienazione  di  cui  all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°  settembre  1993,  n. 385, e' differito fino ad un anno qualora il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
  15.  All'Ente  italiano  montagna  (EIM)  e'  concesso,  per l'anno
finanziario  2009,  un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla
tabella  C  della  legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria
2009).  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bila

 

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